AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.92
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.92
BS/cd
Lugano 24 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 luglio 2002 di
contro
la decisione del 24 giugno 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1969 e di professione piastrellista, a seguito dei problemi alla schiena ha presentato in data 28 giugno 2000 una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti professionali (doc. AI _).
1.2. Con comunicazione 16 aprile 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha disposto un periodo di accertamento professionale di tre mesi da svolgere presso il Centro formazione professionale e sociale di Gerra Piano (CFPS) (doc. AI _).
Con decisione 25 giugno 2001 l'UAI ha quindi assegnato a __________ un'indennità giornaliera per persona sola pari al 45% del reddito giornaliero medio di fr. 172.--, quest’ultimo determinato sulla base di un reddito annuo di fr. 61'802.— (fr. 4'754 x 13 mensilità), erogabile durante il soggiorno presso il CFPS (doc. AI _).
1.3. Contro la succitata decisione in data 11 luglio 2002 l’assicurato ha presentato all’amministrazione un reclamo, contestando l’ammontare del reddito annuo e chiedendo una maggiorazione della percentuale dell’indennità per persona sola dal 45% ad almeno il 65%. Egli ha pertanto postulato il riesame della decisione, riservandosi, a seconda del tenore della risposta, di adire il TCA (doc. AI _), ciò che è poi avvenuto.
1.4. Il 15 luglio 2002 l’assicurato ha infatti presentato al TCA, a titolo cautelativo, un tempestivo ricorso, motivato come segue:
" (…)
In primo luogo l'autorità competente si è basata sul salario base di
Fr. 4754.-- assegnato ad un lavoratore qualificato secondo la circolare della Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa delle piastrelle (v. all. 2, nella copia del reclamo).
Questa, giusta l'art. 21 OAI, avrebbe invece dovuto far riferimento al salario mensile lordo di Fr. 4881.-- (v. all. 3, nella copia del reclamo).
In secondo luogo a giudizio del servizio indennità giornaliere, l'indennità per persona sola alla quale ho diritto non si eleva che al 45% del reddito giornaliero base.
Alla luce dei miei oneri finanziari, per i vari motivi esposti nell'allegato, tale percentuale non risulta essere adeguata.
Visto che in data 9 luglio 2002, l'ufficio AI mi ha promesso, per mezzo del Signor __________, di correggere la decisione del 25 giugno del 2002 a mio favore, vi domando di sospendere momentaneamente la procedura fino a nuove notizie.
Introduco il presente ricorso cautelativo con l'attenzione di salvaguardare il termine di ricorso di trenta giorni." (cfr. doc. _)
1.5. Mediante decisione 17 luglio 2002 intimata al ricorrente l’amministrazione ha annullato il provvedimento del 25 giugno 2002 e rideterminato il reddito giornaliero medio in fr. 177.-- sulla base del salario mensile di fr. 4'881.— così come dichiarato dall’ex datore di lavoro. Contestualmente l’UAI ha confermato l’aliquota dell’indennità giornaliera del 45% del reddito giornaliero medio (doc. AI _).
1.6. Con risposta di causa 27 settembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame.
Dopo aver indicato per esteso le norme di diritto, nonché le direttive applicabili al caso in esame, l’amministrazione ha precisato che:
" (…)
Per quanto concerne il riesame del reddito ipotetico si precisa che la Cassa ha accolto le rivendicazioni dell'assicurato notificando una nuova decisione in data 17 luglio 2002.
Con questa decisione è stata riconosciuta un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un reddito ipotetico di fr. 4'881.00 (x 13 mensilità).
L'indennità di diritto è pertanto stata calcolata come al seguente dettaglio:
Esternato
Vac. + fine sett.
