AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.52
Data decisione, Autorità: 10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2002.52
RG/sc
Lugano 10 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 2 aprile 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Per decisione 14 aprile 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da __________ - di formazione impiegato di commercio e di professione collaboratore presso la __________ - per carenza di incapacità al guadagno (doc. AI _).
Adito dall'assicurato con ricorso 12 maggio 1999, con sentenza 7 giugno 2000 lo scrivente TCA ha confermato la decisione amministrativa (cfr. inc. 32.1999.52).
Con sentenza 5 dicembre 2000 il TFA, confermando il giudizio cantonale e la decisione da esso tutelata, ha respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto dall'assicurato.
1.2. Mediante una nuova domanda presentata all'UAI il 12 settembre 2000 __________, per il tramite del proprio medico curante, ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche (doc. AI _).
Esperiti nuovi accertamenti medici, segnatamente una perizia psichiatrica affidata, come nella precedente procedura amministrativa al dott. __________, con provvedimento formale
2 aprile 2002 l’amministrazione, non ravvisando l'esistenza di una malattia di natura invalidante, ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni. Nella sua decisione l'UAI ha in particolare rilevato che
" (…)
Con decisione negativa del 14.04.199, confermata in sede ricorsuale dai Tribunali Cantonale e Federale delle Assicurazioni, venne rifiutato il diritto alla concessione della rendita di invalidità. La successiva domanda depositata in data 12 settembre 2000 da parte del medico curante Dr. __________, la quale ci concerne concretamente, ha necessitato una nuova indagine peritale, che è stata affidata allo psichiatra Dr. __________, il quale aveva già avuto modo di conoscere il Signor __________ in occasione dell'istruzione della precedente richiesta di prestazioni. Le risultanze della perizia, come appare dal rapporto stilato in data 25 ottobre 2001, nuovamente non consentono di riconoscere un diritto a rendita, venendo a mancare i presupposti basilari legali al concetto di malattia invalidante ai sensi della Legge Federale (LAI)." (Doc. _)
1.3. Con tempestivo ricorso 2 maggio 2002, sostenendo un peggioramento del suo stato di salute e producendo al riguardo della documentazione medica, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto l'annullamento della decisione amministrativa e postulato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Queste le motivazione del gravame:
" (…)
Il rifiuto di concedere al signor __________ il beneficio di una rendita AI si basa esclusivamente sulla perizia del dott. __________, il quale esclude siano dati i presupposti per l'erogazione della rendita.
Tale perizia però non è assolutamente chiara, ed inoltre contrasta con quanto ormai da diversi anni sta affermando il medico di famiglia dott. __________, e contrasta completamente con quanto concluso dalla dott.ssa __________, psichiatra, tra l'altro già capo-clinica presso la __________, medico il cui valore e la cui oggettività sono indiscutibili.
Per costante dottrina e giurisprudenza, perché un rapporto medico possa avere un valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche; le conclusioni dell'esperto devono essere inoltre motivate (cfr.Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtpflege in der Sozialversicherung, BJM, 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
Il TFA ha inoltre affermato che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Il medesimo principio vale anche per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
In primo luogo va rammentato che la richiesta di prestazioni AI presentata dal dott. __________ a favore del signor __________ seguiva l'invito della dott.ssa __________ che, nella perizia, consigliava il sottoscritto legale ad annunciare il caso all'AI, in quanto riteneva sussistere un quadro clinico tale e tanto cronicizzato da non permettere più al ricorrente di poter lavorare.
Secondariamente va osservato e sottolineato che il rapporto medico redatto dalla dott.ssa __________, è di gran lunga più completo della perizia __________, e soprattutto è suffragato dal test di Roscharch eseguito dallo psicologo dott. __________. Le conclusioni a cui giunge la dott.ssa __________ sono logiche, basate tra l'altro sul test di Roscharch, i cui risultati sono inoltre contenuti nel rapporto medico, in particolare nell'allegato rapporto psicologico.
La dott.ssa __________ è lapidaria e non dà spazio ad altre interpretazioni sullo stato di salute del signor __________:
" Il paziente presenta un disturbo della personalità paranoico grave, rilevabile sia all'esame clinico che al Test di Rorschach, con caratteristiche di diffidenza, sospettosità e rivendicazione.(...) Presenta (il ricorrente, n.d.r.) uno stato depressivo importante con un quadro apatico-abulico-anedonico, idee di rovina e sintomi di rivendicabilità verso i superiori.(...) L'inabilità lavorativa completa si giustifica sulla base del quadro depressivo grave ormai cronicizzatosi; é da considerarsi permanente, evoluzione del resto già ipotizzata dal Dr. __________ nel 97; è un caso da annunciare nuovamente all'AI."
E ancora, in merito alla diagnosi, il medico specialista ticinese descrive come segue la situazione del ricorrente:
" Depressione grave senza sintomi psicotici ICD 10 832.2 con somatizzazione. Disturbo di personalità paranoie ICD 10 F.60.0."
In sostanza, la dott.ssa __________ conferma la diagnosi del dott. __________, e dà atto al dott. __________ che l'ipotesi da lui sostenuta nel 1997 si è concretizzata.
Contrariamente al rapporto medico della dott.ssa __________, il perito dott. __________, nel suo rapporto peritale del 25 ottobre 2001, conclude per l'inesistenza della malattia, sostenendo che la situazione dal 1998 ad oggi non è particolarmente cambiata.
Contrariamente al rapporto peritale della dott.ssa __________, il referto del dott. __________ appare più un complemento, un appendice della precedente perizia che una vera e propria perizia. Infatti il dott. __________, contrariamente alla collega ticinese, non ha sottoposto il ricorrente a nessun nuovo accertamento, oltre all'esame clinico. In particolare non lo ha sottoposto al Test di Roschach, per valutare la sussistenza o meno del grave disturbo della personalità paranoico di cui soffre il signor __________, e comunque non lo ha sottoposto nuovamente al test MMPI, da lui stesso utilizzato nella prima perizia, per valutare se vi fossero stati nel frattempo cambiamenti. Il perito si è infatti limitato, in pochi minuti (occorre osservarlo!) all'esame clinico, senza ulteriori approfondimenti, confermando così la sua precedente presa di posizione.
Indipendentemente dal fatto che appare evidente che la posizione di perito del dott. __________ sia alquanto discutibile, senza voler arrivare ad affermare che forse avrebbe dovuto rinunciare, dovendo giudicare lo stato di salute di una persona che lo aveva aspramente criticato in occasione della sua prima valutazione, è oggettivamente evidente che questa seconda perizia sia, contrariamente alla prima, lacunosa, incompleta, e non suffragata dagli esami che il caso imponeva. Non si può infatti negare che il perito si sia limitato ad eseguire il cosiddetto esame clinico, riprendendo l'anamnesi dalla perizia precedente, e quindi senza sottoporre il paziente nuovamente al test di Roschach (cosa che invece la dott.ssa __________ aveva diligentemente richiesto allo psicologo __________), o al MMPI -Test, come invece aveva eseguito in occasione della prima perizia.
E' assodato che dalla tavole processuali emergono sufficienti elementi o concreti indizi che dir si voglia, idonei a contraddire le conclusioni peritali relativi alla capacità lavorativa del signor __________. Infatti agli atti risulta la perizia eretta dalla dott.ssa __________, rapporto medico oggettivamente più completo di quello redatto dal dott. __________, in quanto correlato dal rapporto psicologico del dott. __________, che conferma quanto già in precedenza sostenuto sia dal medico di famiglia dott. __________, sia da quanto aveva ipotizzato il dott. __________, specialista FMH in psichiatria.
