AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.6
Data decisione, Autorità: 20.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00006
MB/sc
Lugano 20 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 dicembre 1999 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________ ha svolto le attività di piazzaiolo, magazziniere e operaio di fabbrica, sviluppando allergia alla farina con sintomi di asma e eczema per sensibilizzazione al nichelio e cobalto. Per questi motivi in data 22 novembre 1996 ha dovuto cessare l'ultima attività svolta presso la __________, che si occupa della produzione di __________ e altro (cfr. atti amm. in particolare doc. _).
In data 23 luglio 1997 l'assicurato ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità tendente all'assegnazione di prestazioni dell'AI per adulti. Nel rapporto medico redatto all'attenzione dell'amministrazione i medici curanti hanno posto la diagnosi di "manifestazioni eczematose alle mani e avambracci e forma asmatica professionale" (doc. _ atti amm.).
Dopo aver esperito alcuni accertamenti supplementari l'UAI, con decisione 2 febbraio 1998, ha respinto la domanda tendente all'assegnazione di provvedimenti professionali integrativi, in quanto la perdita di guadagno dell'interessato sarebbe pari all'8%.
A seguito del ricorso interposto dall'assicurato al TCA, tramite l'avvocata __________, in data 27 febbraio 1998, l'UAI ha esperito ulteriori accertamenti medici ed economici tendenti ad stabilire l'opportunità di assegnare all'assicurato provvedimenti integrativi professionali.
In particolare l'UAI ha ordinato un accertamento della capacità professionale da esperire presso la ditta frutta e verdura __________ per il periodo dal 17 agosto 1998 al 30 settembre 1999 rispettivamente presso il centro di __________.
Alla luce dei nuovi provvedimenti ordinati dall'UAI l'assicurato ha quindi ritirato il ricorso.
1.2. Con proposta di decisione 15 novembre 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità ha nuovamente respinto la domanda di __________ tendente all'assegnazione di provvedimenti professionali integrativi.
Con osservazioni 13 dicembre 1999 l'assicurato, tramite la propria patrocinatrice, ha contestato la decisione, dichiarando che il grado di invalidità è pari almeno al 20% e pertanto egli ha diritto ai provvedimenti in esame.
Con provvedimento formale 20 dicembre 1999 l'UAI ha confermato la propria proposta, adducendo quanto segue:
" Secondo l'art. 17 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto alla riformazione in una nuova attività lucrativa, se questo provvedimento è reso necessario dall'invalidità, e se, in tal modo, la capacità, di guadagno può essere presumibilmente mantenuta o notevolmente migliorata.
Il diritto alla riformazione non può essere riconosciuto se la perdita di guadagno che l'assicurato subisce o subirebbe durevolmente svolgendo attività ritenute esigibili non raggiunge il 20 %.
Il caso del Signor __________ è stato oggetto di approfonditi accertamenti nell'ambito di un reinserimento professionale.
Il Signor __________ è ritenuto abile in misura totale nell'esercizio di diverse attività come fattorino, magazziniere e autista in genere.
Quest'ultima è particolarmente indicata in quanto incontra il desiderio dell'assicurato e potrebbe, come le altre, essere intrapresa anche subito senza requisiti particolari.
In tale attività il reddito conseguibile è di Fr. 39'000.‑ annui.
Senza il danno alla salute il reddito attuale nell'attività svolta in precedenza ammonterebbe a Fr. 45'500.‑. Confrontando questi redditi si ricava una perdita di guadagno del 15 %.
Visto quanto precede non vi è diritto a prestazioni da parte di questo ufficio.
Si consiglia al Signor __________ di mantenere il contatto con i preposti uffici di collocamento di __________ ai quali spetta la competenza di reperire un impiego adeguato." (Doc. _)
1.3. Con tempestivo atto di ricorso 19 gennaio 2000, l'assicurato ha contestato la decisione dell'amministrazione, tramite l'avvocata __________, chiedendo:
" gli atti concernenti il signor __________ sono ritornati all'Ufficio AI con incarico di riaprire e continuare la procedura di riqualifica professionale già in atto (dossier integrazione)." (doc. _)
con le seguenti motivazioni:
" (…)
Oltre al rapporto __________ nell'incarto Al figura una valutazione della consulente signora __________, la quale si allinea alle considerazioni del rapporto __________, e stabilisce una capacità di guadagno residua dell'85%, ritenuto come il signor __________ potrebbe conseguire un reddito lordo di fr. 3'000.‑mensili su 13 mensilità. Trattasi di valutazione non confortata da alcun elemento di prova concreto, e dunque arbitraria.
