AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.151
Data decisione, Autorità: 12.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.151
BS/cd
Lugano 12 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 16 ottobre 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1944, gerente di un ristorante, ha beneficiato di una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre 1998 (cfr. decisione 3 ottobre 1999, doc. AI _:).
1.2. In occasione della revisione della rendita avviata d'ufficio, con progetto di decisione 9 agosto 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha ridotto al 40% il grado d'invalidità dell'assicurata, riconoscendole quindi il diritto ad un quarto di rendita con effetto retroattivo al 1° aprile 2001. Contestualmente l’amministrazione ha chiesto la rifusione delle prestazioni assicurative versate a torto. A motivazione del provvedimento preso, l’UAI ha rilevato quanto segue:
" (…)
Nel suo caso, con decisione del 03.10.1999 è stata posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita di invalidità essendo stata riconosciuta invalida in misura del 50 %.
Procedendo alla revisione avviata d'ufficio, in data 18 settembre 2001 siamo venuti a conoscenza delle informazioni economiche e salariali per il tramite del consueto questionario riempito dal datore di lavoro.
Questo documento indica che dal 01.01.2001 le ha avuto un incremento del suo salario, tanto da meritarsi fr. 2'500.-- mensili anziché fr. 4'200.-- equivalenti al salario che normalmente avrebbe conseguito se non avesse avuto malauguratamente un danno importante alla salute.
Orbene, confrontando questi dati salariali, otteniamo una diminuzione della capacità di guadagno (invalidità) pari al 40 %.
Applicando le disposizioni federali vigenti, il grado di invalidità del
50 % precedentemente accordatole non ha più ragione di sussistere e deve essere sostituito dal tasso ora stabilito al 40 %.
Giusta l'art. 77 dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità, le persone aventi diritto a prestazioni dell'AI o i loro rappresentanti legali come pure le autorità ed i terzi ai quali le prestazioni sono versate, sono tenuti a comunicare senza indugio all'Ufficio AI ogni cambiamento importante che può avere ripercussioni sul diritto alle prestazioni, in particolare quelli che concernono lo stato di salute, la capacità al guadagno o di lavoro, la grande invalidità, la situazione personale o economica dell'avente diritto. Orbene, lei è venuta a meno al suo obbligo di informare tempestivamente il nostro Ufficio della situazione di fatto mutata.
Perciò, partendo dal presupposto che dal 01.04.2001 (art. 88 OAI - dopo tre mesi del perdurare del miglioramento della capacità di guadagno) il diritto avrebbe dovuto riguardare il versamento di un quarto di rendita invece della mezza rendita, le dobbiamo richiedere in restituzione la differenza da noi versatale a torto proprio dal 01.04.2001 sino ad oggi, data in cui è prevista la diminuzione della rendita (art. 49 LAI).
A questo scopo riceverà una decisione separatamente.
Dobbiamo comunque farle osservare che, a norma di legge, un assicurato che presenta un grado d'invalidità situato tra 40 e 50 % e che si trova in una situazione economicamente precaria, ha pur sempre diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita, nell'ambito della regola del cosiddetto caso di rigore.
Se questa situazione si concretizzasse nel suo caso specifico, l'ordine di restituzione verrebbe evidentemente a cadere.
Per analizzare tale ipotesi, le trasmettiamo in allegato il foglio complementare 3, invitandola se del caso a restituirlo debitamente compilato e corredato dai giustificativi nel termine di 14 giorni dalla presente.
Un ricorso contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo, in virtù dei combinati disposti dell'art. 97, cpv. 2 LAVS e 81 LAI."
(cfr. doc. AI _)
1.3. Mediante scritto 14 agosto 2002 il datore di lavoro ha tuttavia precisato che l’importo di fr. 4'200.— indicato nel questionario si riferiva al salario percepito nel 1994 dalla signora __________ prima dell’incidente (recte: malattia, cfr. doc. AI _) e che attualmente lo stesso può variare tra i fr. 4’800 e i fr. 5'000.— (doc. AI _).
