AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.97
Data decisione, Autorità: 21.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.97
BS/cd
Lugano 21 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 13 giugno 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________ c, classe 1951, di professione muratore – manovale edile, a seguito di un infortunio professionale, occorsogli il 22 settembre 1998, si è procurato diverse fratture e ferite.
Negli anni successivi egli ha subito altri infortuni e ricadute. Tali eventi sono stati presi a carico dalla __________ che, fra l’altro, ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 331/3% dal 1° gennaio 1994 e del 40% dal 21 settembre 1998 (cfr. atti LAINF sub. doc. AI _).
1.2. A seguito della domanda di prestazione AI per adulti del 27 gennaio 1994 (doc. AI _), __________ ha iniziato una riformazione professionale interrotta per motivi di salute nel 1997 (doc. AI _).
Dopo aver fatto esperire una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), mediante decisioni 25 luglio 2000 (cresciute in giudicato) l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° febbraio 1997 e una mezza rendita dal 1° gennaio 1999 (doc. AI _). A partire dal 21 settembre 1999 egli è stato infatti ritenuto abile al 70% in attività leggere, ciò che ha permesso di determinare, mediane il raffronto dei redditi, un’incapacità al guadagno del 57% (doc. AI _).
1.3. Nell’ambito della revisione della rendita, richiesta dall’assicurato (doc. AI _), l’amministrazione ha incaricato il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) di procedere ad una valutazione dello stato di salute dell’interessato e di accertare il grado di capacità lavorativa (doc. AI _).
In esito a tali accertamenti, con proposta di decisione 10 aprile 2002, l’UAI ha respinto la domanda di revisione poiché:
" (…)
Preso atto del rapporto peritale si può ritenere che l'assicurato è ancora abile al 70 % in un'attività che rispetta le controindicazioni già evidenziate all'epoca della perizia SAM dell'1.12.1999. Di conseguenza non sono assolti i presupposti per l'aumento della mezza rendita (grado 57 %) attualmente percepita in quanto la perdita di guadagno rimane invariata al 57 % ciò che giustifica l'ulteriore diritto alla mezza rendita AI.
Abbiamo esaminato il grado d'invalidità dell'assicurato e costatiamo che non si è modificato al punto tale da influenzare il suo diritto alla rendita. Continuerà quindi a beneficiare della stessa rendita fino ad oggi erogata." (cfr. doc. AI _)
Con osservazioni 31 maggio 2002 __________, rappresentato dal Servizio di consulenza per persone con andicap, ha contestato il progetto di decisione, sostenendo l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa in attività leggere (doc. AI _).
L’UAI, considerate le succitate osservazioni dell’assicurato non rilevanti, mediante decisione formale 13 giugno 2002 ha confermato la reiezione della domanda di revisione (doc. AI _).
1.4. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, sempre rappresentato dal Servizio di consulenza per persone con andicap, postulandone l’annullamento e l’esecuzione di una perizia medica approfondita.
Rilevando alcune imprecisioni contenute nel rapporto 28 marzo 2002 del SMR ( sul grado d’invalidità della rendita LAINF e sul nominativo del centro di sostegno psicologico), il ricorrente ha sostenuto che le conclusioni del dr. __________ sono in palese contrasto con i risultati dell’esame clinico da lui stesso effettuato. Inoltre egli ha rilevato che:
" (…)
All'esame SMR risulta pure una mobilità ridotta alle spalle bilateralmente in abduzione fino a 130°, con palpazione lievemente dolente. Soggettivamente l'assicurato presenta pure delle leggere cefalee e difficoltà a mantenere le braccia sopra l'orizzontale, con lievi parestesie notturne alle mani. Considerato che questi disturbi sono stati confermati all'esame clinico, non vedo come si possa poi affermare che non possano però essere d'impedimento nell'esercizio di un'attività leggera, visto che tra le controindicazioni elencate dal SAM a suo tempo e ora riprese dal dr. __________ non figura per esempio il fatto di non effettuare attività monotone, con posizione statica della cervicale, e con movimenti ripetitivi di estensione della colonna cervicale, ma solo di non lavorare con la schiena piegata in avanti.
