AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.94
Data decisione, Autorità: 07.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.94
cr/sc
Lugano 7 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1949, dopo aver lavorato fino al 1980 in qualità di muratore (impiego che ha dovuto abbandonare a causa dell'insorgenza di un'allergia al cemento), ha lavorato presso il mobilificio __________, in qualità di operaio-magazziniere, dal 1981 fino al 15 aprile 1997, data nella quale l'assicurato è caduto procurandosi uno strappo muscolare lombare, con conseguente inabilità lavorativa al 100% a partire dal 16 aprile 1997 (cfr. rapporto medico stilato in data 20 marzo 1998 dal Dr. Med. __________; cfr. doc. AI _).
Per decisione 22 febbraio 1999 l’assicurato è stato posto al beneficio di un quarto di rendita di invalidità, per un grado d'invalidità del 40%, a partire dal 1° aprile 1998, in quanto affetto da lombosciatalgia su ernia discale.
1.2. Adito dall’assicurato, rappresentato dall'Avv. __________, con decisione 16 maggio 2000 il TCA, nella composizione a giudice unico, ha accolto il ricorso 16 marzo 1999 di __________ contro la decisione 22 febbraio 1999 dell'UAI di __________, annullando la decisione contestata e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti (cfr. STCA del 16 maggio 2000 nella causa D., inc. 32.1999.31; doc. AI _).
In particolare questa Corte aveva rilevato:
" (…)
La fattispecie palesa mancanze istruttorie e merita quindi ulteriori approfondimenti di natura medica, ed eventualmente economica, da parte dell'amministrazione. Essa dovrà pertanto procedere ai necessari accertamenti atti a stabilire in che misura l'insieme delle affezioni di cui soffre l'assicurato incida sulla sua capacità lavorativa, precisando il grado di capacità al lavoro di __________ in attività adeguate." (cfr. inc. 32.1999.31)
1.3. Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, l’amministrazione ha sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio accertamento medico AI (SAM) di Bellinzona (cfr. doc. AI _).
La consulente in integrazione professionale (CIP), tenuto conto della perizia del SAM, ha posto la seguente valutazione finale:
" Elementi medico teorici
Non mi dilungo ad elencare in dettaglio i dati medici e socio professionali riguardanti l'assicurato, per i quali rimando al dossier.
In sintesi: il signor __________ presenta un danno alla salute che ha comportato l'interruzione della sua attività di operaio-magazziniere in un mobilificio.
L'assicurato è già al beneficio di una rendita parziale d'invalidità - per un grado del 40% - a decorrere dal 1° aprile 1998; stando alle indicazioni scaturite dalla perizia del SAM, il medico del SMR propone che l'assicurato sia ritenuto inabile nella misura di almeno il 70% nell'attività di magazziniere precedentemente esercitata e abile nella misura del 50% in attività adatte e leggere che tengano conto delle patologie locomotorie; nella perizia del SAM si precisa che non è indicata qualsiasi attività pesante che implichi situazioni non ergonomiche per la schiena, in cui debba assumere posizioni statiche molto prolungate, movimenti forzati con la colonna, lavori sopra l'orizzontale degli arti superiori.
Elementi economici
L'assicurato prima del danno alla salute era impiegato in qualità di operaio-magazziniere in un mobilificio (Ditta __________), se non fosse sopraggiunto il danno alla salute e avesse continuato il lavoro presso la stessa ditta, nel 2001 lo stipendio - che fino al 1997 ammontava a fr. 3'900.- mensili per 13 mensilità - sarebbe stato nel 2001 di fr. 4'066.- (calcolando un rincaro dello 0.7% dal 1997 al 1998, dello 0.3% dal 1998 al 1999, del 1.6% dal 1999 al 2000, del 1.6% dal 2000 al 2001) ovvero fr. 52'860.- annui.
Calcolo
R2
· 2001 = fr. 19'913.- Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari indicizzata al 2001, attività semplici e leggere da svolgere al 50%
R1
· 2001 = fr. 52'860.- c/o ____________
capacità di guadagno residua: 37,67%
Da questo l'indicazione per l'attribuzione di una mezza rendita di invalidità." (Doc. AI _)
1.4. Con progetto di decisione 18 gennaio 2002, l’UAI ha stabilito che l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° aprile 1998, precisando:
" (…)
All'occorrenza, si tratta di una malattia di lunga durata.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Dalla perizia allestita dal Servizio accertamento medico AI si evince l'inabilità lavorativa del 70% nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute mentre, attività generiche che non richiedono qualifiche professionali specifiche e rispecchiano le indicazioni mediche, sono esigibili nella misura del 50%.
Di seguito si riporta il confronto dei redditi effettuato per fissare il grado d'invalidità.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 52'860.00
con invalidità 19'913.00
perdita di guadagno/grado d'invalidità 32'947.00 = 62.00 %
=======
A partire dal 01.04.1998 l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
La presente annulla e sostituisce la decisione del 01.03.1999."
(Doc. AI _)
Con scritto del 1° febbraio 2002 l'assicurato, per il tramite del proprio legale, ha osservato che nel frattempo la sua situazione medica è notevolmente peggiorata, in particolare per quanto concerne i problemi alla schiena e alle mani, chiedendo l'assegnazione di una rendita intera di invalidità:
" Ho ricevuto il progetto di decisione AI del 18 gennaio scorso che ho discusso tanto con il cliente, quanto con il suo medico curante, dottore __________.
Di primo acchito il progetto di decisione dovrebbe soddisfare, ritenuto che ricalca quanto postulato dall'assicurato proprio con il ricorso del 16 marzo 1999.
Se non che la situazione medica è nel frattempo considerevolmente peggiorata, in particolare alla schiena e alle mani.
Il problema alle mani rende purtroppo difficoltosa l'esecuzione delle mansioni più semplici e leggere, per cui appare realmente impensabile che l'assicurato possa svolgere un'attività regolare, anche se a tempo parziale, in attività manuali.
Escluse le attività pesanti e le attività leggere manuali non restano molte alternative, per cui il reddito teorico computato di CHF 19'913.- appare invero eccessivo.
In siffatte circostanze - ed il mio cliente non declina certo eventuali ulteriori accertamenti che vorrete predisporre - non resta che postulare fermamente la concessione di una rendita intera." (Doc. _)
In data 12 febbraio 2002 l'UAI ha quindi chiesto all'assicurato di fornire la certificazione medica attestante l'avvenuto peggioramento, precisando in quale misura ciò influisca sullo svolgimento di attività leggere (cfr. doc. _).