Infatti nell'incarto AI figura, quale reale e concreto avvenuto accertamento del ventaglio salariale dell'attuale mercato del lavoro, una tabella relativa ai salari minimi per gli autotrasporti (cfr. doc. _ dell'incarto AI).
Andrebbe allora in primis semmai considerato che il signor __________ dispone unicamente della licenza di condurre di tipo B, e che dunque per questa categoria il salario mensile lordo è indicato in fr. 2'856.‑ mensili. Pure va sottolineato che non esiste un diritto alla 13.esima mensilità, essendo la stessa una prerogativa del datore di lavoro. Ne conseguirebbe semmai un salario conseguibile di fr. 34'272.‑ annui lordi, e non di fr. 39'000.‑‑ come indicato nella decisione impugnata.
In ogni modo la presenza della suddetta tabella non basta a dimostrare l'effettiva capacità di guadagno residua, a sapere cioè quale sia il salario medio nelle professioni indicate per il signor __________. Va inoltre tenuto conto delle limitazioni alle quali deve sottostare.
Questo per dire ancora una volta che l'accertamento salariale effettuato dall'Ufficio Al in merito alla conseguibilità di un reddito nei posti di lavoro indicati dal rapporto __________ è alquanto carente.
Nemmeno va dimenticato che mentre il rapporto indicava tre possibili categorie di lavoro (fattorino, taxista e magazziniere a condizioni ben precise e limitative), l'Al non ha effettuato nessun accertamento in merito all'esistenza di posti di lavoro, rispettivamente al guadagno ragionevolmente percepibile, limitandosi invece a scartare la possibilità di taxista (vedi valutazione di cui al doc. _ dell'incarto AI).
Non va dimenticato che la capacità di guadagno residua deve essere valutata in base alla reale esistenza di un posto di lavoro, che non va inteso nel senso di disponibilità di posti di lavoro (concetto questo dell'assicurazione disoccupazione).
Già per questo motivo gli atti andrebbero ritornati all'Ufficio Al affinché determini quale sia il reddito oggettivamente conseguibile dal signor __________, con le premesse e le limitazioni indicate dai vari referti medici agli atti.
(…)
Il medesimo giorno l'assicurato ha presentato istanza tendente all'ammissione all'assistenza giudiziaria.
1.4. Con risposta di causa 29 febbraio 2000 l'UAI ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" (…)
In effetti, il fattore allergico di cui si tratta è relativo sia a sostanze alimentari che a determinati metalli presenti nelle leghe con le quali vengono costruiti i più comuni oggetti sottoposti a maneggio nella generalità dei posti di lavoro.
Tutti questi fattori, tuttavia, sono stati presi in considerazione, essendo stata esclusa dall'esame dell'attività esigibile ogni configurazione che comportasse il contatto frequente con le sostanze in questione: a tal fine, indichiamo il rapporto CIP 26.08.1998 (cfr. all. _), le note del medico UAI 13.10.1998 (cfr. all. _), ed ancora il rapporto complementare CIP 09.11.1998 (cfr. all. _).
Orbene, dal rapporto __________ del 14.10.1999 (cfr. all. _) è emersa la possibilità di esercitare le professioni di fattorino, magazziniere e autista in genere.
Tutte queste professioni esigibili comportano la conseguibilità di un reddito pari a Fr. 39'000.‑ annui, nel pieno rispetto delle controindicazioni derivanti dal danno alla salute.
Vorremmo inoltre ribadire che l'esame effettuato presso il Centro di __________ tiene particolarmente conto delle conseguenze obiettive del danno alla salute sull'abilità lavorativa, essendo quindi un accertamento di natura non solo teorica, ma eminentemente pratico-professionale." (Doc. _)
1.5. Pendente causa l'assicurato ha dichiarato di non avere mezzi di prova da produrre.
1.6. Con decisione 13 marzo 2000 il Giudice delegato del TCA ha accolto l'istanza dell'assicurato tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
1.7. Ai fini istruttori, il TCA ha sottoposto alcuni quesiti alla __________. La patrocinatrice della ricorrente ha preso posizione sulla risposta di questo istituto in data 27 novembre 2000, mentre l'UAI ha formulato alcune osservazioni il 31 gennaio 2001 (XVII).
L'assicurato ha fornito ulteriori precisazioni il 12 febbraio 2001 (XIX).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
nel merito
2.2. Unico oggetto del contendere è l'assegnazione di provvedimenti professionali reintegrativi a __________. L'assicurato non sarebbe infatti più in grado, in quanto sofferente di diverse malattie, di esercitare le attività precedentemente svolte.
