AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.59
Data decisione, Autorità: 01.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00059
RG/sc
Lugano 1 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2000 di
contro
la decisione del 31 maggio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel __________, di professione cuoco e titolare di un esercizio pubblico, in data 26 gennaio 2000 ha presentato una richiesta tendente all'ottenimento di una rendita AI.
In relazione a tale richiesta, con rapporto 29 febbraio 2000 il dott. __________, generalista, ha posto la seguente diagnosi:
"1. Periartropatia scapolo omerale a sinistra: - probabile rottura della cuffia; stato dopo rottura del tendine caput longum del bicipite
Diabete mellito tipo II non insulino-richiedente
Ipertensione arteriosa essenziale trattata
Iperuricemia con crisi gottose recidivanti (podagra, tendovaginite, ecc..)
Stato dopo abuso etilico (sospeso da un anno)
Tabagismo
Stato dopo intervento chirurgico in sede anale tanti anni fa."
(Doc. AI _)
1.2. Terminata l'istruttoria, per decisione 31 maggio 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), confermando la precedente proposta di decisione non condivisa dall'assicurato, ha respinto la richiesta con le seguenti motivazioni:
" (…)
L'assicurato svolge l'attività di esercente in proprio.
La malattia a carattere parzialmente invalidante si sarebbe manifestata durante il mese di gennaio 1999. Secondo il giudizio del curante la capacità lavorativa quale cuoco e addetto al servizio è del 50 % dal mese di maggio 1999.
Il reddito annuo conseguito prima della comparsa della malattia varia tra Fr. 19'500 e Fr. 23'000.
Benché in questa attività si riscontri una limitazione, in altre attività più leggere che non comportino sforzi con l'arto superiore sinistro, l'assicurato è ritenuto normalmente abile al lavoro. Le attività maschili leggere, e per le quali non è richiesta una formazione specifica, sono remunerate con almeno Fr. 35'000 annui." (Doc. _)
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, il quale ha chiesto l'assegnazione di una rendita d'invalidità. Nel gravame viene in particolare esposto:
" Mio mestiere è cuoco. Non ho mai fatto nessun altro lavoro di quella della cucina: sono venuto in Svizzera quando avevo 14 anni: per lavorare e trovavo lavoro come ragazzo di cucina. Sino adesso ho soltanto lavorato in cucina.
Non ho mai seguito corsi e alle medie ho dovuto smettere di studiare.
19 anni fa avevo risparmiato abbastanza denaro per poter permettermi di aprire un ristorante in proprio. Mio denaro risparmiato erano solamente abbastanza per poter ritirare il piccolo inventario e per complementare lo stock necessario per poter lavorare
Negli ultimi 10-12 anni la regressione economica ha colpito me così come è successo a quasi tutti liberi professionisti ma modificandomi e rinunciando a tante cose come, per esempio, le vacanze, sono riuscito di tenere in piedi mia azienda.
Ma poi mi sono ammalato e allora incontravo molti problemi che ho risolto in seguente modo: 1) diminuendo le ore lavorative e chiudendo mio ristorante nel pomeriggio, aprendo più tardi e inserendo più giorni liberi, 2) faccio fisioterapia.
Sono cittadino svizzero, ho pagato i miei contributi sociali e le imposte: non devo denaro a nessuno ma rinuncio a molti piccoli piaceri concesso agli operai che hanno un salario fisso.
Adesso l'AI chiede che io, con i miei 56 anni, cambia lavoro perché non vogliono pagarmi quel poco denaro che sarebbe il 50% della rendita che ho chiesto.
Visto che il mio male consiste in invalidità-incapacità di fare certi movimenti con il braccio non riesco a capire che altro lavoro posso svolgere?
Chi assumerebbe un 57enne che non ha un altro formazione professionale di quella del cuoco?
Chi sarebbe disposto di pagare i contributi sociali altissimi e un salario che mi permette di vivere.
Vi chiedo cortesemente di prendere in considerazione quello che i miei medici hanno detto e se necessario farmi fare altri esami medici.
Questa storia mi rende sempre più inquieto e, come conseguenza, ho difficoltà di dormire.