Con scritto datato 15 febbraio 2002 l'Avv. __________ ha comunicato all'amministrazione che, proprio a causa dell'aggravarsi dell'artrosi alle mani, il suo assistito ha deciso di sottoporsi ad una visita specialistica presso il Dr. __________, specialista in chirurgia della mano (cfr. doc. _); questa visita è stata effettuata in data 21 marzo 2002 (cfr. doc. _).
L'assicurato si è inoltre sottoposto in data 15 maggio 2002 ad una visita di controllo presso il Dr. __________i, specialista in neurologia (cfr. doc. _).
Sulla base di questi ulteriori accertamenti medici - in particolare basandosi sul referto del Dr. __________, che indica un netto peggioramento della situazione dell'assicurato rispetto alla precedente visita del 19 maggio 1998 - l'assicurato, con scritto del 17 maggio 2002, ha chiesto all'UAI di essere posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità (cfr. doc. _).
Con decisione formale 19 giugno 2002 l’amministrazione ha confermato la concessione di una mezza rendita d’invalidità, a decorrere dal 1° aprile 1998 (cfr. doc. _).
1.5. Contro la decisione amministrativa, __________, patrocinato dall'Avv. __________, è nuovamente insorto dinanzi al TCA, postulando la concessione di una rendita intera di invalidità a partire dal 1° aprile 1998. A motivazione del gravame egli ha sostenuto:
" (…)
Con la decisione impugnata, l'Ufficio AI dichiara che "la prestazione di cui è al beneficio l'assicurato attualmente corrisponde già all'importo della mezza rendita di invalidità" (doc. _).
Avantutto va osservato che la decisione impugnata non adempie ai necessari requisiti formali di motivazione.
Infatti non indica né il reddito senza l'invalidità né quello con l'invalidità.
Nella decisione impugnata non troviamo neppure le motivazioni per il calcolo di tali redditi.
Anzi, si fa stato di un caso di rigore per la concessione di una mezza rendita in presenza di un'invalidità del 40% (al ricorrente non è mai stata concessa una rendita di invalidità):
" Essendo lei, precedentemente invalida nella misura del 40%, avevamo esaminato la possibilità di accordarle la mezza rendita quale caso di rigore."
Francamente sembra di leggere le motivazioni di una decisione che riguarda un altro assicurato.
Di conseguenza, per la carenza di motivazione, la decisione va annullata. Ricordiamo infatti che la decisione precedente del 16 dicembre 1998 è stata a suo tempo annullata da codesto Tribunale e non sostituita fino al 19 giugno 2002.
Ad ogni modo, la decisione impugnata non tiene conto del reale stato di salute del ricorrente, il quale soffre di gravi disturbi alle articolazioni, in progressiva fase di peggioramento.
Lo stesso Servizio di accertamento medico AI ha rilevato come il ricorrente soffra di "un'inabilità lavorativa del 70% nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute". In non meglio precisate "attività generiche", il SAM faceva stato invece di un'inabilità nell'ordine del 50%.
II ricorrente non è assolutamente in grado di esercitare alcuna attività lavorativa per i lancinanti dolori che lo colpiscono sia nell'esercizio di attività pesanti che leggere, contrariamente a quanto rilevato dal SAM.
II dottor __________, ancora il 31 gennaio 2002, attestava come il ricorrente non fosse più in grado di svolgere attività a tempo pieno, "anche per i dolori alle mani che egli denuncia da tempo".
II ricorrente è quindi stato visitato da uno specialista in neurologia, dottor __________, il quale non ha avuto dubbi nel concludere quanto segue:
" ... rallentamento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per entrambi i nn. mediani al canale carpale, a sinistra ai limiti della norma, a destra già leggermente patologico: netto peggioramento rispetto all'esame precedente del 1998"
(doc. _).
II ricorrente - con il massimo impegno che si può esigere da lui - non è assolutamente in grado di conseguire un reddito, in attività accessorie o leggere, nell'ordine di ben Fr. 19'913.-, considerato che non è pressoché più in grado di fare un normale uso delle mani, come attestato dal neurologo.
E naturalmente ciò vale anche per le attività leggere.
Di fatto il ricorrente non è in grado di svolgere, con le patologie di cui soffre, alcuna attività lavorativa, se non per attività irrisorie.
Sicuramente la fattispecie doveva - e deve - essere sottoposta ad uno specialista che possa completare ed approfondire quanto già rilevato dal dottor __________.
Non siamo di certo in presenza di un'inabilità al 40% o ad un caso di rigore, bensì ad una fattispecie dove l'assicurato non è assolutamente più in grado di lavorare, per cui gli va concessa una rendita intera, ritenuto che la sua perdita di guadagno supera di gran lunga il 70%. (…)" (Doc. _)
1.6. Mediante risposta 2 agosto 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, poiché:
" Nel febbraio del 1998 l'assicurato, precedentemente attivo quale magazziniere, ha inoltrato una richiesta volta all'ottenimento d'una rendita di invalidità.
Con decisione 22 febbraio 1999 (doc. n. _ inc. AI), l'amministrazione ha posto l'interessato a beneficio di un quarto di rendita, avendo stabilito sussistere un grado di invalidità compreso fra il 40,8% ed il 44,8%.
II pronto ricorso interposto dall'assicurato è sfociato nella sentenza 16 maggio 2000 (doc. n. _ inc. AI). Il Giudice di prime cure, ritenendo che dal punto di vista medico gli accertamenti fossero insufficienti, ha rinviato l'incarto all'amministrazione per complemento istruttorio.
Conformemente a quanto imposto dal Tribunale cantonale, l'UAI ha predisposto l'allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento medico di Bellinzona (SAM). Con rapporto 13 luglio 2001 (doc. n. _ inc. AI), i periti hanno reso noto sussistere una totale inabilità lavorativa, riferita alle attività di muratore ed operaio.
In lavori maggiormente consoni al proprio stato valetudinario, l'assicurato presenterebbe per contro una residua abilità lavorativa pari al 50%.
La trasposizione dei dati medico-teorici a livello economico ha infine permesso di stabilire un grado di invalidità pari al 62,22%.
L'assicurato è quindi stato posto a beneficio di una mezza rendita.