L'amministrazione ha dal canto suo respinto la richiesta, in quanto il grado di invalidità non raggiungerebbe il grado minimo previsto per il riconoscimento di tali provvedimenti, pari al 20%.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).
I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può ritenere che la reintegrazione è necessaria se l'assicurato, a causa della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'applicazione di un provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC 1970, p. 521).
Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".
In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.
Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8 cpv. 1 LAI)
Fra i provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16 LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131).
Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 p. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Secondo il TFA, una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, è raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b). Se, inoltre, la riformazione non permette all'assicurato di conseguire un reddito adeguato, mentre un provvedimento supplementare permetterebbe di ottenere un reddito paragonabile a quello percepito prima del danno alla salute, l'amministrazione deve assumerlo tenuto conto dell'adeguatezza economica (RDAT I 1998 consid. 1a p. 294; ZAK 1978 p. 516; Meyer/Blaser, op. cit. p. 131).
Se per contro la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
2.4. Se, tuttavia, la reintegrazione non è riconducibile all’invalidità, non può essere assunta dall’AI. Ciò è il caso, ad esempio, se l’assicurato è sufficientemente riadattato ed ha la possibilità di procurarsi un lavoro corrispondente alle sue attitudini senza una formazione supplementare (RCC 1963 p. 127) oppure se non può esercitare la sua attività a causa delle fluttuazioni del mercato del lavoro oppure se l’esercizio dell’attività lavorativa non è impedita dall’invalidità ma da circostanze personali (Valterio, op. cit., p. 137; RCC 1968 p. 317).
In ogni caso, per poter stabilire se sono dati i presupposti legali per un diritto alla reintegrazione professionale dell’AI, è doveroso prima accertare se l'assicurato, dal profilo medico:
è impedito (e in quale misura) nella professione esercitata finora;
sono date altre possibilità di mettere a frutto le proprie residue capacità lavorative e a quali condizioni;
e in quale misura si può prevedere un successo reintegrativo (STFA 12 novembre 1989 in re A.V., STCA 21 giugno 1990 in re E.L.).
2.5. Nel caso in esame l'amministrazione non ha esaminato nel merito la richiesta tendente a stabilire se all'assicurato possono essere accordati provvedimenti professionali reintegrativi ai sensi delle succitate disposizioni, in quanto ha ritenuto, alla luce degli accertamenti esperiti, che il grado di invalidità minimo, posto dalla giurisprudenza e pari al 20%, per ottenere questi provvedimenti non è raggiunto. L'assicurato sarebbe infatti in grado di svolgere le attività di fattorino, magazziniere e autista, con una riduzione del reddito pari al 15%.
In concreto i danni alla salute di cui soffre l'assicurato sono incontestati. In particolare dagli atti emerge che, per l'alto grado di sensibilizzazione al cobalto, è escluso che l'assicurato possa riprendere la sua precedente professione di operaio, inoltre egli non può entrare in contatto con la farina. Secondo i medici (Doc. _ atti AI):
" Data la probabile componente di atopia, rispettivamente la cronicizzazione delle lesioni cutanee e conseguente sensibilità soprattutto a livello delle mani, dovrà evitare lavori in ambiente umido, con contatti prolungati con l'acqua o con sostanze irritanti."
Al riguardo va in particolare evidenziato che durante l'attività ordinata dall'UAI presso il negozio frutta e verdura __________ l'assicurato ha riscontrato diverse difficoltà proprio per i problemi di salute di cui soffre.
2.6. Tenuto conto del danno alla salute l'UAI ha quindi proceduto ad effettuare accertamenti approfonditi presso la __________, al fine di stabilire quali attività l'assicurato sarebbe in grado di svolgere con le limitazioni conosciute.
Al medico compete infatti la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro (STFA non pubbl. del 23 dicembre 1997 in re A. T). Egli stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. In questo contesto si limita alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto. Egli valuta in particolare se e in che misura l’assicurato può star seduto o in piedi, può portare pesi ecc. (U. Meyer/Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 227).
È Il consulente professionale per contro che, in base agli accertamenti medici, deve stabilire, tenendo conto delle ulteriori capacità dell’assicurato, quali siano le attività professionali adatte in concreto (cfr. STFA non pubbl. del 23 dicembre 1997 in re A. T).
Questi principi valgono parimenti quandosi tratta di esaminare il diritto dell'assicurato ad un provvedimento d'integrazione (STFA del 23 dicembre 1997 in re A. T p. 4).