La perizia del dott. __________ é pertanto lacunosa. In primo luogo perché non completa, paragonata alla precedente sua perizia, oppure al rapporto peritale della collega ticinese. Secondariamente poiché non espone i motivi per cui non condivide la diagnosi della specialista __________, peraltro supportata sia dall'esame clinico, sia dall'esame psicologico.
La lacunosità del rapporto medico del perito è evidente se si valuta come si sia distanziato dal giudizio di una collega, altrettanto preparata professionalmente, senza però aver approfondito quanto lei, l'esame del periziando.
La decisione impugnata, che riprende sostanzialmente le considerazioni e le conclusioni contenute nella perizia, viola quindi crassamente le prove agli atti, non tenendo neppure in considerazioni le conclusioni a cui è giunta la Dott.ssa __________, conclusioni che invero consacrano quanto, vanamente, sostenuto da lungo tempo dal dott. __________.
Senza essere degli esperti in materia, si comprende facilmente come la capacità di guadagno del signor __________ sia ormai nulla. Infatti si consideri che dal 1996 il ricorrente è stato lasciato a casa dal suo datore di lavoro causa della malattia, che il ricorrente da quella data non esercita più alcuna attività, ma vive con la mamma (e a spese della mamma), senza più nessuna vita sociale che gli permetta ragionevolmente un reinserimento nel mondo lavorativo.
Indipendentemente dalla diagnosi medica, che, ripeto, è quella a cui è giunta la dott.ssa __________, a cui è giunto il dott. __________, e infine quella ipotizzata già 5 anni fa dal dott. __________, e non è certo quella espressa dal dott. __________, è evidente che una persona, con un disturbo della personalità come il signor __________, che soffre di depressione grave ormai cronicizzata, all'età di 52 anni, non sia più in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro attuale, così esigente e così spietato.
Come rettamente affermato dalla Dott.ssa __________, l'inabilità lavorativa completa si giustifica già solo sulla base del quadro depressivo grave ormai cronicizzatosi, indipendentemente dall'esistenza di un disturbo della personalità paranoide, che comunque sussiste.
Per questo motivo si chiede evidentemente che il giudizio venga annullato e riformato nel senso che il signor __________ possa essere posto al beneficio di una rendita di invalidità intera:
Infatti, pur non volendo in alcun modo rivestire i panni del giudice, credo che un nuovo atto istruttorio possa modificare la decisione AI. Infatti, l'insieme delle circostanze, ovvero la perizia incompleta eretta dal dott. __________ da un lato, e il rapporto medico della dott.ssa __________, oggettivamente più completo dall'altro, non permette di raggiungere la convinzione che altri provvedimenti probatori, in casu leggesi una terza perizia, non possano in nessun modo modificare il risultato. Basti pensare al caso in cui (neppure improbabile, anzi) che un terzo perito avalli la diagnosi della dott.ssa __________. A questo punto la decisione AI dovrebbe evidentemente essere modificata." (Doc. _, pag. 4-7)
1.4. Con risposta di causa 23 maggio 2002 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando in particolare:
" (…)
L'unico punto di divergenza risiede in pratica nel diverso apprezzamento delle risultanze mediche.
L'amministrazione ritiene che la perizia effettuata dal dottor __________ (cf. doc. n. _ inc. AI), in base alla quale l'assicurato non presenta patologie che influenzano in modo rilevante la capacità lavorativa, non offra spunto alcuno di critica.
A detta del ricorrente per contro, la stessa non fornirebbe sufficienti garanzie di affidabilità, dovendosi per contro ritenere quale valida base di giudizio il parere espresso in particolare dalla dottoressa ___________, che ritiene l'assicurato completamente inabile al lavoro (cf. doc. n. _ inc. AI).
Come già in precedenza, dal canto nostro non possiamo che ribadire come in sostanza non vi sia alcun valido elemento che giustifichi un diverso giudizio da parte dello scrivente Ufficio. Le perizie effettuate in corso di istruttoria sono appunto mirate ad ottenere un parere chiaro, esauriente e soprattutto imparziale sullo stato del paziente. Se l'esame rispetta tali criteri, l'amministrazione non se ne discosta.
II ricorrente contesta l'attendibilità e la completezza dell'esame effettuato dal dottor __________, sostenendo che quello svolto dalla dottoressa __________ sarebbe di gran lunga più completo. L'UAI non ritiene giustificate tali critiche.
Innanzitutto, se si vuol procedere ad un paragone fra il modo di operare dei due medici, occorre far riferimento ad atti della medesima natura. Di conseguenza, se da un lato viene citata la perizia della dottoressa __________, ci si dovrà parimenti riferire alla perizia stilata dal dottor __________, e non al complemento peritale il quale, senza voler essere meno accurato dell'indagine iniziale, può comunque non contenere informazioni che bastava raccogliere una prima volta (ci si riferisce in particolare ai test che non sono stati ripetuti).
Inoltre, sapere quali esami debbano essere svolti nel corso di un'indagine psichiatrica, è questione che spetta ad un esperto del ramo decidere, in casu lo psichiatra stesso. II profano non è infatti in grado di giudicare quale tipo di indagine si imponga nel caso di specie.
In merito poi alla scelta del perito, è normale che ci si rivolga nuovamente a colui che già a suo tempo ha avuto modo di visitare l'assicurato in quanto, oltre a conoscere già la fattispecie, è in grado di esprimersi in merito all'evoluzione della patologia.
Si rilevi infine che la perizia svolta dal dottor __________ presenta fra l'altro il vantaggio d'essere molto più recente rispetto a quella effettuata dalla dottoressa __________.
II dottor __________ ha infatti esaminato l'assicurato nell'ottobre dello scorso anno; l'esame della dottoressa ___________ risale invece all'estate del 2000.
In definitiva quindi lo scrivente Ufficio ritiene assolutamente fededegni gli esami medici sui quali ha basato il proprio giudizio, che merita pertanto piena conferma." (Doc. _)
1.5. Con scritto 29 maggio 2002 il rappresentante dell'insorgente ha chiesto l'allestimento di una perizia medica giudiziaria (V).
1.6. In data 9 luglio 2002 il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dott.med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. _).
Il 13 gennaio 2003 il perito ha rassegnato il proprio referto, nel quale, in sostanza, egli conclude per una completa inabilità al lavoro dell'assicurato. Tale referto è stato trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. _).
Con scritto 21 gennaio 2003 l'insorgente, preso atto delle risultanze peritali, ha confermato la propria richiesta ricorsuale osservando:
" (…)
" La diagnosi a suo tempo formulata dal dott. __________ e confermata più tardi dalla dott.ssa __________ è, a mio avviso, corretta. II peritando soffre di un disturbo di personalità paranoide (...)."
La conclusione a cui giunge il perito sull'abilità lavorativa del signor __________ conferma quanto già sostenuto dal dott. __________ a suo tempo, che proponeva un ultimo tentativo di 6 mesi per reintegrare il perito in seno all'organico del datore di lavoro, ma che, in caso di insuccesso, non vedeva altro che un inabilità lavorativa, e quanto sostenuto dalla dott.ssa __________, ovvero che il signor __________ è assolutamente inabile al lavoro al 100%.
