AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.63
Data decisione, Autorità: 04.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00063
BS/cd
Lugano 4 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 25 aprile 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, 1943, di professione sellaio indipendente, è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità, per un grado d'invalidità dell'80%, dal 1. marzo 1993 in quanto affetto da osteite post-traumatica femore dx e stato dopo osteosintesi con fissatore esterno per refrattura (doc. AI _).
In esito ad una prima procedura di revisione avviata nell'aprile 1995, per decisione 25 luglio 1996 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha ridotto al 60% il grado di invalidità, riconoscendogli il diritto ad una mezza rendita (doc. AI _).
1.2. In occasione della successiva procedura di revisione d'ufficio, avviata nel luglio 1997, con decisione 28 ottobre 1998 l'UAI ha soppresso la rendita d'invalidità sostenendo che, a seguito degli accertamenti medici ed economici eseguiti, l’assicurato non presenta più un’incapacità lavorativa nella sua professione superiore al 33,3% (doc. AI _).
Adito dall’assicurato, con sentenza 29 febbraio 2000 il TCA, nella composizione a giudice unico, ha accolto il ricorso, annullando la decisione contestata e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti (doc. AI _). In particolare questa Corte aveva rilevato:
" (…)
ritenuta la mancanza di elementi sufficienti per valutare un
eventuale miglioramento della capacità di guadagno dell'assicurato, gli atti devono essere ritrasmessi all'amministrazione affinché proceda ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato unitamente ad una valutazione, dal profilo medico, della misura e del tipo di attività in cui l'interessato risulta ora capace al lavoro. Il medico dovrà pertanto stabilire se vi è stato un miglioramento dello stato di salute rispetto alla situazione precedente e stabilire e motivare in che misura il danno alla salute limita ancora l'assicurato nello svolgimento della sua professione. Dal profilo economico, l'UAI dovrà procedere, tramite l'ispettorato AI, a completare gli accertamenti di natura economica, tenendo inoltre debitamente conto anche dei dati economici relativi all'esercizio 1997." (cfr. inc. 32.1998.0179).
1.3. Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, l’amministrazione ha fatto esperire un’ulteriore inchiesta economica per indipendenti (doc. AI _) e sottoposto l’assicurato ad una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (doc. AI _).
In esito alle risultanze medico-economiche, con progetto di decisione 5 aprile 2002 l’UAI ha confermato la soppressione della rendita, precisando:
" (…)
In base alla sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 29.02.2000 si è provveduto ad aggiornare la documentazione medica ed economica-finanziaria. Dagli atti acquisiti all'incarto emerge che l'assicurato ha riacquistato la capacità lavorativa e, anche dal lato medico, vi è stato un sostanziale miglioramento dello stato di salute, tale da giustificare la soppressione del diritto alla rendita come a decisione del 28.10.1998.
Conseguentemente, la rendita è soppressa.
La soppressione della rendita sarà effettiva al più presto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della presente decisione (art. 88 bis, cpv. 2 a, OAI)." (cfr. doc. AI _)
Non avendo ricevuto dall’interessato alcuna presa di posizione, con decisione formale 25 aprile 2002 l’amministrazione ha confermato la soppressione della rendita d’invalidità, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Contro la decisione amministrativa, __________ è nuovamente insorto, postulando il ripristino della rendita. A motivazione del gravame egli ha sostenuto:
" (…)
Sono al beneficio di una rendita intera di invalidità, dal
1° marzo 1993, a seguito di un grave incidente.
Il 25 luglio 1996, l'Ufficio AI mi ha ridotto la rendita al 60%, riconoscendomi una mezza rendita.
Con decisione 28 ottobre 1998, l'UAI ha infine soppresso la rendita, sostenendo che non vi erano più le condizioni per il versamento della rendita.
Tenuto conto di detta decisione, ero insorto presso questo Tribunale, il quale aveva annullato la decisione contestata, rinviando gli atti per un nuovo provvedimento (29 febbraio 2000).