Non è abbastanza che devo sopportare mio male fisico e che devo curarmi per via del mio diabete: devo anche subire un male psichico solo perché l'AI non ha dedicato abbastanza attenzione per poter capire qual è la mia situazione?
Faccio parte della generazione in quale era una vergogna di dover chiedere assistenza sociale e mi sarebbe molto difficile di doverlo fare ma se non mi sarebbe consentito di mantenermi da solo non vi è altra soluzione?
Prego, di esaminare il mio caso tenendo conto della mia età, del fatto che non possiedo altre formazioni professionali di quello di cuoco, che ho molto limitato le ore di apertura del mio ristorante per poter riposare di più e lavorare di meno per via della mia malattia e della mia già scarsa situazione economica (da tanti anni) ma che per via di quale non mi sono mai lamentato ne mi sono messo sulle spalle di nessuno: ho sempre pagato le imposte e i miei contributi sociali." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 18 luglio 2000, l'UAI ha chiesto la reiezione dell'impugnativa osservando:
" con riferimento al ricorso in oggetto, vorremmo osservare come non sia in discussione l'aspetto relativo al tipo di danno alla salute e alle conseguenze di esso sulla capacità lavorativa globale, bensì il calcolo economico derivante dal raffronto dei redditi.
In effetti, secondo il curante Dr. __________ (cfr. referto del 29.02.2000, all. 7), all'assicurato è possibile svolgere, anche sull'arco di tutta la giornata, una mansione leggera che non richieda sforzi con l'arto superiore sinistro; è questa, in effetti, l'unica limitazione sostanziale alla funzionalità corporea.
Secondo la costante giurisprudenza di codesto lodevole Tribunale, in tali mansioni leggere e non qualificate riferibili al personale maschile con problemi di salute, è possibile conseguire un reddito medio pari a fr. 35'000.‑ annui.
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Poiché, tuttavia, il profilo economico dell'assicurato nella sua precedente attività esponeva valori inferiori a quello sopra citato (da fr. 19'500.‑ a fr. 23'000.‑), ne consegue che l'assicurato, secondo il concetto economico proprio della LAI, non ha dovuto subire alcuna perdita di reddito a causa del danno alla salute, mentre cambiando attività, potrebbe incrementare le proprie entrate.
Pertanto, pur tenendo conto, in via del tutto eventuale, anche di un'ulteriore riduzione in considerazione dell'età e della pratica professionale monovalente, in nessun caso si raggiungerebbe una capacità di guadagno residua di valore inferiore a quella conseguita nell'esercizio della precedente professione di esercente." (Doc. _)
1.5. Pendente causa l'assicurato ha prodotto della documentazione medica (V, doc. _), su cui l'UAI, con osservazioni 5 gennaio 2001 ha preso posizione riconfermandosi nella richiesta di reiezione del gravame (X).
Con scritto pervenuto al TCA in data 15 gennaio 2001 l'insorgente ha presentato ulteriori osservazioni (XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita d'invalidità a __________.
L'UAI, sulla base alla refertazione medica ed economica agli atti, ha infatti respinto la richiesta ritenendo l'assicurato, malgrado il danno alla salute, in grado di ripristinare totalmente la sua capacità al guadagno svolgendo attività leggere adeguate in misura completa.
Col gravame l'assicurato rileva in sostanza che l'incidenza del danno alla salute sulla sua capacità lavorativa è tale da provocare un discapito economico giustificante l'erogazione di una rendita d'invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto che egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido"
(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.
2.4. La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
2.5. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF 114 V 283 consid. 1c).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 v 315 consid. 315 consid. 3c).
Il suo compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c).
Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte dell’AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
2.6. In casu dalla refertazione medica agli atti emerge che i disturbi alla spalla sinistra lamentati da __________ - segnatamente una periartropatia scapolo omerale, probabile rottura della cuffia e rottura del tendine caput longum del bicipite
La documentazione medica prodotta pendente causa dall'assicurato, oltre a sostanzialmente confermare le precedenti valutazioni sul piano diagnostico, ha anch'essa evidenziato un'incapacità lavorativa quale cuoco pari al 50% (doc. _).