Nuovamente insorto, l'interessato postula ora l'assegnazione di una rendita intera, sostenendo che nel frattempo il proprio stato di salute avrebbe subito un ulteriore aggravamento. A comprova sono stati presentati due rapporti medici, l'uno stilato dal dottor __________ (doc. n. _ inc. AI), l'altro dal dottor __________ (doc. n. _ inc. AI). Entrambi analizzano la funzionalità delle mani.
Contestato risulta in pratica essere il grado di abilità lavorativa riferito ad attività adeguate che secondo il ricorrente, e contrariamente a quanto stabilito in sede peritale, risulterebbe essere sostanzialmente nullo.
Entrambi i pareri medici presentati sono stati sottoposti ad esame da parte del Servizio medico regionale (SMR).
Il dottor __________ non ha oggettivato la presenza d'alcun deficit: "per quel che riguarda la diagnosi rimango anche io alquanto nel dubbio poiché non vi è un substrato patologico organico ... ".
Il dottor __________ dal canto suo non evidenzia un quadro clinico diverso da quello attestato in sede peritale: "... gli esami recentemente eseguiti dal dott. __________ confermano la presenza di una moderata neuropatia del n. mediano destro, senza influsso sulla CL, già considerata nella valutazione del SAM e non modificata da allora ..." (nota dott. __________, doc. n. _ inc. AI).
In definitiva le valutazioni mediche eseguite in sede peritale, in base alle quali l'assicurato permane abile al 50% in attività adeguate, sono tuttora valide, i pareri medici recentemente acquisiti agli atti non avendo evidenziato un mutamento del quadro clinico.
La decisione impugnata risulta pertanto corretta, meritando di conseguenza piena conferma." (Doc. _)
1.7. Con decreto datato 21 agosto 2002 il TCA ha accolto la richiesta 29 luglio 2002 del ricorrente tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).
1.8. Con scritto datato 28 febbraio 2003 il rappresentante dell'assicurato ha comunicato quanto segue:
" Con riferimento al ricorso 29 luglio 2002, vi trasmetto l'attestazione del Dottor __________ del 26 febbraio scorso che conforta la tesi ricorsuale di un peggioramento dello stato di salute del signor __________.
Vogliate pertanto, in virtù della massima inquisitoria, richiamare gli incarti medici dal Dottor __________, rispettivamente ordinare la perizia richiesta." (Doc. _)
1.9. Con scritto datato 6 marzo 2003 l'UAI ha osservato:
" Il certificato presentato dal Dottor __________ è redatto in termini troppo vaghi per poter essere considerato quale valido mezzo probatorio, atto a sovvertire il parere espresso dall'amministrazione.
A ciò si aggiunga il fatto che l'asserito peggioramento si situerebbe comunque in epoca posteriore all'emissione della decisione contestata e come tale non potrebbe comunque essere preso in considerazione." (Doc. _)
1.10. Con scritto dell'11 marzo 2003 il TCA ha richiesto a __________, per il tramite del suo rappresentante, una dichiarazione di svincolo dal segreto professionale concernente il Dr. Med. __________ (cfr. doc. _).
In data 15 marzo 2003 il ricorrente ha provveduto a svincolare dal segreto professionale il Dr. Med. __________ (cfr. doc. _).
1.11. Visto lo svincolo dal segreto professionale (cfr. doc. _), il 20 marzo 2003, il TCA ha richiamato dal Dr. __________ l'incarto medico concernente __________ (cfr. doc. _).
1.12. Con scritto del 24 marzo 2003 il TCA ha inoltre chiesto al Dr. __________ di produrre il rapporto medico inviatogli dal Dr. __________, che attesterebbe un peggioramento delle condizioni del signor __________ (cfr. doc. _).
In data 1° aprile 2003 il Dr. __________ ha risposto:
" Le invio copia della lettera che il Dr. __________ ha indirizzato al neurologo Dr. __________, mandandone copia a me come risposta al mio invio.
Allego anche fotocopia della risposta del Dr. __________ e della lettera da me indirizzata all'assicurazione invalidità." (Doc. _)
1.13. Con scritto 9 aprile 2003 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per poter visionare l'incarto medico dell'assicurato richiamato dal Dr. __________ e per formulare delle osservazioni scritte (cfr. doc. _).
In data 10 aprile 2003 il rappresentante dell'assicurato ha osservato:
" Ho preso atto degli accertamenti medici dei dottori __________ e __________ e non ho nessuna osservazione particolare da formulare.
Prendo piuttosto atto che i referti medici stanno semplicemente ad attestare quanto rivendicato dal signor __________ nell'ambito del ricorso che siete chiamati ad evadere e di cui si chiede quindi con vigore l'accoglimento." (Doc. _)
In data 24 aprile 2003 l'UAI ha rilevato:
" La documentazione prodotta non oggettiva alcun peggioramento.
In particolare il dottor __________ si limita a riportare quanto riferito dallo stesso paziente; il dottor __________, dal canto suo, dichiara espressamente di ritenere realistico il grado di incapacità stabilito dall'amministrazione.
Per il resto rinviamo alle osservazioni espresse dal nostro Servizio medico, in annesso." (Doc. _)
1.14. Con scritto 13 maggio 2003 il rappresentante dell'assicurato ha ancora osservato:
" Ho ricevuto in esame gli atti trasmessi dal dottor __________. Ho in particolare preso nota del rapporto medico del dottor __________ del 31 gennaio 2003, il quale conferma che "l'incapacità confermata al Paziente sia realistica".
Tuttavia - se è ben vero che si susseguono i referti che lasciano intendere un peggioramento della situazione del ricorrente
In alternativa l'incarto potrà essere retrocesso all'Ufficio AI per gli approfondimenti del caso ed una nuova decisione." (Doc. _)
1.15. Il doc. _ è stato trasmesso all'UAI con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Con scritto 19 maggio 2003 l'UAI ha comunicato:
" La documentazione medica presentataci è già stata oggetto di esame da parte dello scrivente Ufficio. Le nostre osservazioni vi sono state inoltrate in data 24 aprile u.s..
In merito alla nota 10 aprile u.s. presentata dall'Avv. __________ non abbiamo per contro alcuna osservazione da formulare." (Doc. _)
Con scritto datato 22 maggio 2003 l'UAI ha ancora osservato:
" Con riferimento alla richiesta avanzata dal ricorrente, riteniamo che ulteriori accertamenti medici siano superflui, non essendovi a mente dello scrivente Ufficio ragione alcuna per scostarsi dalla valutazione a suo tempo espressa dai periti SAM." (Doc. _)
1.16. In data 15 maggio 2003 il rappresentante dell'assicurato ha ancora aggiunto:
" Non posso che ribadire la necessità di accogliere il gravame, laddove lo stesso medico dell'AI rileva che "secondo il dottor __________ esisteva dunque un peggioramento rispetto a quanto misurato da lui stesso in precedenza.".