La velata accusa di soggettività nell'interpretazione del test di Rorschach del dott. __________ nei confronti dei colleghi ticinesi __________ e __________, per giustificare le sue discordanti interpretazioni dello stato di salute del ricorrente, è stata anch'essa ridimensionata dalle esaustive e precise considerazioni del dott. __________, il quale ha osservato come sia sempre più difficile interpretare soggettivamente un test psicologico, essendo state introdotte delle procedure di valutazione rigide e oggettive.
Alla domanda 3 a pag. 19, il perito dott. __________ conclude che l'inabilità lavorativa del signor __________ (per l'attività precedentemente esercitata) decorra dalla cessazione dell'attività stessa, avvenuta nel febbraio 1996, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________, che riconduceva il malessere del ricorrente alla conflittualità dei rapporti tra datore di lavoro e dipendente. E' chiaro, dalla perizia del dott. __________, che l'inabilità lavorativa sussisteva poiché erano presenti delle patologie tali da impedirgli di esercitare il tipo di professione fino ad allora svolta, e non perché erano nati attriti con il datore di lavoro (che in verità sono state le conseguenze dell'inabilità).
Si osserva infine con un pizzico di rammarico che se le richieste del sottoscritto legale, in particolare, ma non solo, nei confronti dell' AI di nominare un altro perito che non fosse __________, fossero state accolte, probabilmente il signor __________ beneficerebbe da tempo della rendita AI." (Doc. _)
Dal canto suo con osservazioni 24 gennaio 2003 l'UAI ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…)
Tramite perizia 11 gennaio 1999 il dotto __________ reputava l'assicurato pienamente abile al lavoro.
La correttezza di tale valutazione è stata espressamente riconosciuta tanta da codesta lodevole Corte (sentenza 7 giugno 2000), quanto dal Tribunale federale sentenza 5 dicembre 2000).
Il dottor __________, rilevando che l'assicurato ha in pratica cessato totalmente la propria attività lavorativa nel febbraio del 1996, sottolinea che a partire da questo momento sussisterebbero un'inabilità lavorativa totale: "ritengo che dal momento della cessazione del lavoro il peritando sia completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente esercitata" (perizia, p. 19).
Secondo il perito anche un inserimento in altro contesto lavorativo risulta difficilmente ipotizzabile.
Ad ogni modo, il dottor __________ ritiene che lo stato dell'assicurato è rimasto sostanzialmente stabile a far tempo dal 1996.
Così come il dottor __________, anche il dottor __________, attestando a due riprese la presenza di una totale capacità lavorativa, ha reputato sussistere uno stato stabile. Ne consegue che, essendo stata a suo tempo riconosciuta la bontà della valutazione eseguita dal dottor __________, pieno valore probatorio deve quindi essere attribuito anche alla seconda valutazione effettuata da quest'ultimo.
Considerando la questione da un diverso punto di vista, il dottor ___________ attesta una completa inabilità lavorativa per un periodo oggetto di decisione AI, confermata da due istanze giudiziarie, tramite la quale sono state negate prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, difettando qualsivoglia inabilità lavorativa.
Giudicare ora che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro significherebbe in pratica valutare diversamente uno stato di fatto in realtà immutato … ." (Doc. _)
Con scritto 31 gennaio 2003 l'insorgente, presentando le proprie osservazioni in merito alle considerazioni espresse dall'UAI, ha precisato:
" (…)
E' fuorviante affermare, come fa controparte, che la correttezza della perizia del dott. __________ è stata riconosciuta da codesta lodevole Corte, e in seguito dal Tribunale federale. Questa Corte, nella sentenza 7 giugno 2000, semplicemente non ha ritenuto esistere validi elementi o concreti indizi idonei a contraddire le conclusioni peritali relative alla capacità lavorativa del signor __________, ritenendo da un lato che la perizia del dott. __________ non fosse sufficiente per concludere ad una incapacità lavorativa, dando un periodo di sei mesi di "prova", dall'altro che le conclusione del medico curante, dott. __________, in quanto espressioni del medico di famiglia, non fossero tali da mettere in dubbio le risultanze peritali. La Corte, respingendo il ricorso, non ha concluso nel senso di avvalorare la tesi del dott. _________, ma piuttosto denunciando la mancanza di seri indizi che potessero mettere in dubbio questa perizia.
Per quanto attiene invece alla sentenza 5 dicembre 2000 del TF, lo stesso ha ribadito che la decisione presa da codesta Corte, sulla scorta dei documenti agli atti, era legittima, lasciando però aperto il discorso di un eventuale peggioramento della situazione, così come descritto dal rapporto 3 agosto 1999 della dott.ssa __________.
Assolutamente inveritiera l'affermazione di controparte secondo la quale il dott. __________ avrebbe concluso per un'invalidità totale già dal momento in cui il ricorrente ha smesso di lavorare, ovvero dal 1996. Il dott. __________ ha semplicemente detto che il signor __________ era sicuramente inabile al lavoro nell'attività svolta precedentemente, e non inabile al lavoro per tutte le eventuali possibili occupazioni. Per quanto riguarda la capacità lavorativa al momento della cessazione del lavoro, su espressa domanda di controparte, il perito ha infatti affermato quanto segue: "Mi è tuttavia impossibile precisare in che misura (la capacità lavorativa, n.d.r.) lo fosse" (perizia pag. 19 ad domanda 3). Quindi per il dott. __________ è assodato che la capacità del ricorrente per svolgere la sua attività era nulla, ma non si è espresso su un'eventuale incapacità lavorativa totale a quel momento, come invece afferma erroneamente controparte.
La tesi sinallagmatica di controparte, per cui se il prima referto del dott. __________ era stato considerato corretto, allora anche il secondo lo è per forza, non regge. In primo luogo si richiama quanto precedentemente detto circa il contenuto delle precedenti sentenze: ovverosia che più che avvalorare il referto peritale hanno sollevato la mancanza di elementi concreti per metterlo in dubbio. In secondo luogo, per tagliare la cosiddetta testa al toro, si osserva che se codesta Corte avesse voluto avvalorare la tesi di controparte, allora neppure avrebbe deciso di fare esperire una nuova perizia, ciò che invece ha coraggiosamente deciso di fare, assumendosi il rischio di dover decidere diversamente da quanto stabilito il 7 giugno 2000, ma potendo e volendo avvalorare il suo prossimo giudizio sulla scorta di maggiori elementi, in casu una nuova perizia.
Infine mi permetto di osservare come la tesi di controparte sia completamente fuorviante. Il fatto che il dott. __________ abbia affermato che secondo lui l'incapacità lavorativa del ricorrente (totale o parziale che fosse) sia da retrodatare almeno al 1996, è comunque irrilevante poiché a fare fede è la conclusione a cui giunge, ovvero che attualmente, il ricorrente è assolutamente inabile al lavoro (perizia ultima frase).
Da ultimo sottolineo che, se è vero che la situazione del ricorrente, secondo il dott. __________, non è sostanzialmente mutata in questi anni, poiché a suo giudizio era già presente in passato una incapacità lavorativa, un'ipotetica decisione negativa di questa Corte sulla scorta della semplice conferma delle decisioni passate, significherebbe immolare sull'altare l'agnello sacrificare signor __________, reo solo di aver chiesto a più riprese, anche in passato, l'erezione di una nuova perizia da parte di un medico che non fosse il dott. __________, domanda rifiutata nella precedente vertenza e accolta invece in questa." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita d'invalidità.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che gli articoli citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 41 LAI, art. 86ss. OAI; VSI 1999 p. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 315 N 5; DTF 117 V 198).