Indennità per persona sola (45%)
Fr. 79.70
Fr. 79.70
Supplemento per persona sola
Fr. 12.00
Fr. 12.00
Supplemento di reintegrazione
Fr. 21.00
Fr. 30.00
Totale
Per quanto attiene la pretesa dell'assicurato di ottenere un'indennità base per persona sola del 65%, non può essere accolta in applicazione della cifra marginale 5003 delle direttive concernenti il calcolo e il versamento delle indennità giornaliere che prevede un'indennità massima pari al 45% del reddito conseguito nell'ultima attività esercitata a tempo pieno." (cfr. doc. _)
1.7. Con “replica” 12 ottobre 2002 il ricorrente ha ribadito la propria posizione.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. A norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni espresse o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
2.3. Nel caso in esame con la nuova decisione 17 luglio 2002, notificata prima della risposta di causa, l’amministrazione, riesaminando la fattispecie a seguito del ricorso ed in parziale accoglimento della richiesta del ricorrente, ha determinato il reddito annuo medio in fr. 63'453.-- (4'881 x 13), ricavandone, mediante l’utilizzo delle tabelle per la fissazione dell’IPG edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ( art. 7 OIPG IPG applicabile anche alla LAI in virtù del rinvio generale di cui all’art. 24 cpv. 1 LAI, cfr. considerando precedente), un reddito giornaliero
medio di fr. 177.--. Dal momento che con replica 12 ottobre 2002 l’assicurato ha ribadito la contestazione circa l’ammontare dell’aliquota (45%) del reddito giornaliero medio, il contenzioso continua a sussistere su tale punto.
Nel merito
2.4. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, indennità perdita giornaliera applicabili, come si vedrà di seguito, per analogia. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 17 luglio 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI, dell’OAI e dell’IPG corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;
2.5. L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono
un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
A norma dell'art. 24 cpv. 1 LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1 OAI; cfr. anche art. 21 cpv. 1 OAI).
L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art. 24 cpv. 2 LAI).
Per periodo di piena attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. È irrilevante se si sia trattato di un’attività corrispondente o meno alle capacità e alla formazione dell’assicurato. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 4007 delle direttive sul calcolo ed il versamento delle indennità giornaliere e della riscossione dei contributi (DIG), edite dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001).
Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 4009 DIG).
Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cfr. cifra marginale 4010 DIG).
2.6. Secondo l’art. 23 LAI, le indennità giornaliere consistono in indennità per l’economia domestica, indennità per persona sola, assegni per figli, assegni per l’assistenza e assegni per l’azienda (art. 23 LAI).
Ai sensi dell’art. 23bis LAI, hanno diritto all’indennità per l’economia domestica, gli assicurati coniugati (lett. a); gli assicurati non coniugati, vedovi e divorziati, che vivono con i figli ai sensi dell’articolo 23quater o che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono tenuti ad avere un’economia domestica propria (lett.b).
Gli assicurati che non hanno diritto all’indennità per l’economia domestica hanno diritto a un’indennità per persone sole (art. 23ter LAI).
Infine, l’art. 24bis LAI prevede:
" 1 L’indennità giornaliera per l’economia domestica ammonta al 75
per cento del reddito medio conseguito durante l’ultima attività
esercitata a tempo pieno, ma almeno al 25 per cento e al massimo
al 75 per cento dell’indennità totale massima. 2 L’indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento
del reddito medio conseguito durante l’ultima attività esercitata a
tempo pieno, ma almeno al 15 per cento e al massimo al 45 per
cento dell’indennità totale massima. 3 Le indennità giornaliere per persone sole beneficiano di un
supplemento. Il Consiglio federale fissa questo supplemento in
modo che l’indennità giornaliera risulti in generale più elevata di
una rendita presumibile in condizioni analoghe."
2.7. Nel caso di specie, __________ sostiene di aver diritto ad un’indennità maggiore del 45% del reddito giornaliero medio.
