AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.122
Data decisione, Autorità: 13.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.122
BS/cd
Lugano 13 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 10 settembre 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1952, di professione meccanico, il 2 gennaio 2001, ha inoltrato una richiesta volta ad ottenere, quale provvedimento sanitario dell’AI, la copertura dei costi relativi ad un intervento di cataratta all’occhio destro (doc. AI _). Accertato che la funzionalità dell’occhio sinistro era già compromessa (stato dopo perforazione bulbare con perdita funzionale esistente dal 1975, cfr. rapporto 7 maggio 2002 del dr. ___________ in doc. AI _), mediante comunicazione 7 settembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha accolto tale richiesta (doc. AI _). Siccome dopo l’operazione di cataratta (8 febbraio 2001) sono intervenute delle complicazioni, __________ è stato in seguito sottoposto ad un secondo intervento operatorio avvenuto il 13 dicembre 2001.
Avendo in data 4 ottobre 2001 l’oftalmologo curante, dr. med. __________, attestato un prolungato periodo di inabilità lavorativa conseguente all’affezione oculare all’occhio destro, con decisione 4 aprile 2002 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2001 ed una rendita intera dal 1° dicembre 2001 (doc. AI _).
1.2. Nell’ambito della revisione della rendita, avviata d’ufficio (doc. AI _), venuta a conoscenza di un miglioramento dello stato di salute, dovuto in particolare all’aumento dell’acuità visiva dell’occhio destro a seguito del secondo intervento chirurgico, con progetto di decisione 20 agosto 2002 l’amministrazione ha soppresso la rendita d’invalidità. Quale motivazione, l’UAI ha addotto quanto segue:
" Nel suo caso l’avvenuto miglioramento è stato dapprima constatato il 23.04.2002 e successivamente oggettivato il 02.08.2002 dal dr.____________. Viene certificato che lei dal 1.04.2002 è nuovamente abile al lavoro ed al guadagno in misura totale. “(Doc. AI _).
Ritenute ininfluenti le osservazioni 3 settembre 2002 presentate dall’assicurato, con decisione formale datata 10 settembre 2002 l’amministrazione ha confermato la soppressione della rendita (doc. AI _).
1.3. Con ricorso 10 settembre 2002 __________, rappresentato dalla __________, ha tempestivamente contestato la decisione amministrativa, postulando il riconoscimento di provvedimenti professionali o l’erogazione di una rendita. Sostanzialmente egli ritiene che il suo stato di salute non gli permette di trovare un’occupazione e chiede di essere visitato da uno specialista. Avendo l’assicurato inoltrato tale atto all’UAI, quest’ultimo lo ha trasmesso allo scrivente Tribunale per competenza decisionale.
1.4. Mediante risposta di causa 25 settembre 2002 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando quanto segue:
" (…)
Orbene, in considerazione del fatto che lo stesso oftalmologo curante, dottor __________, ha attestato a più riprese un pieno recupero della capacità lavorativa a far tempo dal mese di aprile del corrente anno, lo scrivente Ufficio non ravvede necessità alcuna di procedere ad esami complementari, non sussistendo valide ragioni atte ad inficiare il giudizio espresso da quest'ultimo.
Inoltre, come già si è avuto modo di ribadire a più riprese, l'assicurazione è tenuta in linea generale a stabilire in astratto il grado di incapacità al guadagno, senza quindi considerare né possibili difficoltà congiunturali, né il fatto che un assicurato, causa una compromissione dello stato di salute, può concretamente essere confrontato a maggiori difficoltà nel reperire un impiego." (cfr. doc. _)
1.5. Siccome pendente causa il ricorrente ha prodotto un rapporto del dr. med. __________, specialista in oftalmologia (XI), tale documento è stato trasmesso all’amministrazione per una presa di posizione.
Il 31 ottobre 2002 l’UAI ha trasmesso al TCA le osservazioni del proprio servizio medico (XII).
Le contro-osservazioni della parte ricorrente sono invece del 12 dicembre 2002 (XVI).
Delle risultanze si parlerà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’UAI ha rettamente soppresso, in via di revisione, la rendita d’invalidità, negando implicitamente dei provvedimenti professionali.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 10 settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Al proposito va rilevato che l'aspetto più importante del calcolo dell'invalidità è l'esigibilità del conseguimento del reddito. In particolare, il tipo e la misura dell'attività ancora esigibile si basa sulla situazione personale dell'assicurato e sull'opinione generale. Nell'ipotesi in cui una valutazione soggettiva dell'attività non è possibile, ci si fonda su circostanze obbiettive (DTF 109 V 25 consid. 3c; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 202).