Questo requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato una rendita sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di rifiutare, senza ulteriore esame, nuove richieste di prestazioni, in cui l'istante si limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare una modificazione rilevante di fatti determinanti (STFA del 26 febbraio 1998 in re O.S; DTF 117 V 20 consid. 4b).
2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.7. Nell’evenienza concreta, a seguito della seconda domanda di prestazioni AI introdotta per il tramite del proprio medico curante in data 7 settembre 2000, l'UAI ha sottoposto l'assicurato ad una perizia psichiatrica a cura del dr.med. __________:
Nel referto datato 25 ottobre 2001 il perito ha riferito:
" (…)
Die Begutachtung stützt sich auf
Ihre Akten
Telefonische Besprechung
Untersuchung vom 06.10.2001
Vorbemerkung: Die Begutachtung verzögerte sich, da der Versicherte sich zuerst dahingehend äusserte, dass er nicht gewillt sei, sich nochmals bei mir zu einer Begutachtung einzufinden Schlussendlich war er aber doch bereit dazu.
Ich hatte __________ im Dezember 1998 untersucht und im Bericht vom Januar 1999 folgende Diagnose gestellt: "Etwas auffällige Persönlichkeit nach Arbeitsplatzkonflikten. Milde hypochondrische Tendenzen". Ich hatte keine paranoiden Anteile nachweisen können.
Verlauf seit Ende 1998
Es ist vorauszuschicken, dass der Versicherte besonders zu Beginn der Besprechung eher ungehalten und kaum bereit ist, meine Fragen präzise zu beantworten. Insbesondere ist es kaum möglich, über die Vorgeschichte neue Angaben zu erhalten. Herr __________ weist immer wieder darauf hin, dass er sehr schwer krank sei, diesbezüglich machen ihm vor allem die Darmprobleme zu schaffen. Er leide an Darmpolypen, müsse sich deshalb alle vier Jahre einer eingehenden Untersuchung unterziehen, was ihn erheblich belaste. Auf Nachfrage präzisiert er, dass er 1996 letztmals untersucht worden war. Damals sei der Befund gutartig gewesen. Er weiss nicht, wann er sich wieder untersuchen lassen wird. Jedenfalls besitze er nur noch eine eingeschränkte Lebenszeit vor sich, er möchte sich in dieser Zeit noch etwas gönnen.
Der Versicherte teilt mir mit, dass es viele Leute im Tessin gebe, welche der Ansicht seien, dass der psychiatrische Experte schuld daran sei, dass er keine Invalidenrente erhalte. Er scheint zu glauben, dass der Psychiater auch die körperlichen Krankheiten mitberücksichtigt. Die finanzielle Lage sei ungünstig, er erhalte von keiner Seite finanzielle Unterstützung, sei vom letzten Arbeitgeber nicht pensioniert worden.
Herr __________ gibt an, nicht in ambulanter psychiatrischer Behandlung zu stehen. Er besuche nur bei Bedarf, dies sei sehr selten der Fall, einen Psychiater. Er nehme auch keine Medikamente mehr ein, selten nehme er ein Beruhigungsmittel zu sich. Er mag sich erinnern, vor gut einem Jahr wegen der IV-Angelegenheit den Psychiater Dr. med. __________, besucht zu haben. Dieser hatte im August 2000 einen Bericht an einen Anwalt verfasst. Darin wies er darauf hin, dass bei dem Patienten eine paranoide Persönlichkeitsstörung bestand, daneben fand sich eine schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome mit somatischem Syndrom. Der Patient lebte mit seiner Mutter zusammen, pflegte sonst kaum menschliche Beziehungen. Das soziale Leben war reduziert.
Der Versicherte hatte sich im Rahmen der Untersuchung beim obgenannten Psychiater einer ausführlichen testpsychologischen Untersuchung (Rorschachtest) unterzogen.
Auf Anfrage meinerseits kann __________ die Frage nicht beantworten, warum er sich nicht medikamentös bzw. psychiatrisch behandeln lässt. Er gibt an, dass die psychische Krankheit eine Reaktion auf die Darmkrankheit sei, es würden ihm auch gewisse Skandale in seinem Heimatkanton zu schaffen machen. Er kann es nicht begreifen, warum er bisher nicht vom Bund pensioniert worden ist. Seines Wissens hätten die Ärzte hierfür keine Gesuche gestellt.
Anschliessend bestreitet der Versicherte, dass bei ihm schwere Ängste, Selbstmordtendenzen oder Ähnliches bestehen.
II. Untersuchungsbefund
Etwas ungepflegt gekleideter, kleingewachsener Mann, welcher auf sein Recht pocht, italienisch zu sprechen. Er fällt aber oft in die schweizerdeutsche Sprache zurück. Die Gesprächsführung wird durch eine Logorrhöe erschwert. Es zeigen sich expansive und selbstbezogene Persönlichkeitsanteile. Die Stimmungslage ist alles andere als depressiv, vielmehr ist der Versicherte aggressiv gespannt und spart nicht mit Kritik an seinem Gesprächspartner. Die Gedankengänge sind gut einfühlbar, paranoide Anteile lassen sich nicht nachweisen.
III. Beurteilung
Soweit bekannt, hat sich an der Lebensführung des Versicherten seit Dezember 1998 wenig geändert. Er scheint zurückgezogen bei seiner Mutter zu leben, verstrickt sich in allerlei Gedanken über Skandale und ungerechte Behandlungen durch Behörden. Er wird wegen einer Darmkrankheit behandelt, offenbar finden regelmässig eingehende Darmuntersuchungen statt, ohne das bisher ein gefährlicher Befund hätte festgestellt werden können. Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie gravierend dieses Krankheitsbild ist bzw. ob dadurch eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt. Es mag erstaunen, dass in den Akten keine gastroenterologische Berichte vorliegen, welche diese Seite beleuchten.
Aus psychiatrischer Sicht hat sich der Zustand wenig verändert. Noch immer ist der Versicherte logorrhöeisch, ungehalten über die Verhaltensweisen der Versicherungen. Er lebt eher zurückgezogen und glaubt selber, nie mehr arbeiten zu können. Es besteht eine Rentenbegehrlichkeit.
Die von Dr. med. __________, Psychiater in __________, festgestellte paranoide Persönlichkeitsstörung kann am 06.10.2001 nicht bestätigt werden. Es sind zwar gewisse querulatorische Anteile nicht zu verkennen.
Diese haben noch nicht eindeutig ein pathologisches Niveau erreicht.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich diese mit der Zeit in Richtung paranoide Persönlichkeitsstörung weiterentwickeln könnten. Der Versicherte ist nicht depressiv, vielmehr aggressiv gespannt und fordernd. Es kann eine schwere depressive Episode somit nicht vorliegen.
Es lässt sich die Frage stellen, warum der Versicherte, sollte er an so schwerwiegenden psychischen Störungen leiden nie von dritter Seite postuliert wurde, sich nicht regelmässig ambulant psychiatrisch behandeln lässt und entsprechende Medikamente einnimmt. Gerade dass er nicht regelmässig zum Psychiater geht, dies dagegen aus taktischen Gründen nur sporadisch tut, lässt an einem Leidensdruck zweifeln.