Ritenute tali osservazioni ininfluenti, con decisione formale 16 ottobre 2002 l’UAI ha confermato la riduzione della prestazione assicurativa e chiesto la restituzione della differenza d’importo tra la mezza rendita versata a torto e il quarto di rendita spettante di diritto relativo al periodo 1° aprile 2001 - 31 ottobre 2002 per complessivi fr. 7'771. L’amministrazione ha inoltre tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (II).
1.4. Con il presente tempestivo gravame __________,
rappresentata da __________, chiede l'annullamento della decisione impugnata ed il conseguente ripristino della mezza rendita, postulando altresì la restituzione dell'effetto sospensivo.
Rilevando come la sua capacità lavorativa sia rimasta invariata, essa sostiene che l’aumento del salario è dovuto a motivi sociali in quanto con la precedente retribuzione mensile di fr. 1'930 e la mezza rendita non riusciva più a sostenere le spese (I).
1.5. Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni 26 novembre 2002 dell'UAI sulla domanda di restituzione dell’effetto sospensivo (IV), mediante giudizio incidentale del 18 dicembre 2002 il Vicepresidente del TCA ha parzialmente accolto l’istanza della ricorrente limitatamente all’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito successivamente al 18 settembre 2001, per il resto la stessa è stata respinta (VIII).
1.6. Mediante risposta di causa del 26 novembre 2002 l’amministrazione ha postulato il parziale accoglimento del gravame nel senso di limitare la restituzione al periodo 1° aprile – 31 ottobre 2001.
Riguardo alla riduzione della rendita, essa ha fra l’altro evidenziato quanto segue:
" (…)
Per quel che concerne lo stato valetudinario è incontestato che a far tempo dall'emissione della prima decisione non si è verificato alcun miglioramento. L'assicurata continua a presentare un'inabilità del
50 %, con particolare riferimento alla propria attività di gerente (cf. anche rapp. SMR 26 aprile 2002, doc. n. _ inc. AI).
Vi è però che la remunerazione per l'attività svolta ha subito un incremento. Dalla dichiarazione fornita dal datore di lavoro nel mese di settembre dello scorso anno si evince infatti che l'interessata percepiva nel 2001 uno stipendio pari a 2500.-- franchi al mese, contro i 4200.-- franchi che avrebbe potuto guadagnare in assenza di danno alla salute (doc. n. _ inc. AI).
Vi è quindi un discapito economico pari al 40,5 %.
E' vero che in seconda battuta il datore di lavoro ha dichiarato che senza danno alla salute l'assicurata potrebbe guadagnare attualmente dai 4800.-- ai 5000.-- franchi mensili, l'importo di
fr. 4200.-- essendo stato erroneamente indicato (cf. doc. n. _ inc. AI).
Orbene, lo scrivente Ufficio ha ritenuto di prestar fede a quanto attestato nella dichiarazione di cui al doc. _, non essendo stato reso sufficientemente verosimile quanto dichiarato successivamente.
Fra l'altro all'incarto non risulta che l'assicurata anni addietro avrebbe subito un danno alla salute tale da influenzare il reddito percepito nel corso degli anni successivi.
Né d'altra parte si può prestare adesione alle dichiarazioni fornite dall'assicurata, in base alle quali l'attuale reddito costituirebbe in realtà un salario sociale, il datore di lavoro avendo espressamente dichiarato che i 2500.-- franchi costituiscono la remunerazione per il lavoro effettivamente fornito (cf. doc. n. _ inc. AI)." (cfr. doc. _)
Per quanto concerne l’obbligo di restituzione, l’UAI ha evidenziato:
" (…)
In concreto, l'AI è venuta a conoscenza del fatto motivante la richiesta di restituzione il 18 settembre 2001.
In virtù di quanto sopra, una restituzione potrà essere chiesta solo sino al mese di ottobre del 2001 (anche agendo il più celermente possibile, l'amministrazione non sarebbe comunque riuscita a notificare la decisione di restituzione già per il mese successivo all'annuncio).
