AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.91
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.91
BS/sn
Lugano 24 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 giugno 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1951, di professione venditrice a tempo parziale (cassiera), è affetta fra l’altro da dolori lombari su spondilodesi, ipertiroidismo (cfr. rapporto 21 novembre 2000 del medico curante, dr. __________, doc. AI _).
In data 10 novembre 2000 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con proposta di decisione 31 maggio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato prestazioni assicurative. A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha indicato quanto segue:
" (…)
La pratica AI della Signora __________ ha necessitato dell'acquisizione della documentazione medica, dell'inchiesta per le casalinghe, come pure di una perizia medica.
Come salariata risulta nessuna incapacità lavorativa, infatti anche il perito Dr. __________ reputa che se la paziente limita già spontaneamente la sua attività lavorativa a 2,85 ore al giorno è chiaro che queste ore potranno essere svolte interamente se l'attività è da ritenersi confacente alle sue condizioni di salute. L'inchiesta esperita al domicilio fissa per contro gli impedimenti nello svolgimento delle mansioni consuete nella misura del 46 %.
Tenuto conto della ripartizione delle attività (casalinga-salariata) ne risulta un grado d'invalidità del 30 %, che non dà diritto a prestazioni AI.
Attività
per cento
Incapacità
grado d'invalidità
Casalinga
65.00 %
46.00 %
30.00 %
attività salariale
35.00 %
0.00 %
0.00 %
grado d'invalidità
30.00 %
======
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta " (cfr. doc. AI _)
Con osservazioni 12 giugno 2002 l'assicurata ha contestato la valutazione sul grado d’invalidità eseguita dall’amministrazione, postulando l’erogazione di un quarto di rendita (doc. AI _).
Ritenendo le succitate osservazioni non rilevanti, mediante provvedimento formale del 18 giugno 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _).
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, rappresentata dal __________. Postulando il riconoscimento di una rendita intera, l’insorgente ha in particolare rilevato:
" In possesso della menzionata decisione e delle quantificazioni percentuali attribuite alla sua paziente signora __________, il dottor __________, suo medico curante, ci contatta telefonicamente e si dichiara incredulo per la conclusione incongrua a cui giunge l'ufficio AI.
II dottor __________ aveva già stilato il suo rapporto il 21.12.2000 attestando la limitazione al rendimento nella misura del 100%.
Le "lesioni apprezzabili" emerse dai referti radiologici, hanno comportato diversi ricoveri in ospedali e cliniche (v. allegati) e le valutazioni emergono in modo esaustivo.
La clinica __________ nel novembre 2000 confermava: totalmente inabile la paziente.
Tale precarietà fisica è esistente dal 1998 e la signora ritenne, sotto una spinta psicologica apprezzabile, di tentare un'attività seppur parziale a cui non poté dare quel riscontro fisico, benché limitato, richiesto nel mercato del lavoro.
II dottor __________ segue la sua paziente e continua a considerarla inabile in misura totale. (…)" (cfr. doc. _)
1.3. Mediante risposta 17 luglio 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, poiché:
" (…)
Oggetto di contestazione è quindi unicamente la valutazione medico-teorica.
Al proposito si rammenta innanzitutto che le perizie eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Idem per quel che concerne perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (RAMI 1993, p. 95).
Per quanto attiene invece al medico di fiducia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
In casu la perizia eseguita dal dottor ___________ appare chiara, dettagliata e coerente. L'amministrazione poteva quindi a buon diritto fondarsi su tale valutazione.
I documenti prodotti con l'allegato ricorsuale - la maggior parte dei quali già agli atti - non forniscono inoltre alcun nuovo elemento di giudizio, essendo fra l'altro stati redatti in epoca anteriore all'esame peritale." (cfr. doc. _)
1.4. Con scritto 4 settembre 2002 il rappresentante della ricorrente ha prodotto il certificato 3 settembre 2002 del medico curante, nonché l’esito di un recente esame radiologico (IX).
Il 10 settembre 2002 l’amministrazione ha sostenuto che la nuova documentazione medica non fornisce nuovi elementi atti ad influenzare la decisione presa (XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 10 luglio 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.5. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3; RCC 1990, p. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, p. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op.cit, p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività lucrativa.”
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.
2.8. Nella presente fattispecie, alfine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.7), ripartendo in 65% la parte del tempo dedicata alle mansioni domestiche e in 35% quella dedicata all’attività salariata (venditrice). Sulla base della perizia reumatologica del dr.___________, l'amministrazione non ha ravvisato alcuna incapacità lavorativa (doc. AI _). Fondandosi sull'indagine economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, l’UAI ha poi accertato gli impedimenti nello svolgimento delle mansioni consuete nella misura del 46% (doc. AI _).
La ricorrente contesta il grado d’incapacità lavorativa. Nessuna obbiezione è stata sollevata per conto in merito alla chiave di ripartizione tra attività lucrativa e casalinga, né sul grado degli impedimenti delle mansioni consuete.
2.9. L’assicurata, fondandosi sostanzialmente sui certificati del medico curante, ritiene di essere inabile al 100% nella sua professione di venditrice. L’UAI sostiene invece che la piena capacità lavorativa risulta dalla perizia specialistica.
Come già detto, l’amministrazione ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia reumatologica. Nel dettagliato e completo referto 21 gennaio 2001 lo specialista in reumatologia, dopo aver esaminato la documentazione medica contenuta agli atti e proceduto ad una visita ambulatoriale, ha posto la seguente diagnosi: sindrome lombospondilogena a sinistra su protrusione discale a livello L4/5 e possibile stato dopo irritazione della radice L5 a sinistra, cervicalgie su alterazioni degenerative iniziali a livello del segmento C5/6 con condrosi e minima spondilosi posteriore (doc. AI _).
Dopo aver proceduto ad una valutazione oggettiva dello status dell’assicurata e alla discussione dei referti agli atti, in merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha rimarcato quanto segue:
" (…)
Tenendo in considerazione questi aspetti ritengo che la paziente debba essere considerata al massimo inabile al lavoro al 50% per l'attività lavorativa antecedentemente svolta e cioè quella di cassiera tenendo in considerazione unicamente il fatto che questa attività è prettamente di tipo sedentario. In un'attività lavorativa più adeguata come potrebbe essere quella di operaia non qualificata oppure di venditrice di un chiosco oppure anche di commessa che possa alternare la posizione in piedi a quella della deambulazione e non debba rimanere sempre seduta l'incapacità lavorativa si riduce ulteriormente. In queste attività la paziente è da considerare abile al lavoro almeno nella forma del 80% se non in maniera completa." (doc. AI _ pag. 5)
2.10. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.11. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito ad una capacità al lavoro del 50% nella sua precedente attività di cassiera e tra l’80 ed il 100% in un’attività adeguata.
Vero che nel rapporto 10 novembre 2000 della Clinica __________ è stata attestata un’inabilità del 100%, ma tuttavia “per un periodo da determinare in base all’evoluzione del quadro clinico e degli effetti del trattamento stazionario improntato” (doc. AI _). Tuttavia, il dr. __________ della menzionata clinica non ha escluso una ripresa lavorativa in un lavoro più adeguato alle condizioni della ricorrente (“ In considerazione del contesto psico-sociale e della ormai protratta fase di inattività riteniamo alquanto improbabile una ripresa lavorativa a breve scadenza a meno che la paziente non trovi un lavoro più adeguato alle sue condizioni”), ciò che il dr. __________ ha confermato in sede di perizia. Del resto, al termine della degenza l’assicurata ha potuto registrare un beneficio dal punto di vista dei dolori (cfr. punto “Quadro clinico alla dimissione”, pag. 4 del citato rapporto). Non rilevante è la valutazione 24 settembre 2001 del reumatologo curante dr. __________ (inammissibilità della professione abitualmente esercitata dalla ricorrente; proponibili lavori leggeri con possibilità di alternare la posizione da seduta ad eretta per quattro ore al giorno) poiché si riferisce all’ultima visita ambulatoriale del 18 settembre 2000, avvenuta prima della degenza a Novaggio e prima della perizia specialistica (doc. AI _ ). Parimenti non rilevante è il rapporto 21 dicembre 2000 del dr.___________, medico curante, in cui egli ha sostenuto una limitazione di rendimento del 100% in attività adeguate (doc. AI _). Oltre al valore probatorio ridotto di una certificazione ad opera del medico curante (cfr. consid. 2.10), il citato rapporto non è approfondito e dettagliato come la perizia del dr. __________, redatta da uno specialista in reumatologia.