2.7. La __________ ha evidenziato in proposito che l'assicurato può svolgere attività lavorativa in professioni leggere e medio leggere asciutte. Da evitare sono in particolare le condizioni meteorologiche estreme e le attività che mettono sotto pressione meccanicamente le mani in maniera rilevante. Egli infine non può entrare in contatto con cobalto e Nichel né usare guanti in latex (doc. _ atti UAI p. 1).
Dopo aver sottoposto l'assicurato ad osservazione per alcuni giorni, l'Istituto ha quindi concluso che egli potrebbe svolgere l'attività di taxista, magazziniere e fattorino, adducendo le seguenti motivazioni:
" (…)
Wir haben Herrn __________ als sehr angenehmen, angepassten, ruhigen und umgänglichen Versicherten kennen gelernt. Er kam mit dem Ziel in die __________, eine Arbeitsmöglichkeit mit festem Anstellungsverhältnis und gesichertem Einkommen zu evaluieren. An diesem Ziel hatte er mit guter Motivation, viel Fleiss und Interesse gearbeitet.
Seine Behinderungen lassen nur wenig Möglichkeiten offen:
Wegen der Mehlallergie kommen seine Arbeit als Pizzaiolo sowie alle anderen mit Mehl zusammen hängenden Tätigkeiten nicht mehr in Frage
Das Asthma bedingt ein Arbeiten in klimatisch trockener, ausgeglichener Umgebung, ohne starke körperliche Belastungen und ohne Dämpfe, Stäube und Räuche
Die Nichteignungsverfügung der SUVA verbietet Kontakt mit Kobalt und Nickel.
Je nach Einsatzgebiet ist der gelegentliche Gebrauch von latexfreien Schutzhandschuhen notwendig.
Neben diesen gesundheitlichen Einschränkungen besteht auch eine recht enge schulische Ausbildung, welche nicht viel Spielraum offen lässt; vom Schulischen her wäre allenfalls eine Ausbildung im Bereich Anlehre denkbar. Solchen Ausbildungen steht aber die praktische Verwendbarkeit wegen den gesundheitlichen Problemen im Wege.
Wir gehen davon aus, dass Herr __________ in den von ihm vorgeschlagenen Tätigkeitsbereichen (Chauffeur) am ehesten eine Arbeits‑ und Erwerbsfähigkeit erzielen kann. Denkbar wäre auch ein Arbeiten an ausgesuchten Arbeitsplätzen in einem Magazin.
Konkret sehen wir eine Arbeit als Taxichauffeur oder Kurier, wobei das Be‑ und Entladen nicht grosse körperliche Anforderungen verlangen darf. Wir gehen davon aus, dass Herr __________ bei solchen Tätigkeiten ein Resterwerbseinkommen von Fr. 3'000.‑ erwirtschaften könnte." (Doc. AI _, pag. 4-5)
Nel rapporto finale, la consulente professionale dell'UAI ha ripreso, per stabilire il grado di invalidità, i dati economici indicati dalla __________, facendo riferimento all'attività di autista.
2.8. L'assicurato contesta in particolare di poter conseguire, con le professioni indicate, un reddito di fr. 3'000 al mese, in particolare di fr. 39'000 annui, tredicesima compresa. Egli ritiene che al massimo, nell'attività di autista con patente B (doc. _ atti amm.) potrebbe conseguire fr. 2'856, per dodici mesi.
Inoltre, a suo dire, per l'attività di trasporto di handicappati non c'è mercato, in quanto questo lavoro si fonda sul volontariato.
Infine egli rileva che nel calcolo del reddito da invalido non è stato minimamente tenuto conto di tutte le limitazioni di cui soffre.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
L’aspetto più importante del calcolo dell’invalidità è l’esigibilità del conseguimento del reddito. Il tipo e la misura dell’attività ancora esigibile si basa in particolare sulla situazione personale dell’assicurato e sull’opinione generale. Nell’ipotesi in cui una valutazione soggettiva dell’attività non sia possibile, ci si fonda su circostanze obbiettive (DTF 109 V 25 consid. 3c; Meyer/Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997., p. 202).
L’esigibilità è inoltre un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questa massima permette di pretendere dalla persona interessata un determinato comportamento, malgrado esso presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination der Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 71 e dottrina ivi citata).
Secondo la giurisprudenza, infine, per stabilire il reddito conseguibile a seguito dell'intervenuta invalidità, si devono considerare le difficoltà obbiettive che presenta la reintegrazione, fondandosi su possibilità di impiego realistiche e ricordando che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è di regola limitato a lavori di manodopera e ad altre attività fisiche. Si deve ugualmente tener conto del fatto che il lavoratore invalido, che svolge un lavoro non qualificato, riceve di regola, anche in un mercato equilibrato, un salario inferiore a quello di un assicurato valido. In seguito al danno alla salute, il suo rendimento è infatti inferiore (Plädoyer 1998 p. 63; STFA del 16 settembre 1997 U 249/96).