In conclusione l'amministrazione è legittimata a richiedere una restituzione dell'indebito esclusivamente per il periodo 1. aprile a 31 ottobre 2001.
In tal senso la decisione impugnata dev'essere corretta." (cfr. doc. _)
1.7. Il 16 febbraio 2003 il TCA ha chiesto delle informazioni alla ricorrente (XIV), ricevendo risposta in data 19 febbraio 2003 (XV).
Le risultanze, di cui si parlerà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto, sono state intimate all’amministrazione per una presa di posizione (XVI).
Con comunicazione 25 febbraio 2003 l’UAI ha reso noto di non avere particolari osservazioni da formulare (XVII).
Mediante osservazioni 2 maggio 2003 l’amministrazione ha trasmesso la nuova presa di posizione della Cassa di compensazione Gastrosuisse, la quale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla mezza rendita per caso di rigore con effetto 1° aprile 2001. Di conseguenza, l’UAI ha precisato che la richiesta di restituzione dell’importo di fr. 7'771 diventa priva di oggetto (XVIII).
Con lettera 7 maggio 2003 la rappresentante della ricorrente ha preso posizione in merito al nuovo sviluppo della causa (XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 16 ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Nella fattispecie in esame con una nuova decisione del 16 aprile 2003 l’UAI ha riconosciuto alla ricorrente una mezza rendita ai sensi dell’art. 28 cpv.1 bis LAI (secondo tale disposto di legge, nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità del 40% almeno) a decorrere dal 1° aprile 2001, rendendo così privo di oggetto l’ordine di restituzione di fr. 7'771.--. Rimane quindi controversa la riduzione, con effetto retroattivo dal 1° aprile 2001, della mezza rendita ad un quarto.
A motivazione della decisione impugnata l’UAI sostiene come l’incremento del reddito da attività lucrativa abbia significato per la ricorrente una perdita di guadagno del 40,5%, ciò che giustifica l’erogazione di un quarto di rendita.
L’assicurata sostiene per contro che parte del salario percepito dev’essere considerato salario sociale, poiché quanto versato dal datore di lavoro non corrisponde all’attività effettivamente eseguita.
2.4. Va qui rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Per quel che concerne la soppressione di una rendita con effetto ex tunc, la stessa è subordinata in particolare alle condizioni di cui all’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, secondo cui
" la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
b) Retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77”.
A sua volta l’art. 77 OAI recita che:
" L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è effettuata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità di aiuto, delle condizioni personali e, eventualmente, economiche dell'assicurato."
La violazione dell’obbligo di informare presuppone un comportamento colpevole dell’assicurato. Una lieve negligenza è sufficiente (DTF 112 V 101 consid. 2a; DTF 110 V 180 consid. 3c). In tali circostanze, quindi, l’interessato dev’essere capace di giudizio in relazione con l’azione concreta (DTF 112 V 101 consid. 2a; 108 V 126 consid. 4).
2.5. Nel caso concreto, rilevato come la sua capacità lavorativa sia rimasta invariata, l’assicurata sostiene di non aver percepito a torto le prestazioni di invalidità in quanto il salario dichiarato nell’apposito formulario è da intendersi quale salario sociale, poiché la precedente retribuzione non le permetteva di far fronte al fabbisogno mensile.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI sono considerati redditi del lavoro nel senso dell'articolo 28 capoverso 2 LAI i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia tra l’altro i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro.
La lettera b del citato articolo stabilisce, quindi, che non si tien conto, nel calcolo dell’invalidità, del cosiddetto salario sociale (RCC 1970 p. 473). Il raffronto tra reddito ipotetico e reddito conseguito presuppone, infatti, che il salario sia equivalente alla prestazione effettuata (P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213; STFA del 15 febbraio 1996 in re A. D.). Ciò non è tuttavia il caso nell’ipotesi in cui viene erogato un salario sociale. In tal evenienza l’interessato non può infatti fornire la contropartita equivalente al reddito (DTF 110 V 277; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 203): la sua invalidità gli permette di fornire unicamente una prestazione ridotta da un punto di vista qualitativo e quantitativo (Valterio, op. cit. p. 203).