Nel frattempo è giunta la nuova decisione, dalla quale tuttavia non si rileva in alcun modo, quali sarebbero gli "elementi sufficienti, per valutare un eventuale miglioramento della capacità di guadagno dell'assicurato".
L'UAI ha inoltre, doveva procedere agli accertamenti di natura economica, tenendo conto dei miei dati economici.
Dalla decisione contestata non rilevo i dati suddetti, percui non sono in grado di comprendere perché ora la mia rendita dovrebbe essere soppressa.
Faccio infatti rilevare, che il mio stato di salute, è tuttora molto precario, visto che devo regolarmente procedere a settimane di fisioterapia e massaggi.
Per tutti questi motivi, chiedo quindi che la decisione dell'UAI, sia annullata, e che mi sia confermata la rendita di invalidità al 60%."
(cfr. doc. _).
1.5. Mediante risposta 12 giugno 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, poiché:
" (…)
Dal punto di vista medico la situazione è stata compiutamente analizzata. L'assicurato è infatti stato recentemente sottoposto a perizia ortopedica, eseguita dal dottor ________ (cf. doc. n. _ inc. AI). Questi è giunto alla conclusione che nella propria attività di sellaio l'assicurato presenta un grado di abilità pari al 70%.
Per quel che concerne l'aspetto economico, lo scrivente Ufficio ha esperito nuove indagini, segnatamente riassunte nel rapporto
12 novembre 2001 (cf. inchiesta e con. per indip., doc. n. _ inc. AI).
Al proposito si sottolinea innanzitutto come già nel febbraio 2001 l'assicurato avesse potuto constatare un miglioramento del proprio stato: "mi ha spiegato che la sua gamba è senz'altro migliorata in questi anni" (rapp., p. 2). Nei mesi successivi, come sottolineato dal perito, lo stato della gamba sarebbe ancora migliorato sensibilmente: "la situazione è stata abbastanza stazionaria fino alla primavera del 2001. In seguito all'artrolisi effettuata dal D. __________ si è notato un sostanziale miglioramento della funzionalità" (perizia, p. 4).
I risultati della valutazione economica hanno permesso di concludere come, rispetto alla precedente inchiesta 10 giugno 1996 (cf. doc. n. _ inc. AI), la capacità di guadagno dell'assicurato si sia ristabilita al punto da giustificare la soppressione della rendita.
Al proposito occorre tenere presente che nell'aprile dei 1998 l'interessato ha fondato una società anonima, fatto questo che ha comprensibilmente influenzato l'utile degli anni successivi.
Si rammenti infine che l'assicurato esercita la propria attività di sellaio a titolo indipendente, ciò che gli consente sicuramente di adattare i ritmi e gli orari di lavoro alle proprie esigenze, e che beneficia altresì dell'ausilio di un dipendente, al quale sono affidati i compiti fisicamente più gravosi." (cfr. doc. _).
1.6. Il 3 luglio 2002 l’assicurato ha ribadito la propria richiesta ricorsuale, postulando di sentire il medico curante e di ordinare una perizia al fine di accertare il suo stato di salute e la sua situazione economica.
1.7. Interpellato dal TCA, con lettera 10 settembre 2002 il dr. __________ ha fornito alcune precisazioni in merito alla perizia eseguita per conto dell’amministrazione (doc. _), le cui risultanze sono state intimate alle parti per una presa di posizione.
1.8. In seguito, lo scrivente Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre della documentazione medica, che è stata in seguito trasmessa per osservazioni all’UAI (doc. _). La presa di posizione dell’amministrazione è del 20 dicembre 2002 (doc. _).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la soppressione della mezza rendita assegnata a __________. L'amministrazione, confermando la decisione 28 ottobre 1998, sostiene infatti che, a seguito del miglioramento dello stato di salute, l’assicurato ha riacquistato la piena capacità lavorativa per cui la soppressione del diritto alla rendita è giustificata. L'assicurato, invece, contesta tale conclusione, sottolineando in particolare come l’UAI non abbia proceduto agli accertamenti di natura economica.