Aus obigen Überlegungen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass beim Versicherten mässig ausgeprägte psychische Störungen bestehen.
Seine Persönlichkeit ist zweifellos etwas auffällig, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die querulatorischen Anteile sich in Richtung Paranoid entwickeln könnten. Die hypochondrischen Tendenzen beziehen sich u.a. auf die Darmkrankheit. Eine Depression ist dagegen nicht nachzuweisen. Die Arbeitsfähigkeit des Versicherten ist zusammenfassend aus psychiatrischer Sicht nicht in wesentlichem Ausmass herabgesetzt. Wie bereits ausgeführt, sollte eine regelmässige ambulante psychiatrische Behandlung erfolgen. Damit könnte vermieden werden, dass sich doch noch eine schwere Persönlichkeitsstörung entwickelt. Angebracht wäre auch eine somatische Abklärung mit entsprechender Angabe einer allfälligen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit infolge der Darmkrankheit.
IV. Beantwortung Ihrer Fragen
A. Klinische Grundlagen - Fragen 1 bis 3 siehe "Verlauf" und "Untersuchungsbefund"
Zu 4.1. Keine.
Zu 4.2. Milde Hypochondrie (ICD-10: F45.2). Generell etwas auffällige Persönlichkeit (F61.1). Möglicherweise beginnende paranoid-querulatorische Persönlichkeltsstörung (F60.0).
Zu 5. Gegenüber Dezember 1998 hat sich der Zustand nur unwesentlich verändert, wenn auch gewisse Tendenzen in Richtung einer paranolden-querulatorischen Persönlichkeitsstörung vorhanden sind. Die Prognose ist unklar.
B. Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit
Zu 1. Auf der psychisch-geistigen Ebene sind nur mässig ausgeprägte Beeinträchtigungen vorhanden.
Zu 2.1. Die Störungen wirken sich auf die bisherige Tätigkeit nicht in wesentlichem Ausmass negativ aus.
Zu 2.2. An sich ja.
Zu 2.3. Eine kaum eingeschränkte Arbeitstätigkeit ist möglich.
Zu 2.4. Nein.
Zu 2.5. Entfällt, da keine entsprechende Arbeitsunfähigkeit besteht.
Zu 2.6. Entfällt ebenfalls.
Zu 3. Die Zumutbarkeit ist angesichts der Logorrhöe und der Selbstbezogenheit des Versicherten leicht eingeschränkt.
C. Auswirkungen auf die Eingliederungsfähigkeit
Zu 1. Rehabilitationsmassnahmen sind nicht zu empfehlen, der Versicherte ist nicht motiviert, sich eingliedern zu lassen.
Zu 2. Die Durchführung einer regelmässigen ambulanten Psychotherapie könnte es verhindern, dass sich doch noch eine schwere Persönlichkeitsstörung entwickelt.
Zu 3. Anderweitige Tätigkeiten wären zumutbar.
Der Rest Ihrer Fragen entfällt.
Bemerkungen: Keine" (Doc. AI _)
In esito alle succitate risultanze peritali, con il querelato provvedimento l'UAI ha quindi respinto la domanda di prestazioni.
Con ricorso 2 maggio 2002 __________ contesta la perizia posta a fondamento del giudizio impugnato, rilevandone in particolare la lacunosità e sottolineando, sulla scorta delle certificazioni del medico curante dott. __________ e del rapporto della psichiatra dr.ssa __________, già acquisiti agli atti AI, come il suo stato di salute giustifichi l'erogazione di una rendita intera d'invalidità.
Dopo attento esame della documentazione agli atti, ritenuta la palese discordanza tra le valutazioni del dr. __________ e quelle rese dal medico curante e alla succitata psichiatra in merito all’esistenza o meno di affezioni psichiche invalidanti, il TCA - dando seguito ad un’analoga richiesta del ricorrente - ha ritenuto necessario chiarire l’aspetto medico ed ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta.
Dal referto datato 13 gennaio 2003 si evince che il perito giudiziario ha avuto tre colloqui con l'assicurato, si è avvalso di un esame psicologico affidato al dr. __________ e degli atti medici messi a sua disposizione.
Dopo aver proceduto all'anamnesi, alla descrizione dei disturbi accusati dal peritando e del suo status, illustrate le risultanze del surriferito esame psicologico e tenuto conto dell'intera documentazione medica agli atti, il perito ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
SINTESI E VALUTAZIONE:
II peritando proviene da una situazione familiare certo non particolarmente rara ma comunque poco favorevole. Cresce in un clima piuttosto freddo, di tensione fra i genitori, con un padre vissuto come troppo autoritario, distante, persecutorio, che non l'avrebbe desiderato e una madre ansiosa, preoccupata piuttosto delle cose pratiche - anche se molto impegnata per i figli. La comunicazione all'interno della famiglia avviene in due lingue ed è possibile che questo bilinguismo abbia avuto qualche influenza sullo sviluppo della personalità del peritando e forse anche, in parte, sul suo sviluppo mentale.
I dati anamnestici a nostra disposizione sono piuttosto generici e il peritando non è parso molto motivato a fornirci maggiori dettagli. Rispetto alle informazioni contenute nella perizia del dr. __________ (le altre fonti sono ancora più lacunose) emergono alcune contraddizioni: secondo il dr. __________ avrebbe sofferto di pavor nocturnus, disturbo negato invece in occasione dei nostri incontri. Confermata invece l'onicofagia, che va interpretata come un sintomo di ansia latente già nell'infanzia. Secondo il dr. __________ sarebbe stato un bambino piuttosto solitario, nei nostri incontri invece il peritando si è presentato come normalmente socievole, ben inserito. Qualche perplessità è rimasta, malgrado ripetute domande, sul suo iter e soprattutto sulle sue prestazioni scolastiche. Avrebbe concluso tardi le scuole elementari, trascorso un anno a __________, iniziato il ginnasio in un istituto privato e l'avrebbe concluso (non si sa se superando l'esame finale o no) in quelle pubbliche. Avrebbe poi concluso la formazione scolastica non - come sarebbe stato normale se avesse concluso bene il ginnasio - in una scuola superiore ma in una scuola commerciale. Non avrebbe avuto particolari punti di forza nell'apprendimento, viene soltanto riferita una generica preferenza per le materie letterarie.
Le mete professionali del peritando sembrano infatti indirizzarsi in direzione del "verbale" - per così dire: parallelamente ad un lavoro in banca, frequenta la redazione di un quotidiano e una formazione giornalistica a __________ e più tardi, quando già sarà impiegato alla __________, tenterà più volte (così scrive il signor __________) di passare dal settore amministrativo ad assumere compiti redazionali (ma sempre invano).
Non abbiamo avuto la possibilità di ottenere maggiori ragguagli sulla biografia del peritando da parte della madre e della sorella per l'esplicito rifiuto del peritando stesso. Le spiegazioni da lui addotte appaiono piuttosto vaghe e poco consistenti e il suo rifiuto sembra così derivare piuttosto da motivi personali (di struttura di personalità) che da oggettive difficoltà come quelle da lui addotte.
La vita relazionale viene anch'essa descritta evasivamente, ma - al di là delle spiegazioni razionalizzanti - appare significativo che il peritando non abbia mai instaurato una relazione di convivenza, pur dichiarando l'importanza "centrale" della donna nella propria vita, preferendo rimanere vicino alla madre.