Alla luce degli atti medici all'inserto - la cui attendibilità e concludenza ai fini istruttori nessun elemento o indizio consente di mettere in discussione, sia per quanto riguarda la determinazione, dal profilo diagnostico, delle affezioni di cui l'assicurato è portatore, sia per la valutazione dell'incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa nell'attività intrapresa ed in altre attività adeguate - è da ritenere siccome dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195; 115 V 142) che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa quale cuoco pari al 50%, mentre in attività leggere non comportanti sforzi per il braccio sinistro egli è da ritenersi abile in misura completa
In simili circostanze la tesi ricorsuale, suffragata dalla documentazione medica prodotta dall'interessato pendente lite, secondo cui la professione di cuoco non può più essere esercitata in misura superiore al 50% a causa delle particolari condizioni di salute, trova conferma proprio nella citata documentazione medica su cui l'UAI ha giustamente fondato il proprio giudizio, nel quale è stata considerata, ai fini del calcolo dell'invalidità, unicamente l'esigibilità in altre attività ritenute compatibili con il danno alla salute di cui __________ è portatore.
In simili circostanze, la documentazione medica agli atti essendo da ritenere sufficiente ai fini del giudizio circa la capacità lavorativa dell'assicurato dal profilo medico, la richiesta ricorsuale di effettuare ulteriori esami medici deve essere disattesa.
Giova infatti al proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
2.7. L'insorgente, senza apportare nuovi elementi suscettibili di sovvertire il giudizio circa l'esigibilità di attività leggere adeguate al suo stato di salute, sostiene che una sua reintegrazione in siffatte attività, considerata la sua età e formazione professionale, risulta alquanto difficile.
Nella misura in cui tale censura é riferita alle difficoltà di reperimento di un impiego adeguato al suo stato di salute è da osservare che secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
2.8. Nella specie per determinare l'invalidità di __________ l'amministrazione ha applicato il metodo generale del raffronto dei redditi sancito dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
Tale procedere appare corretto, il calcolo dei redditi da porre a confronto - come esposto nei considerandi successivi - non presentando nella concreta evenienza particolari difficoltà (cfr. consid. 2.4).
Per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido, va ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva stabilito che in attività leggere non qualificate siffatte , svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA 19.6.1998 in re E. M.; STCA 28.1.2000 in re B.C).
I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." (stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Ora, pur considerando in concreto una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate e pur tenendo conto del massimo della riduzione (25%) - in considerazione soprattutto dell'età e delle limitazioni addebitabili al danno alla salute - applicabile al salario stabilito per siffatte attività nel settore privato nel 1998 (45'390) e non senza considerare, inoltre, probabili adeguamenti che comporterebbero un aumento rispetto ai dati relativi al 1998 del reddito in tali attività per il 2000, quale momento determinante per la determinazione dei redditi ipotetici (cfr. RCC 1991, 332, RCC 1989, 123), dal raffronto di questi ultimi emerge che __________ non presenta alcun discapito economico ai sensi della LAI.
Infatti, il tipo d'attività ritenuta esigibile dal profilo medico rientra senz'altro nella categoria delle attività leggere non qualificate ai sensi della citata nuova giurisprudenza (cfr., per esempio, la citata STFA del 9 maggio 2000, nella quale è stata riconosciuta l'esigibilità in attività ausiliarie leggere e sono stati applicati i dati salariali statistici relativi ad attività semplici e ripetitive). E' pertanto da ritenere che il tasso d'invalidità risultante dal raffronto del reddito da invalido di ca. fr. 34'000.- (fr. 45'390 ridotti del 25%) con il reddito da valido (reddito che ipoteticamente l'assicurato, senza il danno alla salute, sarebbe in grado di conseguire nella professione di cuoco nel 2000) stimabile tenuto conto del reddito massimo conseguito dall'assicurato negli ultimi quattro anni precedenti l'invalidità (fr. 30'000 nel biennio 1995-1996 rispettivamente fr. 23'000 secondo quanto indicato nella relativa dichiarazione d'imposta nel biennio 1997-1998, cfr. inc. amm.), non attinge il minimo pensionabile (40%).
L'operato dell'amministrazione merita dunque tutela.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del gravame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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