Il medico dell'AI prosegue poi - con uno stupendo volo pindarico - affermando che tale peggioramento "non è di tipo assoluto". Sarebbe interessante sapere cosa significhi una tale ermetica e curiosa definizione.
Da parte mia - nella mia veste di semplice giurista - non posso che prendere atto che controparte ammette l'esistenza di un oggettivo peggioramento.
In caso di dubbio, codesto Tribunale potrà ordinare una verifica peritale o rinviare l'incarto all'Ufficio AI (cfr. mia lettera 13.05.2003)." (Doc. _)
1.17. In data 13 giugno 2003 l'UAI ha trasmesso al TCA le osservazioni stilate dal SMR (cfr. doc. _).
Il doc. _ è stato trasmesso all'assicurato, con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità (come deciso dall'amministrazione) oppure ad una rendita intera d'invalidità (come postulato con il ricorso).
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 19 giugno 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
2.5. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nell’evenienza concreta, a seguito della STCA del 16 maggio 2000 di rinvio (cfr. doc. AI _), l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM di Bellinzona.
Nel referto 13 luglio 2001 redatto dal Dr. Med. __________ e dal Dr. Med. __________, posta la diagnosi di lombosciatalgia, cervicobrachialgia su cervicartrosi del segmento inferiore, tendomiosi cervicoscapolare destra, conflitto femoropatellare bilaterale e episodio depressivo lieve attualmente in remissione (patologie queste, a mente dei periti, che hanno tutte un influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato), i periti hanno rilevato quanto segue:
" (…)
Il peritando nel febbraio 1998 porge richiesta di prestazioni AI per adulti. Nel gennaio 1999 l'UAI del Canton Ticino assegna all'A. un'invalidità del 40% con nascita del diritto a 1/4 di rendita dall'1.4.1998. Segue ricorso dell'A. nel marzo 1999. Nel maggio 2000 il TCA, statuendo sul ricorso dell'A. contro la decisione dell'1.3.1999 emanata dall'UAI, accoglie il ricorso. Mancano istruttorie ed ulteriori approfondimenti di natura medica si rendono necessari. Bisognerà procedere a necessari accertamenti atti a stabilire in che misura l'insieme delle affezioni di cui soffre l'A. incidono sulla sua capacità lavorativa, precisando il grado di capacità lavorativa in attività adeguate. Infine, il 25.10.2000, l'UAI incarica il SAM di una perizia, senza particolari quesiti ai medici.
Il peritando, cittadino italiano del centro Italia, di 51 anni, è arrivato fino alla seconda media che però non ha terminato. E' muratore in Italia ed entra in Svizzera una prima volta nel 1968 a __________, ed è muratore. Svolge quest'attività fino al 1980. In seguito, a causa di un eczema da cemento alle mani, passa a fare l'operaio in un mobilificio, addetto al montaggio ed alla consegna di mobili. Lavora poi regolarmente in quest'attività sino al 15.4.1997. E' stato sotto __________ solo per tre mesi, in seguito il caso è stato chiuso. Dal 16.04.1997 non lavora più per malattia.
L'A. presenta una polipatologia illustrata in A.2, A.3 e B. Passo dunque in rassegna queste varie patologie come da richiesta del TCA ("L'insieme delle affezioni di cui soffre l'A.").
Patologia allergologica
L'A. ha presentato allergia al cemento nel 1980. La cosa è stata diagnosticata dal dr. __________.
Quest'allergia ha obbligato l'A. a cambiare lavoro, tant'è che è passato a fare l'operaio in un mobilificio, lasciando la sua professione di muratore.
Dal punto di vista cutaneo, allo status SAM, la situazione è del tutto normale. Per questa allergia l'A. ha dunque una controindicazione lavorativa in tutti i lavori in relazione al cemento, ma non presenta incapacità lavorativa alcuna in tutte le altre attività non a contatto con l'allergene cemento.
Patologia cardiologica
L'A. viene ricoverato nell'ottobre 1982 all'Ospedale Regionale di __________. Presenta un episodio di dolore toracico prolungato con sopraslivellamento del segmento ST all'ECG. La coronarografia successiva risulta normale, come pure la ventricolografia. Si conclude dunque per una perimiocardite. L'A. è stato in seguito bene. Dopo il controllo del prof. __________ nel 1983, non risulta che sia ritornato in cura cardiologica.
In ogni caso, fa il punto sulla situazione cardiologica il dr. __________, caposervizio di cardiologia all'Ospedale Regionale di __________. Al SAM sono stati eseguiti un ECG a riposo con tracciato normale, ed un ecocardiogramma evidenziante un cuore strutturalmente normale.
Il dr. __________, così conclude il suo consulto cardiologico: " Non ci sono quindi sanzioni specifiche per il cuore. Non vi sono restrizioni per qualsiasi genere d'attività per quanto riguarda il cuore".
Patologia neurologica
Essa riguarda essenzialmente una moderata neuropatia del nervo mediano ds. al tunnel carpale. Abbiamo provveduto ad un esame ENG del nervo mediano bilaterale, del nervo ulnare bilaterale. Le conclusioni del dr. __________, neurologo, parlano dunque di una moderata neuropatia del nervo mediano ds. al tunnel carpale. La cura è conservativa. I disturbi alle mani potrebbero risultare anche da altre anomalie (tendinopatia; tendomiosi...). Il dr. __________ sottolinea pure che l'A. localizza a ds. le sue lombalgie, mentre che l'ernia discale visualizzata è situata a sin. Egli segnala dunque questa almeno apparente incongruenza clinico-neuroradiologica.
Patologia psichiatrica
Il peritando è stato controllato nel giugno 2000 dal dr. __________ che parlò di sindrome ansiosodepressiva per la quale non erano necessarie né una presa a carico psichiatrica, né una terapia antidepressiva. La sindrome ansiosodepressiva è soprattutto reattiva all'attuale situazione famigliare e sociale.
Fa il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto del 02.06.2001. Egli pone la diagnosi di episodio depressivo lieve attualmente in remissione, implicante un'incapacità lavorativa dal 10 al 15% con una prognosi a medio e lungo termine favorevole.