Di regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata: il salario sociale va pertanto riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC 1980 p. 321; P. Omlin, op. cit., p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden- versicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 201). La prova deve basarsi su dati precisi, in quanto il datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare l’esistenza di un salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli potrebbe infatti ridurre lo stipendio (Valterio, op. cit. p. 204). In simili condizioni non ci si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro. Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in particolare il rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datori di lavoro e l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse (Omlin, op. cit. p. 213, cfr. anche marginale 3067 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000).
2.6. Nella fattispecie in esame è incontestato che lo stato di salute della ricorrente sia rimasto sostanzialmente invariato (cfr. anche rapporto 26 aprile 2002 del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), doc. AI _). L’UAI ha infatti fondato la modifica della rendita, in particolare la sua soppressione dal 1° aprile 2001, a seguito del miglioramento della situazione economica.
Dalla dichiarazione 14 settembre 2001 del datore di lavoro, la ditta __________, risulta che la ricorrente, con il danno alla salute, lavorava quale gerente di ristorante nella misura del 50% (4 ore e 12 minuti su un tempo pieno di 8 ore e ventiquattro, per 5 giorni la settimana) percependo un salario mensile di fr. 2'500.—. Al punto no. 7 del medesimo questionario (“ Quanto potrebbe guadagno attualmente l’assicurato nella professione indicata nella cifra 2.2. senza il danno alla salute ?” ) la società ha indicato uno stipendio di fr. 4'200.— (doc. AI _). Tale dati sono stati successivamente confermati il 19 settembre 2002 (doc. AI _). Dal raffronto dei redditi risulta quindi un discapito economico del 40,5% conferente il diritto ad un quarto di rendita. Con scritti 14 agosto 2002 e 23 settembre 2003 la __________ ha poi dichiarato che senza il danno alla salute l’assicurata avrebbe potuto guadagnare dai fr. 4’800.— ai fr. 5'000.—al mese, precisando che l’importo di fr. 4'200.— dichiarato nel mese di settembre corrispondeva al salario che l’interessata aveva percepito nel 1994 prima di un periodo di malattia (doc. AI _). L’amministrazione per contro non ha ritenuto che il datore di lavoro abbia reso verosimile quanto dichiarato in seconda battuta. In particolare essa ha rilevato come negli anni addietro le condizioni di salute dell’assicurata non abbiano influenzato la retribuzione, per cui il salario di fr. 2'500.— corrisponde alla remunerazione per il lavoro effettivamente prestato.
Con il gravame in oggetto, la ricorrente ha ora sostenuto che il precedente salario di fr. 1'930.— e la mezza rendita di fr. 818 non le consentivano di far fronte alle spese da sostenere mensilmente, allegando il seguente calcolo del fabbisogno:
" (…)
Calcolo fatto in base alle disposizioni dell'Aiuto sociale (__________) del 1998:
Forfait per il ménage composto da una sola persona: fr. 1'010.--
Spillatico fr. 150.--
Affitto * fr. 1'566.--
Cassa Malati ** fr. 344.--
Spese per il conseguimento del reddito fr. 250.--
Tasse fr. 200.--
Assicurazioni fr. 100.--
Telefono fr. 100.--
Totale fabbisogno di base circa fr. 3'720.--
Occorre inoltre tener presente di ulteriori spese e imprevisti come per esempio nel 2001 una cura importante ai denti resa necessaria dagli effetti della chemioterapia, per un importo di fr. 8'000.--." (cfr. doc. _)
Il 23 gennaio 2003 la rappresentante della ricorrente ha inoltre fatto pervenire al TCA lo scritto 21 gennaio 2003 della __________ del seguente tenore:
" con la presente e come già comunicatole telefonicamente
confermiamo che l'aumento di stipendio intervenuto a partire dal 1.1.2001 (da Fr. 1'930.-- a Fr. 2'500.-- mensili) a favore della sig.ra
__________ è da addurre alla necessità di poter continuare ad avvalersi dei preziosi servizi di una persona assolutamente indispensabile per l'attività della società e considerando la malattia intervenuta che la stessa potesse continuare questo lavoro part-time e conseguire un salario economicamente accettabile." (cfr. doc. _)
Questa Corte ha poi posto all’assicurata le seguenti domande, le cui risposte sono del 19 febbraio 2003 (XV):
" (…)
È azionista della società al 50%.