2.9. La giurisprudenza federale sulla fissazione del reddito da invalido e relativa in particolare al Canton Ticino è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), pervenuta al TCA il 24 luglio 2000, l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 2.- Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.- a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a __________ di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A__________, destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
2.10. Con la sentenza dell'8 settembre 2000 in re. N. R. questa Corte ha, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, esprimendo le seguenti considerazioni:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico. (…)" (cfr. doc. _)
Alfine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da valido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
« (…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes."
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario medio di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 126 V 75; DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne.
2.11. In concreto né questa Corte, né l'amministrazione dispone di dati concreti per stabilire il reddito da invalido dell'assicurato, in quanto egli è disoccupato. Si deve quindi far capo ai dati statistici.
La __________ ha fatto riferimento ad un salario medio di fr. 3'000 nelle tre attività proposte (ridotto a 2'900 per gli autisti con patente B). Questo dato non può tuttavia essere considerato in quanto si riferisce alla Svizzera centrale (cfr. doc. _).
Pure il medesimo salario indicato dall'orientatrice non può essere applicato al caso in esame, in quanto oltre a non tener conto di tutte le attività dichiarate ammissibili, si riferisce ai salari indicati dalla __________. Inoltre, come indicato dal ricorrente, il salario per un autista con patente B sarebbe di 2'856 franchi per dodici mesi (doc. _ atti amm.).
Alla luce della giurisprudenza federale citata al considerando precedente va pertanto tenuto conto del reddito in attività leggere di fr. 45'390.-- (nel 1998), deducibile dalle tabelle sulla struttur dei salari (ISS), che nel caso in esame dev'essere cospicuamente ridotto già solo per le numerose limitazioni provocate dal danno alla salute. In particolare l'asma lo obbliga a lavorare in un clima asciutto e equilibrato, non deve essere sottoposto a sforzi fisici, né in contatto con polvere, fumo, vapori, né a nichelio e cobalto.
In simili condizioni può essere considerata una riduzione del reddito pari ad un 20/25%.
Il reddito da invalido nel 1998 è quindi di fr. 35'177.--.
Il reddito da valido è pari a fr. 45'500 (doc. _ atti amm, doc. _) e il dato risale al 1996 (l'assicurato ha lavorato fino al 22 novembre 1996; doc. _). Esso va quindi indicizzato al 1999 (istante della pronuncia della decisione, DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 126 V 81 consid. 7a; La vie économique 2/2001 p. 28, Tabella B.10.2); esso è quindi pari, tenendo conto dell'evoluzione dei salari per l'industria della manifattura (1.2% in totale) a fr. 46'046.
Il reddito da invalido è del 1998 e va anch'esso indicizzato al 1999 (giurisprudenza citata, la vie économique 2/2001 p. 28, tabella B.10.3), in base al seguente calcolo:
45'390 X 1835 : 1832 = fr. 45'464.30
Considerato la riduzione del 20/25 % il reddito da invalido nel 1999 aumenta a fr. 35'235.--.
In simili circostanze l'assicurato è senz'altro invalido almeno il 20%.
Visto quanto sopra la questione di sapere se l'attività di trasporto per andicappati fa parte di un mercato del lavoro equilibrato può restare indecisa, in quanto l'assicurato raggiunge il grado minimo previsto dalla giurisprudenza in relazione all'esame del diritto ad eventuali provvedimenti integrativi (doc. _ atti amm.).
Del resto anche se così fosse, il reddito sarebbe di ca fr. 2'900/3'000 mensili (doc. _ atti amm.). Di conseguenza anche in questa ipotesi l'UAI dovrebbe esaminare i presupposti per l'eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.
Visto quanto sopra il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto viene quindi rinviato all'UAI affinché, esperiti i necessari accertamenti (cfr. esame __________ in cui si indica adeguato un evenutale apprendistato, p. 5 doc. _), si pronunci sul diritto all'integrazione dell'interessato.
2.12 Visto l'esito della procedura l'assicurato ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 2'000 (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).
Di conseguenza la decisione di ammissione all' assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
L'incarto è rinviato all'UAI affinché esamini se __________ ha diritto all'assegnazione di provvedimenti integrativi professionali a carico dell'AI e statuisca nuovamente.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 2'000 a titolo di spese ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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