Questa valutazione è condivisa dai medici del SAM. La situazione valetudinaria è dunque da fissare in questo modo per la psiche.
Patologia ortopedica
Per valutare il caso in questo ambito, abbiamo avuto a disposizione diverse radiografie.
Fa il punto sulla situazione ortopedica il dr. __________, nel suo consulto SAM. Egli pone le diagnosi di lombosciatalgia, di anomalia di transizione lombosacrale, di discopatia L5-S1, di cervicobrachialgia su cervicartrosi del segmento inferiore, tendomiosi cervicoscapolare ds. e conflitto femoropatellare bilaterale.
Sono dunque interessati sia le articolazioni con discopatie, sia i muscoli con tendomiosi cervicoscapolare ds. Nel maggio 1997 la MRI lombare concludeva per un'ernia discale L5-S1 mediana - paramediana sin., in paziente con anomalia di transizione ed emilombalizzazione ds. di S1. Ovviamente la valutazione ortopedica SAM tiene conto anche di questa situazione. Il dr. __________ conclude per una non idoneità dell'A. per i lavori pesanti fin qui svolti (muratore, operaio in una fabbrica di mobili). L'incapacità lavorativa ortopedica supera il 70%. In un lavoro adatto, leggero, in cui non debba lavorare sopra l'altezza delle spalle ed effettuare regolari sforzi a livello degli arti superiori, la capacità lavorativa dovrebbe raggiungere il 50%.
D'altra parte anche il medico di famiglia è convinto che l'A. possa ancora svolgere una serie di lavori adatti a metà tempo.
H VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
Dopo discussione collegiale al SAM, siamo giunti a concludere per un'incapacità lavorativa del 100% nei lavori svolti di muratore e di operaio. L'A. presenta per altro una capacità lavorativa globale ancora del 50% in lavori adatti (vedi sopra).
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere:
Vedasi capitoli A.1 e A.2.
Vedasi capitolo A.3.
Vedasi capitoli C, D ed E.
Vedasi capitolo F.
Quando la capacità di lavoro ha subito una riduzione pari almeno al 25 percento?
Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?
Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?
L'A. presenta una non idoneità al lavoro di muratore dal 1980 (allergia al cemento).
Egli per altro ha continuato a lavorare come operaio in un mobilificio. In quest'attività egli ha lavorato fino al 15.4.1997. Fino a questa data è dunque abile al 100%.
Dal 16.04.1997 fino ad ora e continua, egli non è più adatto a questa professione, come pure a qualsiasi altra attività pesante, che implichi situazioni non ergonomiche per la schiena, in cui debba assumere posizioni statiche molto prolungate, movimenti forzati con la colonna, lavori sopra l'orizzontale degli arti superiori.
Sempre dal 16.4.1997 fino ad ora e continua, egli presenta per altro ancora una capacità lavorativa del 50% in lavori adatti e leggeri, anche alle condizioni di cui sopra.
La situazione valetudinaria dal 1997 ad oggi è risultata praticamente costante.
Da un punto di vista psichiatrico, patologia assai modesta, la prognosi a medio - lungo termine risulta favorevole. E' invece parzialmente riservata per le affezioni degenerative ortopediche che potrebbero in futuro anche peggiorare.
La presente capacità lavorativa globale del 50%, in attività adatte, non è ulteriormente migliorabile. Ciò per le affezioni degenerative sovraesposte.
Fisioterapia a scopo antalgico e di rinforzo muscolare sono indicate. Una riformazione professionale in quest'A. con sicura patologia ortopedica, di 51 anni, con appena la seconda media, non è più proponibile. (…)" (Doc. AI _)
2.7. Nel ricorso 29 luglio 2002 __________ ha contestato il grado di abilità lavorativa ritenuto dall'UAI nella decisione 11 giugno 2002 (abilità lavorativa del 50% in attività leggere), rilevando che egli non è in grado di svolgere nessun tipo di attività, neanche leggera, dato che egli non può quasi più fare un uso normale delle mani (cfr. doc. _).
L’assicurato, rilevato che la propria situazione medica è considerevolmente peggiorata, si è sottoposto alla visita del Dr. __________, specialista FMH in chirurgia della mano e a quella del Dr. __________, specialista FMH in neurologia.
In data 28 marzo 2002 il Dr. __________, rivolgendosi al medico curante dell'assicurato, Dr. __________, ha osservato:
" Ho rivisto il suddetto nel mio studio.
La scintigrafia ossea trifasica del 21.03.02 ha evidenziato minimi segni artrosici al polso sinistro e in maniera meno marcata al polso a destra senza segni infiammatori e senza lesioni alle articolazioni delle dita (segni degenerativi all'articolazione omero scapolare e alle ginocchia invariati) vedi allegato.
In questa situazione l'unica certezza è che non vi è una indicazione chirurgica.
Per quel che riguarda la diagnosi rimango anche io alquanto nel dubbio poiché non vi è un substrato patologico organico che riesca a spiegare i dolori del paziente.
Quale altra possibilità si potrebbe discutere un esame del tipo reumatologico per escludere qualcosa anche in questa direzione.
Non avendo una patologia visibile mi capisce che non posso nemmeno consigliare una terapia adeguata." (Doc. AI _)
Il Dr. __________, rivolgendosi al Dr. __________, specialista FMH in reumatologia, con scritto del 15 maggio 2002 ha rilevato:
" MOTIVAZIONE: Controllo (cfr. esame precedente del 1998). Dolori diffusi in parte spondilogeni a più livelli. Brachialgie parestetiche bilat., soprattutto notturne e dopo attività con i MS, predominanti a destra. CLINICAMENTE nessun deficit motorio (opposizione del pollice migliore a sinistra), vaga ipestesia palmare I-IV solo a destra, Phalen e Tinel pos. più a destra che sinistra ROT s.p. ai MS, nessun segno piramidale, trofismo e forza prossimale s.p., non fascicolazioni muscolari, mot. cervicale libera, dolente localmente, senza irradiazioni disestetiche né segno di Lhermitte.
ESAME ELETTRONEUROGRAFICO (...)
CONCLUSIONI: incipiente rallentamento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per entrambi i nn. mediani al canale carpale, a sinistra ai limiti della norma, a destra già leggermente patologico: netto peggioramento rispetto all'esame precedente del 1998 (allora con valori perfettamente normali) d'ambo i lati. Nessun segno di anastomosi medio-ulnare né di polineuropatia.