La vita professionale comincia a presentare difficoltà, a quanto risulta dagli atti, sin dal 1983, vale a dire circa 10 anni dopo l'inizio dell'attività stabile alla __________. Il peritando ha, allora, soltanto 32 anni. Secondo il rapporto del dr. __________, si sarebbe trattato di "screzi con i suoi superiori" e di "sentimento di sfruttamento" perché i collaboratori da lui formati venivano regolarmente spostati in altri uffici.
Il signor __________, il 16.9.1996, scrive che al peritando sarebbe rimasto "il convincimento di aver mancato l'appuntamento con la funzione a lui congeniale, quella di redattore. Già da anni i giudizi sul suo operato sono piuttosto negativi, ma mai nessuno ha provveduto (o osato) dirglielo con franchezza". Le sue carenze sarebbero emerse ma il peritando, lungi dal rendersene conto e accettare mansioni più adeguate, si sarebbe addirittura detto pronto ad assumere compiti e funzioni di maggiore responsabilità.
Il dr. __________, il 30.10.1996, notava nel peritando tendenze logorroiche e alla divagazione, con una propensione a "qualificare i collaboratori". Secondo il dr. __________, il peritando sarebbe una persona molto intelligente e differenziata e, a suo avviso, non si era in presenza di un problema medico ma di un conflitto professionale.
Due anni più tardi, il signor __________ riferiva che il peritando affermava che "il solo pensiero di dover ritornare al lavoro è fonte di forti tensioni" e osservava che il peritando "ti sfugge in continuazione, è impossibile portarlo su un terreno di concretezza". Si giungeva così alla perizia del dr. __________ dell'11.1.1999, il quale costatava una logorrea e un comportamento espansivo e di autocompiacimento. Giungeva alla conclusione che forse il peritando, sul posto di lavoro, era sotto una pressione eccessiva. .... ..... Sulla base del M.M.P.I escludeva un disturbo di personalità paranoide giungendo alla diagnosi di personalità leggermente abnorme dopo conflitti sul lavoro e di lievi tendenze ipocondriache, precisando che questi reperti non costituiscono una malattia psichica capace di ridurre in misura notevole la capacità di lavoro del peritando.
Il dr. __________, il 2.11.1999, diagnostica "uno stato ansioso-depressivo con grave disturbo della personalità e somatizzazioni, in modo particolare grave esacerbazione di colonpatia spastica diverticolare, insonnia, tachicardia".
La valutazione della dr.ssa __________ (con il rapporto psicologico del signor __________) del 3.8.2000 ripresenta la diagnosi di "depressione grave senza sintomi psicotici ICD-10 F32.2 con somatizzazioni e disturbo di personalità paranoide ICD-10 F60.0", diagnosi che vengono nuovamente smentite dal dr. __________ nel suo secondo rapporto, a conclusione del quale scrive che dal punto di vista psichiatrico la situazione, rispetto alla prima perizia, si è poco modificata, limitandosi a diagnosticare una lieve ipocondria, una personalità un po' particolare e, forse, un disturbo di personalità paranoide-querulomanico incipiente.
A mio avviso, le valutazioni sin qui effettuate hanno tutte omesso di tenere nella dovuta considerazione quello che costituisce un elemento essenziale della problematica psicopatologica del peritando, vale a dire i suoi limiti intellettivi. Un QI di 86 è da considerare ancora nella norma, si situa però già nettamente al di sotto della media. Nel caso del peritando, dobbiamo inoltre ricordare la discrepanza tra il QI verbale (90) e quello delle prove pratiche (80). Il peritando ha riferito che, a scuola, la sua predilezione andava alle materie letterarie. Egli sembra aver capito che, relativamente, quello era il suo punto di forza, ed ha dunque (mi permetto qui di formulare un'ipotesi, che però trova ampio sostegno nella clinica e nei test, tanto in quelli del dr. __________ quanto nel rapporto del signor __________) "coerentemente" investito narcisisticamente le proprie capacità verbali, aspirando a fare del linguaggio il proprio strumento di lavoro, come gli sarebbe stato possibile nel giornalismo. Una carriera in questa direzione gli è però stata preclusa, malgrado reiterati tentativi, dalle insufficienze che già andavano manifestandosi e che in qualche modo venivano percepite dal suo ambiente professionale, anche se mai chiaramente denunciate.
Probabilmente il peritando, non confrontato "expressis verbis" con i suoi veri limiti, ha elaborato, a spiegazione della sua incapacità di accedere al ruolo desiderato, spiegazioni "razionalizzanti" che, lungi dal ferire il proprio narcisismo, attribuivano l'insuccesso al comportamento ingiusto e malevolo dei superiori. Di questo atteggiamento si trova un'eco anche nel primo rapporto del dr. __________, che riferisce genericamente di come il peritando si dilungasse a parlare di scandali e di intrighi. Si manifesta così la struttura paranoide che il dr. __________ aveva già ravvisato nel 1997 e che con ogni probabilità effettivamente aveva avuto tutto il tempo di svilupparsi tra i primi "screzi con i superiori" e il momento dell'esame, rimanendo però relativamente discreta e mascherata e - soprattutto
La diagnosi del dr. __________ (e anche della dr.ssa. __________) è così avvalorata.
A livello testistico, parecchi elementi confermano l'ipotesi che sto ora delineando. Il più importante è la mancanza di senso critico tanto verso se stesso quanto nei confronti della realtà. La mancanza di capacità di esame di realtà si traduce in ambizioni sproporzionate ai mezzi, in intolleranza alla frustrazione, in rivendicazioni inadeguate. Un altro tratto è la difficoltà al pensiero astratto. Il peritando vorrebbe, a quanto il suo stile comunicativo lascia chiaramente trasparire, impressionare con il suo discorso, apparentemente intellettuale. Finisce però per mettersi in scacco da solo, poiché il discorso abbozzato supera subito le sue effettive possibilità e lo porta così a confabulare sino al non senso, situazione osservata non solo da me ma anche dallo psicologo sig. __________.
Sembra così essersi instaurato un circolo vizioso tra i limiti intellettivi e le capacità di valutare e di interpretare correttamente la realtà e anche se stesso. Incapace di riconoscere i propri limiti reali, il peritando attribuisce i suoi insuccessi alla malevolenza altrui, sviluppando ideazioni paranoidi, diffidenza, risentimento rivendicazioni e, con il passare del tempo ed il protrarsi del disagio, stati d'ansia e somatizzazioni come la "colonpatia spastico-diverticolare" che, a sua volta, dà origine a preoccupazioni ipocondriache. Somatizzazioni e ipocondria sono, a loro volta, chiari segnali di una seria difficoltà (se non di una impossibilità) a "mentalizzare" i problemi, anche se non possono "ipso facto" venire imputati ai limiti intellettivi.
Come già detto, il QI del peritando rientra ancora nella norma. Dal punto di vista peritale, la difficoltà consiste nel fatto che ai limiti intellettivi.
