AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.166
Data decisione, Autorità: 04.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.166
RG/sc
Lugano 4 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2002 di
contro
la decisione del 3 dicembre 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
che con rapporto di fine sorveglianza 24 settembre 2002 il consulente IP dell'AI ha attestato che l'assicurato ha terminato con successo la sua formazione di venditore conseguendo il relativo attestato di capacità (doc. AI _) e che esercitando tale professione egli è in grado di conseguire un reddito annuo pari a fr. 37'050 (doc. AI _);
che per decisione 3 dicembre 2002 l'UAI, richiamando le suevocate risultanze, ha concluso che egli é da considerarsi integrato dal profilo professionale e che il reddito che egli realizza esclude il diritto ad una rendita (doc. AI _);
che con tempestivo ricorso l'assicurato, postulando una migliore valutazione del caso, ha chiesto di poter beneficiare di un'ulteriore formazione;
che con la risposta di causa l'UAI, evidenziando le attitudini, i risultati scolastici e professionali nonché l'interesse manifestato dall'assicurato nell'ambito della la prima formazione, si è dichiarato disponibile ad effettuare un complemento istruttorio al fine di meglio valutare le premesse per l'esecuzione di ulteriori provvedimenti professionali;
che alla richiesta del TCA di voler prendere posizione in merito alla summenzionata proposta dell'UAI, l'assicurato non ha dato alcun seguito;
considerato in diritto
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
Tuttavia, non sempre è possibile stabilire a priori se la reintegrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive dell'assicurato.
Pertanto la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento (RCC 1988, pag. 191);
E' considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l'acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (VSI 2002 pag. 180; RCC 1982 pag. 471).
Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAI lett. c, è parificato alla prima formazione professionale, il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno.
Un provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra in linea di conto se la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle sue attitudini e se é suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e importante, un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto necessita per coprire le spese di mantenimento (VSI 2002 pag. 180, VSI 2000 pag. 191; Valterio, Droit et pratique de l'AI pag. 129).
La prassi amministrativa consente, in caso di dubbio, di ordinare una prova di formazione limitata nel tempo.
L'AI non si assume infatti le spese supplementari derivanti da una formazione che non é suscettibile di favorire più tardi la capacità lavorativa dell'assicurato sul mercato economico (cfr. cifra 3010 Circolare UFAS concernente i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale, nella sua versione francese valevole dal
D’altra parte tra la durata di questa formazione e l’importanza del risultato che ci si può attendere deve essere rispettata una proporzione ragionevole (RCC 1972 pag. 64).
Il prolungamento della formazione in casi speciali deve essere sufficientemente motivato. Ciò vale in particolare quando appare solo nel corso della formazione che può essere raggiunto un obiettivo professionale superiore.
Per contro l’assicurazione non assume i costi di una formazione professionale supplementare se la formazione già acquisita corrisponde alle esigenze abituali della professione previste nel piano di integrazione (RCC 1964 pag. 86). Per perfezionamento professionale s’intendono i provvedimenti di avanzamento professionale necessari, dopo la prima formazione professionale, per completare e sviluppare l’abilità e le cognizioni professionali già acquisite. Tali costi vengono unicamente assunti se questi provvedimenti d’avanzamento professionale fanno supporre un miglioramento sostanziale della capacità di guadagno dell’assicurato. Ciò avviene quando tale perfezionamento è la condizione per una migliore situazione professionale (Circolare UFAS cifra 3017 ss; RCC 1974 pag. 390, RCC 1970 pag. 462; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 131, Mayer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im IVG, Zurigo 1997, ad art. 16, pag. 120);
che nella fattispecie in esame, le attitudini e l'interesse dimostrati e i risultati conseguiti dall'assicurato nell'ambito dei provvedimenti sin qui eseguiti (cfr. doc. _) - ed evidenziati dall'UAI medesimo in sede di risposta di causa - consentono senz'altro di ritenere siccome giustificato l'esperimento di ulteriori indagini volte a stabilire se l'assicurato possa essere posto al beneficio di ulteriori provvedimenti professionali nell'ottica della continuazione o del perfezionamento delle cognizioni professionali acquisite nell'ambito della formazione professionale iniziale (art. 16 cpv. 2 lett. c LAI) - o, eventualmente, qualora ne fossero adempiute le premesse, di misure professionali nel quadro dell'art. 17 LAI - al fine di un miglioramento della sua capacità di guadagno;
che stante quanto sopra, in accoglimento del gravame la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato all'UAI per un complemento istruttorio nel senso sopra indicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è retrocesso all'UAI affinché proceda conformemente ai considerandi e renda in seguito un nuovo provvedimento.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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