Il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 pag. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer‑Blaser, op. cit., pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se ‑ ipotesi non realizzata nella fattispecie ‑ l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 84).
Per quel che concerne la particolare situazione personale ed economica descritta dall'assicurato, va comunque rilevato che, nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dell'assicurazione contro la disoccupazione e non dalla LAI.
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 258).
2.7. Nell’evenienza concreta, come detto, l’amministrazione ha soppresso la rendita d’invalidità poiché in sede di revisione è risultato che, a seguito di un duraturo miglioramento dello stato di salute, l’assicurato ha recuperato la piena capacità lavorativa. Infatti, con rapporto 7 maggio 2002 il dr. med. __________, specialista in oftalmologia e medico curante, ha attestato una piena abilità lavorativa quale meccanico dal 1° aprile 2002, dovuto principalmente al miglioramento dell’acuità visiva all’occhio destro. Contestualmente egli ha aggiunto che il paziente presenta “una difficile adattazione visiva ai cambiamenti di luminosità d’ambiente”, con saltuari dolori oculari (doc. AI _).
Questa valutazione è stata sostanzialmente confermata dal medesimo medico con certificato medico 11 aprile 2002 steso per conto della Cassa di __________, ove ha precisato che la piena capacità lavorativa è da intendersi in attività che non richiedono una visione binoculare, con buone condizioni di illuminazione (doc. AI _), nonché nell’attestazione 3 aprile 2002 inviata al ricorrente stesso (doc. AI _).
Infine, nel rapporto 26 luglio 2002 il dr. med. __________, confermando una piena capacità lavorativa dal 1° aprile 2002, ha fra l’altro osservato:
" 7. Provvedimenti terapeutici / prognosi: penso che la situazione del
paziente, almeno per quel che concerne la vista, sia attualmente stabile. Il signor __________ desidererebbe riprendere un'attività lavorativa ma, sino ad ora, le sue ricerche sono sempre risultate infruttuose in quanto, ogni volta annunciava i suoi problemi oculari, veniva in definitiva respinto. Dal mio punto di vista non posso che sostenere la sua richiesta di riclassamento professionale in un'attività che non richieda né un'acuità visiva perfetta né la visione binoculare e che sia eseguibile in condizioni di buona illuminazione. Penso che il signor __________ possa essere considerato abile al lavoro unicamente in queste condizioni." (cfr. doc. AI _)
Orbene, sulla base della succitata documentazione dell’oftalmologo curante, rettamente l’amministrazione ha ritenuto come il miglioramento dello stato di salute (occhio destro) del ricorrente abbia portato ad un pieno recupero della sua capacità lavorativa quale meccanico, questo dal mese di aprile 2002. Il dr. med. __________ ha anche indicato che il ricorrente può svolgere attività lucrative che non richiedono un’acuità visiva stereoscopica. Al proposito va ricordato che dal 1975 l’assicurato ha una vista monoculare poiché la funzionalità all’occhio sinistro è andata persa a causa di una perforazione bulbare (cfr. rapporto 7 maggio 2002 del dr. med. __________, doc. AI _) e che in passato tale circostanza non gli ha causato una limitazione nello svolgimento della sua attività lucrativa di meccanico, a parte il periodo in cui è stato affetto da cataratta senile all’occhio destro.
Il rapporto 14 ottobre 2002 del dr. med. __________, prodotto pendente causa, non può modificare l’esito della presente vertenza.
Dopo aver descritto lo status visivo dell’assicurato, lo specialista in oftalmologia ha fra l’altro rilevato:
" (…)
In particolare il paziente ha a mio avviso diritto alle prestazioni AI non solo per l'occhio sinistro, in quanto trattasi di una lesione traumatica, ma anche per l'occhio destro in quanto affetto da glaucoma cronico in terapia.
In merito al tipo di prestazione che è preferibile ottenere dall'Assicurazione Invalidità, tenendo conto della giovane età del paziente e della modestia delle rendite accordate dall'AI in caso di perdita della vista in uno od entrambi gli occhi, sarebbe a mio avviso preferibile perseguire una riqualifica professionale con il sostegno logistico ed economico da parte dell'Al stessa.