Orbene, il ricorrente, celibe e senza figli, di professione piastrellista, ha diritto all’indennità per persone sole ex art. 23ter LAI (cfr. consid. 2.7). Egli non rientra in quella categoria di persone non coniugate, vedove o divorziati che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono tenute ad avere un’economia propria ai sensi dell’art. 23bis lett. b LAI. Infatti, secondo la prassi amministrativa, l’obbligo legale di avere un’economia pubblica può derivare da disposizioni di diritto pubblico o risultare da convenzioni, ciò che è il caso, fra l’altro, per i maestri di campagna, i medici degli amministratori d’istituti, portinai di case e di scuole (cfr. marg. 1076 della Circolare concernente il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, CIG, edite dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001). Rientrano inoltre in questa categoria di persone, ad esempio, i preti cattolici, i pastori protestanti celibi/nubili, agricoltori indipendenti la cui necessità effettiva ad avere un’economia domestica propria deriva dal fatto che senza essa non potrebbero esercitare la loro attività professionale o ufficiale oppure la stessa potrebbe essere esercitata con grandi difficoltà (cfr. marg. 1077 CIG). Del resto, la prassi precisa che l’indennità per l’economia domestica non può essere erogata a persone che hanno un proprio appartamento per ragioni professionali di carattere pratico, per propria comodità o per poter meglio adempiere ai compiti di rappresentanza, anche se si tratta di magistrati o di altre persone che occupano posizioni elevate (cfr. marg. 1078).
Non avendo dunque l’assicurato diritto ad un’indennità per l’economia domestica, egli percepisce un’indennità per persone sole. Secondo l’art. 24bis cpv. 2 LAI l’indennità giornaliera per persone sole ammonta al massimo al 45 per cento del reddito medio conseguito durante l’ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15 per cento ed al massimo al 45 per cento dell’indennità totale massima (cfr. consid. 2.7). Il marg. 5002 DIG, citato dall’UAI nella risposta di causa, prevede appunto che l’indennità giornaliera per persone sole corrisponde al 45% dell’ultimo reddito dell’ultima attività lucrativa esercitata a tempo pieno, il cui ammontare deve corrispondere almeno al 15% ed al massimo al 45% dell’indennità massima prevista dall’art. 16a LIPG, che corrisponde a fr. 215.--.
In simili circostanze, dunque, l’indennità per persone sole a cui ___________ ha diritto ammonta a fr. 79,70 ( 45% di fr. 177.--).
In aggiunta a tale importo, ciò che non è contestato, egli ha diritto al supplemento per persona sola di fr. 12 (art. 22ter OAI) nonché un supplemento d'integrazione ex art. 25 LAI (per la determinazione cfr. art. 22bis OAI che rinvia all’art. 11 OAVS).
Da ultimo, con replica 12 ottobre 2002 l’assicurato ha chiesto al TCA l’aumento dell’indennità giornaliera in quanto non riesce a far fronte alle spese correnti e, in subordine, di ordinare all’UAI di emanare una decisione attestante il grado d’invalidità. Per quel che concerne il primo punto, come visto sopra, il ricorrente ha diritto ad un’indennità giornaliera base di fr. 79,70, oltre ai supplementi per persona sola e d’integrazione. Riguardo alla seconda questione, va detto che, a dipendenza dell’esito del periodo di osservazione presso il CFPS, spetta in primo luogo all’UAI valutare, con la collaborazione dell’assicurato, l’iter professionale da intraprendere. Il ricorrente avrà diritto ad una rendita AI solo se risulterà non integrabile e se presenterà, ai sensi degli art. 28 cpv. 1 LAI e 29 cpv. 1 lett. b LAI, per un anno e senza notevoli interruzioni un’incapacità al guadagno di grado pensionabile (cfr. DTF 121 V 190; DTF 116 V 92).
Lo scrivente Tribunale potrà intervenire solamente in presenza di una decisione su opposizione (art. 56 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, é respinto. § __________ ha diritto ad un’indennità giornaliera per
persona singola di fr. 79,70 ( 45% di fr. 177.--).
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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