2.2. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Secondo l’art. 82 prima frase LPGA le disposizioni materiali della nuova legge non sono tuttavia applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze (crediti, cfr. versione francese e tedesca dell’art. 82 LPGA) fissate prima della sua entrata in vigore (cfr. art. 82 prima frase LPGA) e quindi non entrano in considerazione nella fattispecie in esame. Di conseguenza gli articoli citatati della LAI e dell’OAI sono quelli in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferi- ore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
2.4. La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; DTF 128 V 30 consid. 1a; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5 Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.6. Nell’evenienza concreta, a seguito della STCA 29 febbraio 2000 di rinvio, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia ortopedica eseguita dal dr. __________.
Nel referto 7 marzo 2002 lo specialista, posta la diagnosi di gonartrosi al ginocchio destro con limitazione funzionale e persistenti dolori in stato dopo frattura multiframmentaria e osteomielite, ha rilevato quanto segue:
" B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
La diagnosi sopra descritta causano una limitazione nella capacità lavorativa del paziente. Da notare che l'attività del paziente consiste nella ricopertura di sedili di automobile, confezione di teloni di camion e teloni per barche. Questo lavoro comporta anche degli atti che richiedono un certo sovraccarico degli arti inferiori, cosa che attualmente il paziente non è più in grado di fare. Mi sembra tuttavia di aver percepito una riluttanza da parte del paziente di accettare questo stato di cose in quanto l'esito dell'infortunio ritiene in parte sia dovuto ad errori medici. Le lamentele si rivolgono anche soprattutto al fatto che il paziente ha dovuto interrompere qualsiasi attività sportiva, cosa per lui veramente difficile da accettare.
constatati a livello psicologico e mentale
Difficoltà di accettare uno stato di cose di cui lui si ritiene soltanto parzialmente responsabile.
. a livello fisico
Difficoltà di sovraccarico dell'arto inferiore destro.
. nell'ambito sociale
Nessuna
II paziente non può più svolgere attività gravose nel senso che non può stare a lungo in piedi e spostarsi per lunghi tratti. Difficoltà anche a mantenere a lungo la posizione seduta. Difficoltà a portare pesi.
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato?
II paziente può svolgere normalmente qualsiasi attività con gli arti superiori. Può svolgere attività che gli permettono saltuariamente di sedersi che non lo costringono a trasportare pesi oltre i 20 kg e che non lo costringono a spostarsi frequentemente su terreni sconnessi.
2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì. II paziente in particolare non ha intenzione di cambiare il proprio lavoro.
2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Nella misura del 70%.
2.5 E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.6 Se sì, in che misura?
Nella misura del 30%.
2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal
Iato medico di almeno il 20%?
Dal 6.2.1992.
2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della
capacità di lavoro?
La situazione è stata abb. stazionaria fino alla primavera del 2001. In seguito all'artrolisi effettuata dal Dr. __________ si è notato un sostanziale miglioramento della funzionalità. Confrontando l'esito della perizia del
Dr. __________ effettuata in data 10 giugno 1997 e l'esito della visita odierna si è potuto constatare che la funzionalità del ginocchio in flessione è migliorata di 20 gradi." (cfr. doc. AI _)
2.7. L’amministrazione ha fatto eseguire un’altra inchiesta economica per indipendenti.
Dal relativo rapporto 12 novembre 2001 si deduce che l’assistente sociale, conformemente alla STCA 29 febbraio 2000, ha esaminato i dati economici del 1997 e quelli successivi sino al 2000. Dopo aver riportato gli importanti cambiamenti nell’attività dell’assicurato (novembre 1997: acquisto di un immobile per trapiantare nel piano terreno l’attività di produzione; aprile 1998: trasformazione da ditta individuale a società anonima) e dopo aver proceduto ad una attenta e minuziosa analisi economica dell’autoselleria, l’incaricata ha esposto le seguenti conclusioni:
" (…)
In sostanza il risultato d'esercizio sembra essere determinato dall'oscillazione delle voci "stipendi" e "affitto", le voci che hanno subito maggiori variazioni dopo la costituzione della società anonima.