È dipendente dalla società dalla sua costituzione nel 1991, tuttavia nei 10 anni precedenti ha collaborato a titolo volontario con il marito, da cui è separata, che ha gestito il locale fino al 1990. Si può quindi calcolare che essa dà il suo contributo da 20 anni.
I dipendenti della __________ sono collocati in classi di salario fisse (contratto di categoria) ? Camerieri, aiuto cuoca ecc. hanno uno stipendio secondo le indicazioni del CCL.
Chi ha firmato la dichiarazione 21 gennaio 2003 trasmessa con lettera 23 gennaio 2003 dalla __________? Quale funzione copre all’interno della società?
Ha firmato la lettera il signor __________, contabile della società.
L’aumento salariale è stato deciso dalla signora __________ con l’altro suo socio, non vi è un riscontro scritto.”
Orbene, è vero che secondo la giurisprudenza si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata (DTF 117 V 18). Ciò non esclude comunque che, in particolari circostanze, la retribuzione dichiarata dal datore di lavoro non comprenda anche un salario sociale (cfr. ad esempio SVR 2002 IV Nr. 28). Nel caso che ci occupa, dunque, può essere ritenuto che nel 2001 il salario è stato aumentato per far fronte al fabbisogno mensile della propria dipendente. Le precarie condizioni economiche sono state del resto confermate dal fatto che l’amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente una mezza rendita quale caso di rigore. Anche il lungo rapporto di lavoro, come detto al consid. 2.5., costituisce un indizio a favore del versamento di un salario sociale. Nondimeno dagli atti non risulta che sia subentrata una modifica, rispettivamente un’estensione delle mansioni lavorative che avrebbero potuto giustificare l’aumento retributivo. Non solo, ma dai questionari 4 marzo 1999 (doc. AI _) e 14 settembre 2001 (doc. AI _) risulta che, nonostante nel mese di gennaio 1999 l’assicurata abbia ripreso l’attività nella misura del 50%, il datore di lavoro le ha versato integralmente il salario sino al mese di agosto 2000. Vero che la ricorrente è amministratrice unica della __________, essendo tuttavia azionista al 50% essa ha dovuto ottenere l’avvallo dell’altro azionista per far passare l’aumento di stipendio con le ragioni addotte in sede ricorsuale. Tale circostanza costituisce un altro indizio a favore di un salario sociale.
In conclusione, visto quanto sopra, secondo questa Corte risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211), che l’incremento del reddito da attività lucrativa non corrisponde alle effettive prestazioni effettuate dalla ricorrente, indi per cui è da considerare come salario sociale (cfr. consid. 2.5).
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. La situazione dell’assicurata non è infatti mutata ai sensi della giurisprudenza dell’art. 41 LAI e pertanto l’UAI non poteva procedere alla revisione della rendita. In simili condizioni, confermando il grado d’invalidità del 50%, ___________ ha diritto al versamento di una mezza rendita, indipendentemente dalle sue precarie condizioni economiche che hanno consentito l’UAI di riconoscerle una metà rendita per caso di rigore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1bis LAI, anche dopo il 1° aprile 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto. § La decisione 16 ottobre 2002 è annullata. §§ __________ ha diritto ad una mezza rendita anche
dopo il 1° aprile 2001.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà alla ricorrente fr.1'000.-- di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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