Dal punto di vista clinico e EN-grafico non esiste per il momento l'indicazione per un intervento chirurgico, piuttosto per terapia conservativa." (Doc. AI _)
Questi ulteriori accertamenti medici sono stati sottoposti dall'UAI alla Dr.ssa __________ del SMR, che al riguardo si è così espressa:
" Dopo la perizia SAM ci sono giunti 2 nuovi rapporti medici. ll rapporto del Dr. __________ non evidenzia lesioni suscettibili di spiegare i sintomi accusati dall'A. né di invalidare la CL.
II rapporto del Dr. __________ cita: clinicamente l'assenza di deficit motorio, una vaga ipoestesia palmare solo a destra un test di Phalen e di Tunnel positivo più a destra che a sinistra. L'ENG mostra un incipiente rallentamento della conduzione sensitivo-motoria, leggermente patologico a destra, ciò che fa concludere ad un peggioramento della situazione rispetto all'esame precedente del 1998. Tuttavia non si pone comunque l'indicazione ad un intervento chirurgico.
Se si compara l'esame clinico ed EN-grafico eseguito nel maggio 2002 dal Dr. __________ a quello eseguito dal Dr. __________ il 1.06.2001 nel quadro degli accertamenti SAM non si notano di fatto consistenti differenze: il Dr. __________ parlava già di moderata neuropatia del n. mediano destro al tunnel carpale e caratterizzata da un'alterazione modesta di alcuni parametri essenzialmente sensitivi. Tale diagnosi fu considerata senza influsso sulla CL. In conclusione gli esami recentemente eseguiti dal Dr. __________ confermano la presenza di una moderata neuropatia del n. mediano destro, senza influsso sulla CL, già considerata nella valutazione del SAM nel 2001 e non modificata da allora." (Doc. AI _)
Sulla base di tale rapporto e della perizia del SAM, l’amministrazione è giunta alla conclusione che l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 100% nelle precedenti professioni di muratore, operaio di mobilificio e in tutte le altre attività pesanti, mentre invece egli presenta una capacità lavorativa del 50% in attività leggere adatte, confacenti al suo stato di salute ed ha quindi confermato che __________ è posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° aprile 1998.
Ora, a mente del TCA, la certificazione 15 maggio 2002 del Dr. __________ non è idonea a mettere in dubbio la valutazione approfondita e completa dei periti del SAM del 13 luglio 2001 (cfr. doc. AI _), alla quale - come meglio si vedrà ai consid. 2.8. e 2.9.
Infatti, il Dr. __________ si riferisce ad un netto peggioramento della situazione dell'assicurato rispetto alla visita effettuata dallo stesso specialista in data 19 maggio 1998, quando il Dr. __________ era giunto alle seguenti conclusioni:
" Parametri elettroneurografici sensitivo-motori tutti normali e praticamente simmetrici, in particolare per i due nervi mediani al canale carpale.
Nessun segno di anastomosi medio-ulnare né di polineuropatia.
Anche clinicamente presenta tuttalpiù d'una sindrome vagamente irritativa ai polsi. Nessuna sindrome cervico-vertebrale né segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari ai membri superiori."
(Doc. _)
In seguito, tuttavia, già il Dr. __________, specialista FMH in medicina interna, nel suo scritto del 6 aprile 2001 al SAM, poneva, tra le varie diagnosi, anche una "probabile sindrome del tunnel del carpo" (cfr. doc. _).
Nella propria perizia il SAM ha conseguentemente tenuto conto di questa diagnosi, affidando al Dr. __________ il compito di effettuare degli accertamenti neuroradiologici, il cui esito è stato il seguente:
" ENG del nervo ulnare e mediano bilaterale: esame clinico ed ENG indicativo di una moderata neuropatia del nervo mediano destro al tunnel carpale e caratterizzata da un'alterazione modesta di alcuni parametri essenzialmente sensitivi. A sinistra i risultati dell'esame sono più soddisfacenti.
"Mi sembra che la situazione richieda misure di tipo essenzialmente conservativo. I disturbi alle mani potrebbero risultare anche da altre anomalie (tendinopatia, tendomiosi). Il paziente sembra peraltro disturbato dalle lombalgie e sciatalgie che localizza però a destra (mentre che l'ernia discale visualizzata sita a sinistra). Non mi sono occupato direttamente di questo problema oggi (visto il tipo d'esami richiestomi), ma mi permetto di segnalare quest'incongruenza clinico-neuroradiologica"." (Doc. AI _)
Sulla base degli accertamenti effettuati, i periti del SAM hanno ritenuto di porre le seguenti diagnosi:
" · Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
lombosciatalgia con:
anomalia di transizione lombosacrale
discopatia L5-S1
cervicobrachialgia su cervicartrosi del segmento inferiore
tendomiosi cervicoscapolare destra
conflitto femoropatellare bilaterale
episodio depressivo lieve attualmente in remissione
· Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
status post perimiocardite nel 1982
FRCV (importante tabagismo, obesità e dislipidemia)
moderata neuropatia del nervo mediano destro al tunnel carpale
allergia al cemento." (Doc. AI _)
Visto il tenore del referto del Dr. __________ del 15 maggio 2002 (cfr. doc. AI _), tuttavia, la Dr.ssa __________ del SMR, prima che l'UAI emanasse la decisione oggetto del presente gravame, ha comparato l'esame clinico ed EN-grafico eseguito dal Dr. __________ il 15 maggio 2002 con quello eseguito dal Dr. __________ il 1° giugno 2001 nel quadro degli accertamenti SAM, giungendo alla conclusione che non esistono consistenti differenze tra i due. Essa ha infatti osservato, nella "Proposta medico" redatta in data 6 giugno 2002, che il Dr. __________ aveva già notato "una moderata neuropatia del nervo mediano destro al tunnel carpale, caratterizzata da un'alterazione modesta di alcuni parametri essenzialmente sensitivi", senza che questa diagnosi influisse, a mente dei periti del SAM, sulla capacità lavorativa dell'assicurato; la Dr.ssa __________ ha poi evidenziato che gli esami eseguiti dal Dr. __________ confermano la presenza di una moderata neuropatia del nervo mediano destro al tunnel carpale, senza influsso sulla capacità lavorativa, già considerata nella valutazione del SAM del 2001 e non modificata da allora (cfr. doc. _).
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag 108 consid. 3a; Pratique VSI 3/1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M, I 162/01, consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, op. cit., pag. 230).