Come già detto, il QI del peritando rientra ancora nella norma. Dal punto di vista peritale, la difficoltà consiste nel fatto che, proprio nel campo dove le (limitate) attitudini del peritando avrebbero potuto trovare qualche applicazione, le esigenze sono decisamente superiori alle sue possibilità. In altri campi invece, il peritando è ancor meno dotato e nelle prove pratiche del WAIS raggiunge appena il limite inferiore della norma. Ma proprio per le attività manuali (nel cui ambito sarebbe, teoricamente, pur sempre possibile trovare un'attività compatibile con le sue risorse intellettive) egli non si sente portato, né ha mai tentato di praticarne una. E' improponibile, in una situazione ormai infelicemente strutturata come quella alla quale ci troviamo confrontati, avviare il peritando ad una riqualifica professionale, teoricamente non impossibile, in un'attività manuale o perlomeno intellettualmente meno esigente. Un simile tentativo era già stato fatto dalla ________ quando aveva offerto al peritando un'occupazione alla ricezione o come fattorino-corriere, occupazione che, con ogni probabilità, avrebbe effettivamente meglio corrisposto alle sue capacità e, forse, avrebbe potuto costituire un buon accomodamento anche per lui, sottraendolo all'ansia e alla confusione in cui (come anche i test hanno mostrato) tende a cadere non appena la pressione supera la sua resistenza.
A questa "riqualifica" vissuta come "squalificante" il narcisismo del peritando oppone un secco rifiuto. E' impensabile che il suo atteggiamento, radicale già 7 anni or sono, possa ora modificarsi, non tanto per cattiva volontà ma proprio per la generale mancanza di strumenti mentali adeguati. (…)" (Doc. _, pag. 15-17)
Inoltre, rispondendo ai singoli quesiti peritali egli ha osservato (sottolineature del redattore):
" (…)
RISPONDO ORA AI QUESITI PERITALI:
A) PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA
Ho cercato di descrivere l'interazione fra vari fattori che costituiscono la peculiare patologia del peritando. In teoria, egli non presenta nessuna patologia psichiatrica conclamata. In realtà però, i tratti di personalità paranoide, ancorché non evidentissimi, sono presenti e determinanti.
La diagnosi a suo tempo formulata dal dr. __________ e confermata più tardi dalla dr.ssa __________ è, a mio avviso, corretta. Il peritando soffre di un disturbo di personalità paranoide che, secondo la "Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali - ICD-10" è caratterizzato da:
Sensibilità eccessiva ai contrattempi e alle frustrazioni;
Tendenza a portare rancore persistentemente (ad esempio, incapacità di perdonare insulti e ingiurie);
Sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutrali o amichevoli di altri come ostili o offensive;
Senso combattivo e tenace dei diritti personali non in armonia con la situazione reale;
Ricorrenti sospetti senza fondamento riguardanti la fedeltà sessuale del coniuge o del partner;
Tendenza ad attribuire eccessiva importanza alla propria persona, che si manifesta in una persistente inclinazione a riferire a sé fatti e situazioni;
Preoccupazione relativa ad interpretazioni ingiustificate di eventi nell'ambiente circostante o in generale nel mondo in termine di "complotti".
Il peritando presenta sicuramente molti
Il peritando presenta inoltre un livello intellettivo inferiore alla media che, seppur ancora nella norma, condiziona gravemente (come ho cercato di mostrare sopra) il suo funzionamento professionale e psichico in generale.
Il peritando presenta infine un quadro depressivo moderato con concomitanti somatizzazioni a livello dell'intestino. Di esso mi pare indicativo, tra altri elementi prevalentemente testistici, il mancato ritiro di una lettera raccomandata la cui potenziale importanza, vista la situazione, sarebbe dovuta essere evidente.
Il quadro clinico che ho cercato di illustrare sopra, in cui confluiscono diverse componenti che si influenzano negativamente l'una l'altra, determina un'incapacità lavorativa completa in riferimento all'ultima attività svolta. Ciò d'altronde era stato implicitamente riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che aveva proposto al peritando altre occupazioni. Attualmente, trascorsi ormai circa 7 anni dall'ultimo giorno di lavoro, anni oltre tutto carichi di conflittualità con l'ex datore di lavoro e caratterizzati da un iter assicurativo-giuridico complesso, nessuna altra attività appare ragionevolmente e clinicamente esigibile, poiché tutto ha contribuito (come a suo tempo già paventava correttamente il dr. __________) a irrigidire una psicopatologia che nulla pare più in grado di migliorare (cfr. le conclusioni dell'esame psicologico), se non l'eliminazione dei fattori d'ansia (tra i quali - ritengo - il più importante è proprio il predetto iter assicurativo-giuridico). I limiti e l'età del peritando rendono improponibile una riqualifica professionale.
La capacità lavorativa del soggetto risulta diminuita sicuramente dal momento della sua cessazione dell'attività (febbraio 1996) ma, come le osservazioni del signor __________ lasciano capire, già precedentemente la sua capacità lavorativa nell'attività da lui allora svolta era diminuita. Mi è tuttavia impossibile precisare in che misura lo fosse. Verosimilmente il peritando non è mai stato veramente all'altezza dei compiti che gli venivano assegnati. Di fronte ad essi e alle normali difficoltà del lavoro, egli stesso ha riferito che talvolta si ritrovava in ufficio a piangere, indizio chiaro di uno stato di tensione elevato e di una resistenza che ormai aveva raggiunto i limiti.
Per le ragioni esposte sopra, ritengo che dal momento della cessazione del lavoro il peritando sia completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente esercitata.
Il peritando dispone attualmente di poche risorse effettivamente utilizzabili nel mondo del lavoro. Il suo conflitto con l'autorità (probabilmente risalente alla figura paterna ma attualizzato ed esasperato dal lungo conflitto professionale, giustamente riconosciuto già dal dr. __________) si traduce nell'impossibilità di un suo impiego fisso in una struttura gerarchicamente organizzata. Il peritando ha espresso la sua intenzione di lavorare come "free lance", eventualmente collaborando all'organizzazione di "Eventi". E' possibile che, in questa attività, egli riesca a trovare uno spazio adeguato a valorizzare le sue residue capacità. Si tratta però di prospettive estremamente aleatorie, probabilmente frutto illusorio del suo carente esame di realtà e, nell'insieme, poco promettenti.
B) QUESITI DALLA PARTE ATTRICE
che chiede al perito:
Vedi sopra.
Sul decorso e soprattutto sullo sviluppo della malattia mi sono già dilungato. Per quanto riguarda i risultati delle eventuali terapie, va detto che difficilmente un disturbo di personalità paranoide accede a interventi terapeutici. Per quanto riguarda i limiti intellettivi, essi sono sostanzialmente immodificabili. Miglioramenti sintomatici possono essere ottenuti sui disturbi di somatizzazione, sull'ansia, sul sonno e sulla depressione. Un fattore terapeutico importante, in questo senso, sarà la definizione dell'attuale vertenza.
Vedi sopra.
cfr. Status.
da quando esiste;
se ha ripercussioni sulla capacità di lavoro.
In risposta a questo quesito, non posso che ripetere quanto espresso in risposta ai quesiti della parte convenuta.
Anche a questo quesito ho già dato risposta nelle mie precedenti considerazioni.
a livello psicologico e mentale;
a livello fisico;
nell'ambito sociale.
Le conseguenze della complessa patologia del peritando sulla capacità di lavoro sono a livello psicologico e mentale inabilitanti; a livello fisico parzialmente inabilitanti (va però considerato che il disturbo fisico più importante, la colonpatia spastica, è a sua volta un disturbo psicosomatico, che non può essere disgiunto dalla situazione psichica generale del peritando. La situazione psicopatologica del peritando, infine, lo rende difficilmente inseribile in un ambiente lavorativo gerarchicamente strutturato. Il suo reinserimento sociale risulta così seriamente compromesso, se non in attività ipotetiche come quelle che, forse, sarà in grado di trovare e svolgere come indipendente.
come si ripercuotono o si sono ripercossi i disturbi sull'attività svolta o che svolge?
esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di lavoro, se ancora presenti;
è ancora ipotizzabile svolgere l'attività precedentemente esercitata?