Lo stato di salute del signor __________, a mio modo di vedere, potrebbe avere ripercussioni piuttosto sull'acquisto merci e in seguito sulla vendita.
Una riduzione della voce "acquisto merci potrebbe essere determinata da una mancata acquisizione di lavoro e una diminuzione della voce "vendite" il risultato del minor lavoro. Ma questi fatti non si registrano negli anni contabili dal 1997 in poi.
Anzi, contro leggere variazioni della voce "acquisto merci" si trova un continuo miglioramento della voce "vendita".
Questo dato porta a dedurre che l'attività lavorativa del signor R. __________ é rimasta sostanzialmente uguale in questi ultimi anni con addirittura un buon aumento della voce "vendita" nell'anno 2000 fino a raggiungere fr. 249'157 importo mai raggiunto dopo l'infortunio subito nel 1992.
Con ciò non si negano le difficoltà tuttora lamentate dal signor __________. Egli deve sempre alternare la posizione mentre lavora e se il dolore alla gamba aumenta tralascia l'attività di sellaio e si dedica ad attività di tipo amministrativo, contatta clienti o altro. Egli ha la libertà di organizzarsi come desidera e secondo il suo stato di salute.
II signor __________ é una persona tenace che ha fatto tutto il possibile per mantenere la sua attività nonostante l'infortunio subito e le grosse difficoltà incontrate negli anni immediatamente successivi.
Con il recente acquisto di un immobile e il relativo impegno finanziario non indifferente il signor __________ dimostra fiducia nella propria attività. Ha inoltre voluto modificare lo stile da ditta individuale a società anonima.
CONCLUSIONE
Dalla valutazione economica non emergono elementi tali da giustificare il ripristino dell'erogazione di una rendita d'invalidità."
(cfr. doc. AI _)
Sulla base di tale rapporto e della perizia del dr. __________, l’amministrazione rimane del parere che l’assicurato non presenti alcun grado d’invalidità ed ha quindi confermato la soppressione della rendita.
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag 108 consid. 3a; Pratique VSI 3/1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M, I 162/01, consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, op. cit., pag. 230).
2.9. Nell’evenienza concreta, dal referto del dr. __________, cui va dato pieno valore probatorio conformemente ai parametri giurisprudenziali enunciati al consid.2.8, risulta che lo specialista in chirurgia ha attestato un’incapacità lavorativa del 30% nella professione esercitata dall’assicurato. In particolare egli ha evidenziato come, a seguito dell’artrolisi eseguita nel maggio 2001, il ricorrente abbia riscontrato un miglioramento della sua funzionalità rispetto a quando è stato peritato dal dr. __________ (10 giugno 1997) e che sino alla primavera 2001 la situazione è rimasta “abbastanza stazionaria” (doc. AI _).
Con scritto 6 settembre 2002, il TCA ha innanzitutto chiesto al perito di indicare se l’inabilità lavorativa del 30% può essere riconducibile all’intervento di artroscopia con artrolisi eseguita dal dr. __________ (doc. _). Mediante lettera 10 settembre 2002, il dr. __________ ha risposto affermativamente precisando (sottolineatura del redattore):
" (…)
Penso di sì in quanto all'esame clinico del Dr. __________ del 20 novembre 2000 e 19 dicembre 2000 si desume che la motilità del ginocchio era limitata ad una flessione di 110 gradi e che soggettivamente il paziente era disturbato da problemi del ginocchio destro sotto sforzo seguiti da un versamento fastidioso.
Alla visita per contro del Dr. __________ del 28 maggio 1996 si evidenzia che il paziente non può camminare per più di un ¼ d'ora circa e la funzione era limitata ad una flessione di 95 gradi.
Ritengo quindi che l'artrolisi effettuata successivamente dal Dr. __________ nel maggio 2001 abbia portato ad un netto miglioramento in quanto in occasione della mia perizia avevo misurato una flessione di 130 gradi.
Ritengo quindi che l'inabilità lavorativa del 30% possa essere valutata dal maggio 2001." (cfr. doc. _ – riposta no. 1)
Lo scrivente Tribunale gli ha anche chiesto di indicare quale era il grado d’incapacità lavorativa dal mese di maggio 1996 (perizia Dr. __________) sino all’inizio della sua valutazione. Questa è la risposta del dr. __________ (sottolineatura del redattore):
" (…)
In base alla visita sempre del Dr. __________ del 28 maggio 1996 si nota un impedimento importante nella deambulazione e nella funzione.
Ritengo quindi che in base a questa visita come già del resto espressosi il Dr. __________, sicuramente la capacità lavorativa non era superiore al 50%. Nell'evoluzione del caso vi sono successivamente altre 3 valutazioni, la prima del Dr. __________ in base alla visita del 10 giugno 1997 dove si nota un leggero miglioramento della funzione con una flessione a 100 gradi ma nei disturbi soggettivi non viene citata una limitazione per quanto riguarda la deambulazione ma soltanto per quanto riguarda la funzionalità.
Si può quindi desumere che in seguito si è notato un leggero miglioramento della situazione. In base inoltre al rapporto della visita del Dr. __________ del 19.11.1998 si nota che la funzionalità del ginocchio è ulteriormente migliorata. Questo leggero miglioramento viene anche confermato dalla visita del Dr. __________ del 2000 in cui si annota una flessione massima a 110 gradi con una situazione locale abb. blanda senza segni di infiammazione, senza versamento con un paziente che presenta una deambulazione senza grosse particolarità con appoggio monopedale a destra possibile. In base a questi atti si può dedurre che quindi la situazione sia soggettiva che oggettiva dal maggio 1998 fino al maggio 2001 è andata progressivamente migliorando.
Dalla perizia del Dr. __________ del 10 giugno 1997 vi è una valutazione effettiva di inabilità del 42% della totale. Ritengo quindi che si possa valutare un'inabilità lavorativa al 50% dalla visita effettuata dal
Dr. __________ dei 28 maggio 1996 fino all'intervento eseguito dal
Dr. __________ nel maggio 2001." (cfr. doc. _ - no. 2)
Quindi, secondo il dr. __________, nel periodo intercorso tra la visita del dr. __________ del 28 maggio 1996 e l’artrolisi eseguita dal dr. __________ nel maggio 2001 l’inabilità lavorativa del ricorrente è da ritenere al 50% nella sua attività di sellaio. Orbene, a tale conclusione può essere prestata adesione anche se, dalla documentazione medica inviata successivamente dal ricorrente (cfr. consid. 1.8), risulta che l’intervento di artrolisi è stato rinviato da maggio 2001 al 13 luglio 2001 (cfr. lettera 10 dicembre 2002, con l’allegato rapporto d’intervento del 13.07.2001, doc. _). Infatti, da una parte agli atti non vi è alcun indizio che permetta di mettere in dubbio il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato grazie all’ultimo intervento chirurgico del dr. __________ (cfr. a proposito le conclusioni 17 dicembre 2002 del dr. __________, allegate alle osservazioni 20 dicembre 2002 dell’UAI, doc. _). Dall’altra, come si vedrà nei prossimi considerandi, determinante per la fattispecie in esame è che, sulla base della perizia del dr. __________, il miglioramento della capacità al lavoro è da far risalire dopo la prima decisione amministrativa del 28 ottobre 1998.
2.10. La valutazione del dr. __________ - inabilità lavorativa del 50% fino a maggio/luglio 2001 - non viene confermata dall’inchiesta economica eseguita il 13 febbraio 2001, quindi prima dell’intervento di artrolisi che ha portato ad un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.