2.9. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia pluridisciplinare il SAM, dopo aver provveduto ad analizzare approfonditamente la situazione medica dell'assicurato tramite reperti radiologici, esami di laboratorio, accertamenti neuroradiologici a cura del Dr. __________ (1.6.2001), sottoponendo inoltre __________ al consulto cardiologico del 29.5.2001 del Dr. __________ (cfr. doc. AI _), al consulto ortopedico del 30.5.2001 del Dr. __________ (cfr. doc. AI _) e al consulto psichiatrico del 21.5.2001 del Dr. __________ (cfr. doc. AI _), medici specialisti delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore.
Infatti, i periti hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Dopo una discussione collegiale, i periti del SAM sono giunti alla conclusione che il ricorrente presenti un'incapacità lavorativa del 100% nelle precedenti professioni di muratore e operaio, mentre invece hanno valutato che in attività leggere la sua incapacità lavorativa si riduca al 50%, escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa di __________ (cfr. doc. AI _).
Ora, come rettamente rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. _), il certificato medico stilato dal Dr. __________ in data 15 maggio 2002 non permette di modificare la valutazione operata al momento dell'emanazione della decisione e che si basa sulla perizia pluridisciplinare compiuta dal SAM in data 13 luglio 2001 (cfr. doc. _) e sulla valutazione dei nuovi accertamenti medici operata dal SMR in data 6 giugno 2002 (cfr. doc. _).
Nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che i peggioramenti riscontrati ai nervi mediani al canale carpale evidenziati dal Dr. __________ rispetto alla precedente visita del 19 maggio 1998 (cfr. doc. AI _) abbiano un influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, come appurato dalla Dr.ssa __________ del SMR, la quale ha rilevato che la moderata neuropatia del nervo mediano destro di cui soffre l'assicurato - e di cui i periti del SAM hanno tenuto conto al momento di effettuare la perizia pluridisciplinare del 13 luglio 2001 - non ha influsso sulla sua capacità lavorativa giudicata del 50% in attività leggere (cfr. doc. AI _).
2.10. Pendente causa l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto medico datato 26 febbraio 2003 redatto dal Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:
" Il signor __________ mi ha consultato lamentando un peggioramento delle sue condizioni.
L'ho indirizzato perciò al collega Dr. __________, reumatologo FMH, che mi ha confermato un peggioramento delle condizioni, specialmente in sede lombare e degli arti inferiori.
Per questo motivo sarebbe da rivedere il suo grado d'invalidità." (Doc. _)
L'attestazione medica del Dr. __________ è stata trasmessa all'UAI (cfr. doc. _); l'amministrazione, rilevando che il certificato medico citato è redatto in termini troppo vaghi per poter essere considerato quale valido mezzo probatorio, ha constatato che l'asserito peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato si situerebbe comunque in epoca posteriore all'emissione della decisione contestata e non può quindi essere preso in considerazione (cfr. doc. _).
Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata - in casu il 19 giugno 2002 - ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu, come indicato nel certificato medico 26 febbraio 2003 (cfr. doc. _), il Dr. __________, dopo essere stato consultato dall'assicurato che lamentava un peggioramento delle proprie condizioni, specialmente in sede lombare e degli arti inferiori, ha chiesto un consulto al Dr. __________, specialista FMH in reumatologia.
Il Dr. __________, infatti, con scritto 8 gennaio 2003 indirizzato al Dr. __________ ha osservato:
" Ti invio di nuovo il signor __________ che ben conosci e che continua ad accusare dolori alla schiena, ai polpacci, alle mani e alla spalla destra.
Come sai era già stato visto dal collega __________ senza rilievi particolari.
Vi è anche un problema lavorativo e di invalidità che gli è stata concessa al 60% ma egli ritiene di non potere svolgere altra attività nell'ambito delle sue capacità.
Ti sarei grato di verificare se vi è un peggioramento o meno delle sue condizioni reumatologiche." (Doc. _ incarto medico Dr. __________)
Il Dr. __________, a sua volta, in data 30 gennaio 2003 ha invitato il Dr. __________, specialista FMH in neurologia, ad esprimersi in merito alle condizioni di salute dell'assicurato, presisando:
" Ti ringrazio di riesaminare il paziente a margine (31.1.2003 - 08.30) per rivalutazione di una lombo-sciatalgia sx.
Come risulta dalla TAC del 17.1.2003 c'è una stenosi sec. Sia su ernia discale che spondilartrosi a livello L4/5 e L5/S1 con conferma dell'anomalia di transizione lombo-sacrale.
L'avevi ultimamente (visitato, n.d.r.) il 15.5.2002 per la sindrome del canale carpale dx.
Al paziente è stato riconosciuto un grado di invalidità AI del 62% (vedi allegati); il paziente fa valere però un peggioramento dei disturbi lombo-sciatalgici che gli impedisce di svolgere attività lavorative." (Doc. _)
Il rapporto medico 31 gennaio 2003 del Dr. __________ ha il seguente tenore:
" MOTIVAZIONE: Paziente già esaminato (1998, 2002) per una problematica di tipo sindrome del canale carpale. Paziente al beneficio di una rendita AI del 62% per una problematica lombo-sciatalgica sinistra, apparsa dal 1997 dopo un falso movimento scivolando portando un armadio. Presenza alla MRI lombo-sacrale del 1997 di un'ernia discale medio-laterale sinistra L5-S1 associata ad un'anomalia di transizione con emilombalizzazione di S1. Il Paziente accusa persistenti lombalgie e dolori irradianti nel polpaccio sinistro con vaghe parestesie pretibiali.
CLINICAMENTE DDS 29 cm, Schober lombare 10-14,5 cm, Lasègue 90° ddp, dolente nella regione gluteale a sinistra. Sta seduto a 90° con le ginocchia tese. Punti di Valleix non dolenti. Marcia normale senza segno di Trendelenburg, cammina sulle punte, sui talloni, si accovaccia senza difficoltà. Minimo deficit del 10% per i mm peronei sinistri rispetto a destra. Rn patellari ed achillei normali e simmetrici, nessun segno piramidale, nessuna fascicolazione muscolare.
ESAME ELETTRONEUROGRAFICO (...)