è presente una diminuzione della capacità di lavoro, e se sì in quale misura?
Ho già dato risposta a questo quesito in quanto risposto sopra. Sinteticamente, ripeto che i disturbi hanno avuto ripercussioni negative sull'attività svolta sin dal 1983 (almeno) sino a determinarne l'interruzione nel 1996; il disturbo di personalità, pur lasciando intatte funzioni quali la percezione, l'attenzione, la concentrazione (limitatamente a situazioni non stressanti) e la memoria, disturba però il loro impiego in condizioni emotivamente impegnative o stressanti, al punto da determinare un'incapacità pratica al lavoro; per questo motivo (e per altri precedentemente segnalati) è escluso che il peritando possa ancora svolgere l'attività precedentemente esercitata. Anche nell'ipotesi ottimistica che, una volta conclusosi l'iter assicurativo-giudiziario, il peritando ritrovi una maggior tranquillità, la residua capacità di lavoro è aleatoria. A mio avviso, è realistico ritenere la diminuzione della capacità di lavoro del 100%. In altre parole, sussiste una totale incapacità di lavoro." (Doc. _, pag. 18-21)
Il dr. __________ dunque, posta la diagnosi di disturbo paranoide di personalità moderato (ICD-10 F60.0) ed dopo aver altresì evidenziato come il livello intellettivo dell'assicurato (inferiore alla media anche se ancora nella norma) condizioni notevolmente il suo funzionamento professionale e psichico, ha accertato una totale inabilità lavorativa dell'assicurato in qualsiasi professione. Per quanto riguarda la decorrenza di detta incapacità, il perito, premettendo che "la capacità lavorativa del soggetto risulta diminuita sicuramente dal momento della sua cessazione dell'attività (febbraio 1996) ma, come le osservazioni del signor __________ lasciano capire, già precedentemente la sua capacità lavorativa nell'attività da lui allora svolta era diminuita. Mi é tuttavia impossibile precisare in che misura lo fosse", ha precisato che "ritengo che dal momento della cessazione del lavoro il peritando sia completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente esercitata".
2.8. Chiamato a prendere posizione sulle risultanze peritali, con osservazioni 24 gennaio 2003 l’UAI ha rilevato:
" (…)
Tramite perizia 11 gennaio 1999 il dotto __________ reputava l'assicurato pienamente abile al lavoro.
La correttezza di tale valutazione è stata espressamente riconosciuta tanta da codesta lodevole Corte (sentenza 7 giugno 2000), quanto dal Tribunale federale sentenza 5 dicembre 2000).
Il dottor __________, rilevando che l'assicurato ha in pratica cessato totalmente la propria attività lavorativa nel febbraio del 1996, sottolinea che a partire da questo momento sussisterebbero un'inabilità lavorativa totale: "ritengo che dal momento della cessazione del lavoro il peritando sia completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente esercitata" (perizia, p. 19).
Secondo il perito anche un inserimento in altro contesto lavorativo risulta difficilmente ipotizzabile.
Ad ogni modo, il dottor __________ ritiene che lo stato dell'assicurato è rimasto sostanzialmente stabile a far tempo dal 1996.
Così come il dottor __________, anche il dottor __________, attestando a due riprese la presenza di una totale capacità lavorativa, ha reputato sussistere uno stato stabile. Ne consegue che, essendo stata a suo tempo riconosciuta la bontà della valutazione eseguita dal dottor __________, pieno valore probatorio deve quindi essere attribuito anche alla seconda valutazione effettuata da quest'ultimo.
Considerando la questione da un diverso punto di vista, il dottor __________ attesta una completa inabilità lavorativa per un periodo oggetto di decisione AI, confermata da due istanze giudiziarie, tramite la quale sono state negate prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, difettando qualsivoglia inabilità lavorativa.
Giudicare ora che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro significherebbe in pratica valutare diversamente uno stato di fatto in realtà immutato … ." (Doc. _)
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.10. In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
3.1. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dott. __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità al lavoro in qualsiasi professione.
Relativamente all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998, nella causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b. ).
Inoltre, in una sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 12v 5 294ss, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi andicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
3.2. Nella fattispecie in esame, le conclusioni del perito giudiziario circa l'esistenza di un disturbo di personalità paranoide avente carattere invalidante appaiono del tutto convincenti e debitamente documentate. Le stesse per altro corrispondono in sostanza a quanto diagnosticato dalla dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, nel suo rapporto dell'agosto 2000 (le cui conclusioni sono state confermate in sede di perizia giudiziaria), la quale aveva a sua volta confermato la diagnosi precedentemente posta dal dott. __________ nel suo rapporto 29 luglio 1997 (il quale tuttavia non aveva attribuito a tale affezione carattere invalidante, essendo a tale momento ancora prospettabili interventi in vista di una possibile "risoluzione del conflitto e quindi del blocco depressivo"), attribuendo a tale affezione una completa incapacità lavorativa "sulla base del quadro depressivo grave ormai cronicizzatosi", secondo una "evoluzione del resto già ipotizzata dal Dr. __________ nel '97", cfr. doc. AI _).
Il TCA non può pertanto ritenere che, come sostenuto dal dr. ____________, l’assicurato presentasse, al momento della sua indagine peritale eseguita nell'ottobre 2001, unicamente una lieve ipocondria, una personalità un po’ particolare e forse un disturbo della personalità paranoide-querulomanico incipiente, escludendo di conseguenza una modifica della situazione rispetto a quanto accertato in occasione della precedente perizia dell'11 gennaio 1999, e confermando quindi il proprio giudizio circa una pressoché completa capacità al lavoro dell'assicurato.
3.3. Stante quanto sopra, occorre ora determinare la decorrenza del diritto alla rendita, rispettivamente accertare l'inizio del periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile, unitamente all'art. 48 cpv. 2 LAI, anche nel caso di presentazione di nuova domanda (DTF 109 V 117 consid. 4).
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Nel caso di specie sulla base degli atti medici all'inserto, a mente di questo TCA è solo al momento in cui per la prima volta è stata attestata in maniera circostanziata e motivata da parte della dr.ssa ____________ una piena e "permanente" incapacità al lavoro dovuta al diagnosticato disturbo di personalità paranoide che è dato di ritenere siccome provata con il grado di certezza probatoria richiesto nelle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) l'insorgenza di una incapacità al lavoro nella misura indicata dal perito giudiziario, ritenuto che, come accennato, secondo l'evoluzione già ipotizzata dal dr. __________ nel luglio 1997, il carattere cronico e irreversibile del disturbo di cui l'assicurato è portatore ha potuto essere riscontrato nell'agosto 2000 quando la citata psichiatra ha appunto attestato che la completa incapacità lavorativa "si giustifica sulla base del quadro depressivo grave ormai cronicizzatosi" e che la stessa "è da considerarsi permanente".
Ne consegue che a partire dal mese di agosto 2001, vale a dire dopo un anno di ininterrotta incapacità al lavoro totale giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, a __________ deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° agosto 2001.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà all'assicurato fr. 1500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster