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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.145
Data decisione, Autorità:
07.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.145
rg/fz
Lugano
7 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 25 ottobre 2002
interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 27 settembre 2002
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 20.12.02
della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova
decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
riteuto che comunque anche la parte
ricorrente, con scritto 2.1.03, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo
alla nuova decisione dell'Amministrazione (V);
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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