CONCLUSIONI: risposte H normali d'ambo i lati come latenze, migliore la sinistra sia come latenza che come ampiezza, fatto che parla contro una sofferenza radicolare S1, sinistra in particolare. Non segni di denervazione in atto, né evidenti di rimaneggiamento neurogeno cronico nel m. lungo peroneo sinistro, clinicamente eventualmente leggermente deficitario rispetto al destro. Clinicamente nessuna sindrome lombo-vertebrale maggiore, non segni sicuri di irritazione radicolare al MIS. Dolori piuttosto di origine statico-degenerativi in presenza di un'ernia discale L5-S1 piuttosto sinistra (ev. irritazione intermittente della radice L5?) con un canale osseo relativamente stretto allo stesso livello.
Ritengo quindi che l'incapacità confermata al Paziente sia realistica. Evitare attività eccessivamente pesanti, un sovraccarico del rachide lombo-sacrale (non portare per es. pesi superiori ai 15 Kg.). Eventualmente indicate terapie intense in ambiente stazionario. Rimango a disposizione per discutere il problema o rivedere se necessario il Paziente in caso di aggravamento dei disturbi." (Doc. _)
L'incarto medico del Dr. __________ concernente l'assicurato e richiamato dal TCA, come da richiesta del patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. _), è stato messo a disposizione delle parti, con la facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Il Dr. __________, medico del SMR, presa visione della documetazione medica citata, con scritto 23 aprile 2003 ha osservato:
" Ho riletto il dossier dell'assicurato e ho potuto prendere visione della cartella clinica del Dr. __________, depositata al TCA (solo la corrispondenza con gli altri colleghi, poiché la cartella manoscritta era "sigillata" e da quel poco che si poteva vedere era illeggibile).
Dalla cartella clinica si possono trarre documenti in parte noti all'AI e in parte no; si tratta di documenti con richieste d'informazione cliniche e risposte ai quesiti, pure clinici, ma che non affrontano il tema della CL se non con le annotazioni che "il paziente" non è d'accordo con quanto attestato dall'AI oppure che "è in lite" con l'AI. Unico documento di rilievo clinico "nuovo" è il rapporto d'esame neurologico effettuato dal Dr. __________ nel 1995 (doc. _). In tale documento figurano i dati clinici, il risultato dell'esame elettroneurografico (ENG) e le proposte terapeutiche.
In base a questo documento e agli esami elettroneurografici che si sono succeduti si può affermare che dal 1995 non vi è stata evoluzione significativa dei disturbi lamentati dal paziente, non vi è stata modifica della valutazione diagnostica e non vi è stato cambiamento nell'indirizzo terapeutico.
Si può aggiungere che l'esame ENG dovrebbe venir effettuato in condizioni standard (lunghezza delle fasi misurate, temperatura della mano) e che, specie nel maschio possono subentrare variazioni nel risultato a seconda di altre caratteristiche d'esame (dopo riposo o dopo sforzo, dopo terapie sistemiche o locali - es. antinfiammatori - ghiaccio), oppure se non si tiene conto della temperatura della mano. Si possono così riscontrare valori differenti nel corso del tempo.
I valori misurati dal Dr. __________ nel 95 erano patologici, mentre quelli del Dr. __________ dapprima e del Dr. __________ poi erano normali. L'ultimo esame ENG del Dr. __________ era patologico, ma in misura inferiore a quello del Dr. __________.
Secondo il Dr. __________ esisteva dunque un peggioramento rispetto a quanto misurato da lui stesso in precedenza, ma questo peggioramento non è di tipo assoluto.
Per quanto riguarda le altre patologie non si trovano documenti che possano far ritenere inadeguata la CL del soggetto; anzi, in un documento (di cui purtroppo non ho notato il numero TCA) il Dr. __________ fa riferimento alla valutazione SAM, dicendosi concorde con la stessa." (Doc. _)
Nello scritto 15 maggio 2003 il rappresentante dell'assicurato, constatando che lo stesso medico dell'UAI ha ammesso l'esistenza di un oggettivo peggioramento (anche se, in maniera incomprensibile secondo il rappresentante dell'assicurato, definito "non di tipo assoluto"), ha ribadito la richiesta di accordare a __________ una rendita intera d'invalidità (cfr. doc. _).
Lo scritto dell'Avv. __________ è stato sottoposto al Dr. __________ del SMR, il quale ha rilevato:
" Comprendo la perplessità dell'Avv. __________ per la citazione descritta nel suo testo.
Nei paragrafi precedenti l'affermazione incriminata avevo cercato di spiegare come le misurazioni di funzionalità effettuate tramite esame elettroneurografico (ENG) non possano essere valutate indipendentemente dagli altri esami, soprattutto clinici e non di laboratorio.
Troppe sono le variabili che possono influire sul risultato di un esame di laboratorio.
La dimostrazione della variabilità può essere indicata, a titolo d'esempio, dalla misurazione effettuata dal Dr. __________ nel 1995 che era almeno dello stesso valore numerico che per alcuni esami che si sono poi succeduti.
Valutando lo stato clinico e i valori di laboratorio i curanti, anche specialisti che si sono succeduti, non hanno proposto elementi terapeutici diversi uno dall'altro. Questo suggerisce che le conseguenze del danno, che nessuno ha negato, non sono state considerate in modo diverso dai vari curanti.
Si conferma una regola della medicina: gli esami di laboratorio, di qualsiasi tipo, servono a:
confermare o negare sospetti diagnostici
valutare l'evoluzione quando ci sono conseguenze terapeutiche (per esempio operare o meno)
Per contro non servono mai, da soli, perché non sarebbe un uso giudizioso degli stessi, per porre diagnosi e proporre terapie slegate dalla clinica.
Se il patrocinatore dell'assicurato ritenesse le spiegazioni incongruenti o insufficienti sarò ben volentieri a disposizione per cercare di essere più chiaro." (Doc. _)
Viste le chiare conclusioni espresse nel rapporto medico 31 gennaio 2003 dello specialista, Dr. __________, che ha avuto modo di visitare l'assicurato a più riprese (cfr. referto medico 19 maggio 1998, doc. AI _; referto medico 15 maggio 2002, doc. AI _; infine, referto medico 31 gennaio 2003, doc. _), giungendo alla conclusione che il grado di invalidità del 62% riconosciuto all'assicurato dall'AI sia realistico (cfr. doc. _), questo Tribunale non può che confermare la valutazione operata al momento dell'emanazione della decisione dall'amministrazione e che si basa sugli approfonditi accertamenti medici effettuati dal SAM in sede di perizia pluridisciplinare.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.11. L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di essere sottoposto ad un esame specialistico per completare e approfondire quanto già rilevato dal Dr. __________ (cfr. doc. _).
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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