Concretamente il paziente è ancora in grado di lavorare a mio avviso con eccezione per tutte le attività che richiedono l'utilizzo di macchinari pericolosi od espongano il Signor __________ al rischio di cadute da altezze." (cfr. doc. _)
Nella sua nota 30 ottobre 2002 il dr. med. __________, medico dell’AI, ha pertinentemente osservato che :
" (…)
Per questo punto possiamo rilevare come l'oftalmologo suggerisca di mantenere il ricorso "per l'occhio sinistro" perché leso da trauma. Si tratta di informazione errata. Nel senso che non vi sono prestazioni simili a quelle previste dalla LAINF (tipo IMI). Non si capisce poi cosa significhi "anche per l'occhio dx in quanto affetto da glaucoma": in ogni caso spese di cura per tale occhio non sono a carico Al (vedi condizioni dell'art. 12), un'IMI, come appena detto, non è prestazione AI.
Purtroppo l'errore viene reiterato quando, al paragrafo seguente, parla della pochezza delle prestazioni AI per la perdita di un occhio e suggerisce una "riqualifica professionale"." (cfr. doc. _)
Infatti, nell’AI non esiste un’indennità a seguito di una menomazione importante e durevole all’integrità fisica o mentale, come prevede la LAINF all’art. 24. Nemmeno la sola circostanza che l’occhio destro sia affetto da glaucoma permette di riconoscere delle prestazioni assicurative dell’AI. Giova a riguardo ricordare che, ai sensi dell’art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, pag. 301 consid. 2a). Determinate è che lo stesso dr. med. ________ ritiene l’assicurato abile in attività che non richiedono l’utilizzo di macchinari pericolosi, senza esposizione a rischio di cadute. A mente di questo Tribunale questi rischi, secondo l’esperienza generale della vita, non sono riscontrabili nell’attività di meccanico. Anche il fatto che l’assicurato, come rilevato dal dr. med. __________, può lavorare unicamente in “condizioni di buona illuminazione” non rappresenta in casu una limitazione con incidenza sulla sua capacità di guadagno. Vero che, come sottolineato dal ricorrente nello scritto 12 dicembre 2002, il vano motore di un autoveicolo non presenta una luminosità sufficiente; ma è altrettanto vero che per interventi al motore il meccanico utilizza un’apposita lampada. Del resto, come già accennato al consid. 2.4., l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età, la mancanza di una formazione (sufficiente) o difficoltà linguistiche, non consente di riconoscere il diritto ad una rendita, l'incapacità di lavoro che ne risulta non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l’invalidità di prestare alcunché ( DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). Sotto questo aspetto va ricordato che nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dell'assicurazione contro la disoccupazione e non da quello per l'invalidità.
2.8. Con scritto 15 ottobre 2002 __________ ha informato di essere in cura presso il dr. med. __________, per i problemi alla vista e anche “ in osservazione per ipertensione ed emicranie permanenti”, precisando che lo stesso medico “resta volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione” (XI). Il ricorrente non ha tuttavia prodotto alcun documento atto a comprovare (o perlomeno rendere verosimile) il carattere invalidante di tali affezioni, limitandosi a produrre il già citato rapporto 14 ottobre 2002 del dr. med. __________. Riguardo alle due succitate patologie lo specialista ha unicamente fatto presente al medico curante di non avere “controindicazioni all’introduzione di Lopersor oros mite quale trattamento per l’emicrania e l’ipertensione arteriosa” (doc _). Con il proprio comportamento, il ricorrente ha comunque violato il dovere di collaborare all'istruzione della causa che limita il principio inquisitorio reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Dichiarare la semplice disposizione di un medico a rilasciare ulteriori informazioni non è quindi sufficiente per dare seguito al dovere di collaborare. Ciononostante questo non esclude che l’assicurato possa in futuro avviare una procedura di revisione della rendita, facendo valere un eventuale rilevante peggioramento del suo stato di salute a seguito dell’ipertensione e dell’emicrania.
In conclusione, ritenuto dunque come con il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato abbia riacquistato la piena capacità lavorativa, sussistendo dunque un motivo di revisione (cfr. consid. 2.6.), a ragione l’UAI ha soppresso la rendita in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2a OAI. Tale disposto prevede che la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. Da ultimo va rilevato che l’assicurato non può beneficiare di una riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 LAI, in quanto non presenta una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9. L’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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