Nel rapporto 12 novembre 2001 l’assistente sociale ha infatti ritenuto che non vi sono motivi per giustificare il ripristino di una rendita. A tale risultato essa è giunta principalmente sulla base di dati contabili, rilevando in particolare come le voci “acquisto merci” e “vendite”, suscettibili di variare a seguito dello stato di salute dell’assicurato, dal 1997 non hanno subito una flessione. L’incaricata ha costatato anche un aumento della vendite, in particolare nel 2000 il fatturato aveva raggiunto i fr. 249'157.--, importo mai conseguito dopo l’infortunio del 1992. Dai recenti dati contabili essa ha costatato che, rispetto al 1995, l’utile nel 1997 è leggermente aumentato (da fr. 31'433.— a fr. 35'775.--), per poi diminuire ogni anno, eccezion fatta per il 1999 in cui vi è stata una perdita (doc. pag. 5).
Ora, secondo il TCA, quanto indicato dall’assistente sociale non permette di concludere in modo sicuro ed affidabile per un pieno ripristino della capacità al guadagno dell’assicurato e questo per i seguenti motivi. Innanzitutto, come rilevato al consid. 2.4, scopo del metodo straordinario è quello di determinare gli impedimenti nell’espletamento delle singole attività dell’assicurato a seguito del danno della salute, per poi valutare il grado d’incapacità al guadagno (cfr. DTF 128 V 30 consid. 1a con riferimenti). Nel caso in esame, l’assistente sociale ha invece proceduto ad una valutazione economica dell’azienda dell’assicurato, senza aver suddiviso le diverse attività componenti la professione di sellaio, omettendo di individuare e valutare gli eventuali impedimenti riscontrati (cfr. a tal proposito la nota interna del 22 gennaio 2002 dell’UAI, doc. AI _). Del resto, nel rapporto 12 novembre 2001 essa ha sottolineato la tenacia dell’assicurato nel condurre la propria attività indipendente, per cui non può essere escluso che, tenendo conto del rapporto del dr. __________, il ricorrente si sia sottoposto a sforzi fisici di per sé non esigibili.
2.11. Nel caso in esame, va ricordato che la presente procedura giudiziaria ha per oggetto la decisione 28 ottobre 1998 con cui l’amministrazione ha soppresso la mezza rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dell’art. 97 cpv.2 LAVS (applicabile anche alla LAI in virtù dell’art. 81 LAI). Con la decisione 25 aprile 2002, qui contestata, l’amministrazione ha unicamente dato seguito agli accertamenti ordinati dello scrivente Tribunale e riguarda la medesima procedura. In questi casi, determinante è il momento della resa della prima decisione amministrativa (cfr. STCA 11 giugno 2002 nella causa M.P.C., inc. 32.2002.22). Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Ora, tenuto conto della circostanziata ed approfondita perizia 7 marzo 2002 del dr. __________ e delle sue risposte 6 settembre 2002 date al TCA (cfr. consid. 2.6) è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che __________ è da considerare abile al 30% nella sua attività di sellaio dal 13 luglio 2001, mentre nel periodo precedente l’abilità lavorativa è rimasta del 50%. Pertanto, al 28 ottobre 1998 non vi erano motivi per giustificare la soppressione della rendita d’invalidità. Le risultanze peritali hanno inoltre consentito di accertare un miglioramento della capacità lucrativa dell’assicurato successivamente alla data d'emissione del primo provvedimento e questo per una durata di almeno tre mesi. Infatti, secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità al guadagno dell’assicurato migliora o la grande invalidità di cui è affetto si attenua, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Per quel che concerne gli effetti della soppressione della rendita, l’art. 88bis cpv. 2 OAI stabilisce che (sottolineatura del redattore):
" La riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77.
Nel caso in esame, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, la soppressione della mezza rendita deve essere messa in atto a partire dal 1° giugno 2002, ossia dal primo giorno del secondo mese che segue la decisione 25 aprile 2002. Ne consegue dunque che la decisione impugnata va confermata in quanto prevede la soppressione della rendita dal primo giorno del secondo mese che segue la sua notifica.
In tal senso il ricorso è da respingere.
2.12. __________ ha chiesto di ordinare una perizia per accertare il suo stato di salute.
Al proposito, va ricordato che, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). A prescindere dal fatto che il ricorrente è stato peritato dal dr._________, nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
§ __________ ha diritto ad una mezza rendita fino al 1° giugno 2002 .
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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