Inoltre non può giocare a sfavore dell'assicurato il fatto che la RM alla cervicale sia stata effettuata in primo luogo per accertare un disturbo a livello faringeo, visto che comunque da tempo l'assicurato si lamentava dei disturbi cervicali, come ben ha evidenziato l'esame clinico svolto al SMR. Già in occasione del soggiorno al SAM nel 1999 l'assicurato si era lamentato di leggeri disturbi cervicali ("da due mesi accusa anche dolori nucali", pag. 4 perizia SAM), anche se poi l'esame clinico non aveva evidenziato particolari problemi. Ragion per cui non si può affermare che questi disturbi erano già stati valutati complessivamente nella perizia SAM (v. incarto AI, proposta medico AI 22.8.2001), visto e considerato che l'entità degli stessi era completamente diversa da quella attuale, verificata alla visita SMR.
Da non dimenticare da ultimo che in risposta allo scritto 24.8.2001 dell'AL il medico curante dr. __________ annota che, aggiungendosi agli altri disturbi precedenti, i problemi in sede cervicale hanno una notevole ripercussione sull'attività lavorativa." (cfr. doc. I)
Sostenendo dunque che le conclusioni del SMR non possono essere prese in considerazione per giustificare la decisione impugnata, l’assicurato ha chiesto l’esecuzione di un’approfondita perizia medica giudiziaria.
1.5. Mediante risposta di causa 12 agosto 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, precisando che:
" (…)
In concreto, le obiezioni sollevate in sede di ricorso sono state sottoposte al Servizio medico.
Preso atto delle stesse il dottor __________ ha confermato la propria valutazione. L'incarto è altresì stato esaminato dal responsabile del Servizio, dottor __________, il quale ha parimenti confermato la completezza del rapporto SMR, specificando in aggiunta per quali motivi le valutazioni espresse dai dottori __________ ed __________ non siano atte a sovvertire il giudizio espresso dall'amministrazione (cf. note dott. __________ e __________, in annesso)." (cfr. doc. _)
1.6. Il 23 settembre 2002 il rappresentante del ricorrente, ribadendo le tesi ricorsuali, ha evidenziato la componente psichica del suo patrocinato (_).
Con osservazioni 26 settembre 2002 l’amministrazione ha preso posizione in merito al succitato scritto (_).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il riconoscimento, in via di revisione, a __________ di una rendita maggiore di quella che attualmente percepisce, rispettivamente sapere se la valutazione del SMR può essere validamente posta a fondamento della decisione impugnata con cui l’UAI ha confermato il precedente grado d’invalidità.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 13 giugno 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.7. Nell’evenienza concreta, in occasione della precedente domanda di prestazioni, __________ è stato visitato dal Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) che ha proceduto ad una perizia multidisciplinare (ortopedica e psichiatrica). Nel rapporto 1 dicembre 1999, ponendo quale diagnosi principale, con influsso sulla capacità lavorativa, una sindrome algica alla caviglia sinistra, una sindrome lombospondilogena cronica ed un disturbo distimico endoreattivo, gli specialisti del SAM hanno proceduto alla valutazione delle affezioni ortopediche e psichiatriche:
" Patologia ortopedica
Brevemente ricordiamo che l'A. ha subito vari incidenti sul lavoro e non professionali. Dopo l'incidente del settembre 1988 (varie ferite, frattura al polso ds., al gomito sin. ed al setto nasale) l'A. riprende la capacità lavorativa. Nell'aprile del 1991 vi è un incidente non professionale e l'A. si procura una frattura alla caviglia sin. Si procede dapprima a osteosintesi. A causa di disturbi vari si procede a due revisioni con artrodesi (febbraio 1997 e febbraio 1998).
Inoltre, nel febbraio 1999, l'A. è operato a livello della colonna lombare e si procede ad una discectomia e ad un'asportazione di ependimoma.
L'A. si lamenta di dolori alla schiena ed alla caviglia sin. Non vi sono deficit neurologici. E' stato presentato al nostro consulente di ortopedia dr. __________ che consiglia sedute di fisioterapia per il problema alla schiena. Giudica soddisfacente la situazione alla caviglia sin. e non consiglia nessun trattamento. Lo valuta inabile al lavoro in attività pesanti; in un lavoro adatto l'A. supera la capacità lavorativa del 60%.
Patologia psichiatrica
L'A. è attualmente in cura psichiatrica presso il dr. __________ e si reca regolarmente all'Ospedale di giorno. L'A. assume psicofarmaci. L'abbiamo presentato al nostro consulente di psichiatria dr. __________ che conferma la presenza di un disturbo distimico endoreattivo e lo valuta incapace al lavoro nella misura del 30%.
Le patologie citate al punto F.2 non limitano la capacità lavorativa dell'A. Le fratture subite nell'incidente del settembre 1988 non limitano l'A. in attività leggere - medio leggere. Anche i disturbi gastrointestinali sono oligosintomatici e non limitano la capacità lavorativa dell'A." (cfr. doc. AI _, pag. 11)
In merito alle possibilità di migliorare la capacità di lavoro, il SAM ha rilevato:
" Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
Sedute di fisioterapia per la colonna lombare servono a mantenere l'attuale capacità lavorativa. E' pure importante che l'A. continui le cure presso lo psichiatra di famiglia.
In un'attività adatta, dove l'A. non debba mai alzare pesi al disopra di 10 kg, senza mai dover eseguire lavori manuali pesanti, senza mai dover lavorare piegato in avanti, con la possibilità di variare la posizione, senza mai doversi spostare per lunghi tragitti, senza dover lavorare su terreni accidentati, senza dover mai usare scale a pioli, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 70% a partire dalla stesura di questa perizia e continua." (cfr. doc. AI _, pag. 12)
Ritenuto dunque che dal confronto dei redditi è scaturita un’invalidità del 57%, l’UAI ha accordato al ricorrente una mezza rendita dal 1° gennaio 1999 (tre mesi dopo la perizia SAM), preceduta da una rendita intera dal 1° febbraio 1997.
2.8. In occasione della procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il Servizio medico regionale (SMR) di eseguire una valutazione medica (doc. AI _). Nel dettagliato e completo referto 28 marzo 2002 il dr. __________, dopo aver esaminato la documentazione medica contenuta agli atti e proceduto ad una visita ambulatoriale dell’assicurato, ha posto la seguente diagnosi principale: sindrome algica alla caviglia sinistra, sindrome spondilogena cronica, ernia discale, sindrome cervico-vertebrale, disturbi distimici endo-reattivi. Dopo aver proceduto alla discussione dei dati medici e dei risultati della consultazione ambulatoriale, in merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa il dr. __________ ha rimarcato quanto segue:
" (…)
Dall'esame odierno si può ritenere che l'assicurato è ancora abile al 70 % in un'attività che non debba alzare pesi oltre i 10 kg, non debba eseguire lavori manuali pesanti, non debba lavorare con la schiena piegata in avanti, con la possibilità di alternare la posizione eretta/seduta, senza doversi spostare per lunghi tragitti, senza dover lavorare su terreni sconnessi, senza dover usare scale o pontili e senza l'uso ripetitivo delle braccia sopra l'orizzonte.
Per le patologie presenti ed il livello di formazione riteniamo che una reintegrazione professionale non sia proponibile." (cfr. doc. AI _)
Sulla base di questa perizia, l’amministrazione ha quindi confermato il diritto ad una mezza rendita.
Con il presente gravame l’assicurato contesta la valutazione del SMR.
2.9. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.10. Nell'evenienza concreta, l’assicurato contesta la valutazione del SMR ritenendola inaffidabile e non convincente. Sostanzialmente egli rileva come la nuova affezione della sindrome cervicale riscontrata dal dr. _________ giustifichi un’ulteriore riduzione della capacità lavorativa in attività leggere determinata nel 1999 dal SAM. In particolare il ricorrente sottolinea che dall’esame del SMR è risultata una mobilità ridotta alle spalle bilateralmente in abduzione fino a 130 gradi e che clinicamente sono state confermate le leggere cefalee e le difficoltà a mantenere le braccia sopra l’orizzontale, con lieve parestesie notturne alle mani, per cui non è giustificato che tali disturbi non possano essere d’impedimento nell’esercizio di un’attività leggera. Questo in particolare se si tiene conto che fra le controindicazioni elencate dal SAM e riprese dal SMR non vi sono, per esempio, quelle di evitare attività monotone con posizione statica della colonna cervicale ed evitare movimenti ripetitivi di estensione della colonna vertebrale, ma solo di non lavorare con la schiena piegata in avanti.
Ora, dalla lettura del rapporto 28 marzo 2002 si evince che il dr. __________ ha clinicamente evidenziato (sottolineatura del redattore) “una sindrome verticale cervicale moderata, con lieve diminuzione della mobilità generale della cervicale”, insorta dopo la perizia del SAM. Vero che la RMI 28 febbraio 2001, eseguita per accertare un disturbo a livello faringeo e laringeo, ha fra l’altro permesso di evidenziare “un’importante alterazione degenerativa della colonna cervicale con discopatia multi-segmentale che causano delle stenosi secondarie del canale spinale di lieve entità, senza segni per mielopatie” (doc. AI _). Ciò non vuol dire tuttavia che una simile sindrome cervicale di modesta entità debba giocoforza corrispondere ad un limite funzionale o ad una riduzione della capacità lavorativa. Nelle convincenti osservazioni 28 agosto 2002 il dr. __________ ha innanzitutto rilevato che “sovente si possono vedere delle alterazioni radiologiche senza correlato funzionale” per ritenere che questo è il caso in questione. Egli ha inoltre sottolineato che l’assicurato aveva dichiarato di non potere effettuare un’attività con il collo piegato (cfr. doc. AI _ pag. 2), mentre dall’esame è risultata una mobilità di estensione/flessione ancora conservata (indice mento - sterno 1cm) (cfr. doc. AI _ pag. 2). Oltretutto il sanitario ha rilevato come dall’esame clinico non siano stati riscontrati elementi oggettivi per una sofferenza radicolare. Pertanto, il dr. __________ ha concluso “ che tale patologia non ha un incidenza su un’attività leggera esigibile al 70% “ (III,1). Nel referto 28 marzo 2002 egli ha del resto precisato che “ questa sindrome vertebrale, solo moderata in sede cervicale, non può di per sé giustificare un aumento dell’incapacità lavorativa in un’attività leggera” (cfr. doc. AI _ pag. 4). Per quanto riguarda la limitazione della mobilità delle braccia sopra l’orizzontale, il dr. __________ha specificato che la stessa è stata presa in considerazione nella valutazione finale (cfr. doc. _ 1).
Orbene, l’assicurato non ha comprovato alcun elemento oggettivo che possa mettere in dubbio la chiara valutazione del 28 marzo 2002 stesa dal SMR. Da una parte, irrilevante è lo scritto del medico curante, dr. ___________ (doc. AI _). In risposta alla domanda posta il 24 agosto 2001 dall’UAI volta a sapere se i nuovi disturbi cervicali hanno delle ripercussioni sullo stato di salute del paziente e se causano un peggioramento della capacità lavorativa, egli ha unicamente indicato che tali disturbi “ aggiungendosi agli altri … hanno una notevole ripercussione sull’attività lucrativa”, limitandosi a trasmettere i due esami radiologici eseguiti nel 2001, tra cui la RMI del 28 febbraio 2001, tutti presi in considerazione dal dr. __________ (cfr. doc. AI _ pag. 3). Nel precedente rapporto 11 maggio 2001 il medico curante ha indicato un peggioramento, ritenendo indicato un accertamento ortopedico (doc. AI _), ciò che è stato parimenti chiesto dallo psichiatra curante, dr. __________ (doc. AI _). Come visto, il dr. __________ non ha ritenuto l’insorgenza dei disturbi cervicali rilevanti per una modifica della valutazione della capacità lavorativa.
Vero che questi non è uno specialista in ortopedia/reumatologia, ma è altrettanto vero che, come indicato al consid. 2.9, i rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351s). Tale principio è stato del resto recentemente ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del SMR ( “ Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3). Visto quanto sopra, a mente del TCA, il rapporto del SMR non presenta contraddizione alcuna, nemmeno per quanto riguarda la valutazione del danno alla salute (le imprecisioni sul grado d’invalidità riconosciuto in ambito LAINF e sul fatto che l’assicurato è seguito dal dr. __________ e non, come riferito dallo stesso presso il SMR, dal centro __________, non sono tali da influire sull’affidabilità del referto 28 marzo 2002), per cui le relative risultanze sono da ritenere convincenti.
Siccome la lieve sindrome cervicale non è da ritenere rilevante ai fini dell’incapacità lavorativa, il medico del SMR ha rettamente ripreso le limitazioni funzionali esposte a suo tempo dal SAM (includendo la limitazione concernente l’uso ripetitivo delle braccia sopra l’orizzontale) senza dover aggiungere, come chiesto dal ricorrente, “ il non effettuare attività monotone, con posizione statica della cervicale, e con movimenti ripetitivi di estensione della colonna vertebrale”.
Per quel che concerne l’aspetto psichico, secondo il rapporto 5 aprile 2001 del dr. __________, l’assicurato ha beneficiato di un cura semistazionaria tra la fine del 1999 ed il 21 aprile 2001, i cui benefici sono stati solo parziali (doc. AI _). In sede di valutazione del SMR, il ricorrente ha fra l’altro dichiarato che i problemi depressivi sono rimasti invariati rispetto al 1999 ( “ Secondo le dichiarazioni dell’assicurato la situazione lombare, il problema alla caviglia sinistra ed i problemi depressivi reattivi, presentano un quadro sovrapponibile alla valutazione SAM del 1999 “, doc. AI _ pag. 2). Pertanto, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, non è possibile sostenere che vi è stato un peggioramento. Né il rapporto 17 settembre 2002 del dr. __________ in cui è stata rilevata “ la presenza di un importante stato depressivo che gli impedisce di svolgere un’attività lavorativa” (V/1), può sovvertire tale conclusione. Da una parte, lo psichiatra attesta una situazione esistente dopo l’emanazione della decisione (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento: cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Dall’altra, il dr. __________ non specifica il grado d’incapacità lavorativa, ritenuto comunque che già in sede di perizia SAM era stata rilevata un’inabilità del 30% per motivi psichiatrici.
In conclusione, rispecchiando la valutazione del SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 8), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente continui ad avere una capacità lavorativa del 70% in attività leggere rispecchiante le indicazioni contenute nel referto 28 marzo 2002 del SMR.
2.11. Va ora ricordato l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Va inoltre ricordato che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80).
2.12. Ritornando al caso in esame, dagli atti non risulta che l’amministrazione abbia proceduto ad una valutazione economica, tenuto conto che nel referto 28 marzo 2002 il dr. __________ ha aggiunto un’altra limitazione, segnatamente quella di evitare un ripetuto uso delle braccia sopra l’orizzontale. Rettamente nella nota 28 agosto 2002 lo stesso medico ha evidenziato che “ se questa limitazione supplementare induce un aumento del grado d’invalidità questo potrà essere calcolato dal OP ” (III,1). Anche il dr._________, responsabile del SMR, ha sottolineato che “ le attività reperibili in un mercato supposto in equilibrio, date le indicazioni e controindicazioni, non è compito del medico. Al SMR si sottolinea l’importanza di descrivere i limiti funzionali affinché tali attività possano essere individuate. Se si annotassero delle attività specifiche sarebbe comunque e sempre a titolo esemplificativo “ (III,1). Del resto, già in occasione della precedente procedura il consulente in integrazione professionale aveva evidenziato che le limitazioni funzionali accertate dal SAM rappresentano “un profilo professionale molto limitativo valido in sede medico teorica” (doc. AI _). In queste circostanze, dunque, è opportuno rinviare gli atti all’amministrazione affinché proceda ad una valutazione economica e professionale ai sensi del considerando precedente, tenuto conto del rapporto del SMR.
2.13. L'assicurato ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria.
Al proposito si osserva che l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dal punto di vista medico, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.
Sulla scorta del considerando precedente, la decisione va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per i summenzionati accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi § La decisione 13 giugno 2002 è annullata.
2.- Gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.12.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà al ricorrente fr. 1’000.— di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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