Non determinante ai fini dell’esito della procedura è inoltre la documentazione medica prodotta pendente causa. Per quel che concerne lo status dell’assicurata risultante dall’esame radiologico del 7 settembre 2002 (“lieve spondilosi deformante del segmento L3-4, moderata spondilartrosi L4-S1, minima protrusione dorsomediale del disco L4-5 senza segni di compressione radicolare; le sottolineature sono del redattore”, cfr. IX/L) va detto che sostanzialmente corrisponde a quanto già accertato in perizia dal dr. __________ ( “Non vi sono all’esame clinico segni per un’eventuale instabilità lombosacrale. La mobilità della colonna lombare è praticamente nella norma. Anche per quanto riguarda le indagini oggettivabili e più precisamente la radiografia della colonna lombare da me eseguita non vi sono particolari alterazioni se non una leggera scoliosi della colonna nella zona lombare sinistra convessa con minimi segni degenerativi evidenziabili con una spondilosi anteriore a livello L4. Nessuna condrosi evidenziata. Anche la RM del 13.09.2000 eseguita presso l’Ospedale Regionale di __________ non ha mostrato patologie particolarmente gravi a parte una protrusione discale L4/L5 posterolaterale sinistra con possibile irritazione della radice di L5 a sinistra”, doc. AI _), il quale ha del resto concluso che “ tutto sommato quindi un quadro blando sia per quanto riguarda i reperti clinici come pure per quanto riguarda i reperti radiologici “; sottolineatura del redattore, cfr. doc. AI _). Riguardo all’aumento dell’attività tiroidea certificata dal medico curante il 3 settembre 2002 (IX/L1) e confermata dagli esami di laboratorio (IX/L2), rettamente il dr. __________ del Servizio medico regionale (SMR) dell’AI, nella nota 11 settembre 2002, ha rilevato quanto segue:
" (…)
Un'ipertireosi (aumentata attività) viene tenuta sotto controllo e si ottiene un equilibrio con la somministrazione di medicamenti tireostatici (che bloccano o inibiscono l'attività). Una disfunzione con influsso sulla capacità lavorativa non può essere ammessa se non nel caso di impossibilità di trattamento (adenoma autonomo). Con i rapporti precedenti e il certificato attuale non viene attestata una disfunzione incurabile.
Se poi la disfunzione non fosse tenuta sotto controllo con medicamenti esiste una soluzione chirurgica (asportazione del nodulo autonomo) con conseguente equilibrio della funzione. Tocca dunque al curante valutare quale sia lo stato e porvi rimedio, perché una conseguenze di lunga durata (oltre al periodo breve per raggiungere l'equilibrio o per il trattamento chirurgico, quindi poche settimane) di tale patologie non possono essere accettate per la valutazione reale dell'IL." (doc. _)
In queste circostanze, dunque, non vi sono validi motivi per non ritenere l’assicurata abile tra l’80% e il 100% in un’attività confacente il suo stato di salute e rispecchianti le limitazioni funzionali descritte in perizia, atteso che, come precisato il 18 febbraio 2002 dal dr.___________, tale capacità lavorativa è da interpretare “per rapporto ad una giornata di lavoro a tempo pieno, cioè ad 8 ore al giorno di lavoro” (doc. AI _).
2.12. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 p. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.13. Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 28 giugno 2001 (doc. AI _). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 46%.
Alla valutazione dell’assistente sociale, non contestata dalla ricorrente, va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga. Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economia in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, negli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CCS; Pratique VSI 1996, p. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6).
Del resto, con scritto 18 febbraio 2002 il dr. ___________ ha confermato l’affidabilità dell’inchiesta economica, rilevando che:
" A mio giudizio, il rapporto d’inchiesta per casalinga che quantifica gli impedimenti al 46% dal profilo medico, è oggettivamente sostenibile. In effetti un’attività lavorativa quale casalinga, dev’essere considerata medio-pesante, per cui risponde senz’altro alla mia valutazione in merito alla capacità lavorativa in un’attività in questo senso.” (Doc. AI _).
Il grado globale d’impedimento del 46% accertato nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato. Ritenuto che l’assicurata dedica il 65% del suo tempo in attività domestiche, il grado d’invalidità risulta essere del 30%. Su tale punto, dunque, la decisione contestata merita conferma.
Ciò non è il caso tuttavia per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità quale salariata. Infatti, come rilevato al consid. 2.7, ai sensi dell’art. 27bis OAI l’invalidità della quota parte dedicata dall’assicurato nell’attività lucrativa deve essere determinata secondo il metodo ordinario ex art. 28 cpv. 2 LAI (cfr. anche cfr. STCA 7 maggio 2001 nella causa A.U., inc. 32.2000.87). Nell’evenienza concreta, dunque, posta l’esigibilità tra il 100% e l’80% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.11), l’amministrazione, a cui vanno rinviati gli atti, dovrà determinare il grado d’incapacità al guadagno mediante il raffronto dei redditi ex art. 28 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.5), ritenuto che nell’ambito della valutazione del reddito da invalido dovrà tenere conto di eventuali riduzioni di rendimento dovute alle particolari circostanze dell’assicurata (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Dopo di che, tenendo conto di una quota parte del 35% in attività salariata, l’UAI determinerà globalmente il grado d’invalidità. In queste circostanze, dunque, la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisone 10 luglio 2002 è annullata.
2.- Gli atti sono rinviati all’UAI conformemente al consid. 2.13.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’amministrazione verserà all’assicurata
fr. 600.-- di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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