AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.1
Data decisione, Autorità: 16.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00001
BS/cd
Lugano 16 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 dicembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1943, piastrellista e socio gerente della __________, è affetto da lombaggini acute, ernia discale e lombosciatalgia alla gamba sinistra.
Dal mese di marzo 2000 egli ha cessato la propria attività lucrativa (cfr. questionario del datore di lavoro, doc. AI _) ed il 10 aprile 2001 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver esperito degli accertamenti medici e richiamato dalla Cassa malati __________ l’incarto aperto a nome dell’assicurato, con progetto di decisione 13 aprile 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto ad __________ una mezza rendita dal 1° aprile 2001 in quanto:
" Dalla documentazione medica specialistica acquisita all’incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, comporta un’incapacità lavorativa del 50% e questo pure riferito alla sua professione abitualmente svolta di piastrellista.” (Doc. AI _).
Ritenuto che con scritto 15 ottobre 2001 il legale dell’assicurato ha dato l’assenso alla proposta di decisione (cfr. doc. AI _), con provvedimento formale del 12 dicembre 2001 l’amministrazione ha quindi confermato una mezza rendita dal 1° aprile 2001, unitamente ad una rendita completiva per la moglie e per il figlio (doc. AI _).
Con lettera 13 dicembre 2001 (scritta prima della notifica della decisione di cui sopra) l’assicurato ha comunicato all’UAI che la sua incapacità lavorativa fino al 15 ottobre 2001 è stata del 100%, allegando diversi certificati del medico curante a comprova di quanto sostenuto (doc. AI _).
Al fine di procedere ad una “revisione della pratica”, il 20 dicembre 2001 l’amministrazione ha assegnato all’assicurato un termine per presentare dei dettagliati certificati medici attestanti l’avvenuto peggioramento dello stato di salute (doc. AI _).
1.3. In data 3 gennaio 2002 __________, per il tramite del suo legale, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione 12 dicembre 2001, postulando, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2001 e, in via subordinata, dal 1° aprile 2001 al 14 ottobre 2001. A motivazione del gravame, egli ha in particolare sostenuto:
" (…)
In precedenza, vi era stato però un danno alla salute con conseguente incapacità di guadagno, con un nesso di causalità adeguata tra i suddetti due elementi. Inoltre, si trattava di situazione economica non prevedibile nel suo decorso, nel senso che non era affatto certo che la capacità di guadagno sarebbe stata parzialmente recuperata.
Ne discende che al ricorrente deve essere riconosciuta una rendita intera perlomeno nel periodo dal 1. aprile 2001 al 14 ottobre 2001, periodo nel quale l'incapacità al guadagno era totale.
Il 25 giugno 2001 il prof. __________ indicava all'Ufficio AI che l'assicurato era sì in grado di svolgere altre mansioni, ma teoricamente.
Orbene, l'invalidità è concetto, come detto, economico, e non medico - teorico. Ciò significa che l'incapacità di guadagno deve essere valutata concretamente: è quindi del tutto ininfluente il fatto che sia concepibile teoricamente lo svolgimento di altre attività, perché le limitazioni medicalmente imposte (nessuna permanenza prolungata in determinate posizioni, né movimenti iterativi di antero - e retroflessione del tronco, né sollevamento di pesi superiori a 10 Kg, esigenza di mutare spesso posizione) in pratica escludono lo svolgimento di qualsivoglia attività; non vi sono in effetti professioni che concedano tali esigenze, così che neppure v'è una capacità di guadagno in tal senso.
Ben si giustifica dunque di concedere un'intera invalidità al ricorrente." (Doc. _, p.ti 14,15)
1.4. Mediante risposta 7 febbraio 2002 l’UAI ha proposto di respingere il gravame poiché:
" (…)
Con rapporto 25 giugno 2001 il dottor __________, primario di neurochirurgia presso l'Ospedale __________, ha specificato di ritenere ancora esigibile la precedente attività di piastrellista in ragione di 4 ore al giorno (cf. doc. n. _ inc. AI).
Paragonando le 20 ore settimanali esigibili attualmente con le 42,5 svolte prima dell'insorgere del danno alla salute, otteniamo un'incapacità lavorativa attuale del 53%, che apre all'assicurato il diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Per quanto attiene ai certificati stilati dal dottor __________, si ricorda in primis che secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, nel dubbio, il medico di fiducia attesta in favore del proprio paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Inoltre, senza nulla voler togliere alla competenza del dottor __________, occorre precisare che il dottor __________ possiede una conoscenza specifica nel campo della neurologia, ed è quindi meglio piazzato per esprimere un giudizio mirato in merito agli effetti che le problematiche dell'assicurato comportano.
A ciò s'aggiunga il fatto che i rapporti del dottor __________ non forniscono la benché minima esemplificazione, limitandosi a certificare una totale inabilità lavorativa. In tali condizioni non possono pertanto essere ritenuti validi mezzi probatori.
Da ultimo, ed in via abbondanziale, si vorrebbe altresì porre l'accento sulla condotta apparentemente contraddittoria dell'assicurato, il quale in un primo tempo aveva espressamente dichiarato di ritenersi d'accordo con la presa di posizione espressa dallo scrivente Ufficio: "comunico che il mio cliente condivide le vostre conclusioni in merito al tasso di invalidità (50%)" (cf. oss. al progetto di dec. 15.10.2001, doc. n._ inc. AI)." (Doc. _, pag. 2)
1.5. Il 25 febbraio 2002 il TCA ha trasmesso all’amministrazione la documentazione prodotta dall’assicurato in una vertenza che lo vede opposto alla Cassa malati __________ riguardo al riconoscimento d’indennità giornaliere LAMAL (inc. 36.2001.72), assegnando un termine per presentare delle osservazioni in merito (doc. _).
Le osservazioni dell’UAI, datate 5 marzo 2002 (doc. _), sono state in seguito intimate all’assicurato (doc. _).
1.6. In data 13 giugno 2002 lo scrivente Tribunale ha trasmesso all’UAI copia del rapporto 23 maggio 2002 redatto dal dr. __________ nell’ambito della procedura relativa al summenzionato contenzioso LAMAL (doc. _).
Su richiesta del TCA, con lettera 14 agosto 2002 la ditta __________ ha dato seguito alla richiesta d’informazioni in merito al lavoro svolto dall’assicurato (doc. _).
Infine, il Tribunale ha interpellato i dr. __________ e __________ per quel che concerne la valutazione della capacità lavorativa, ricevendo risposta rispettivamente il 9 settembre 2002 (doc. _) e il 9 ottobre 2002 (doc. _).
Le parti hanno preso posizione su ogni atto istruttorio.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di _____________ ad una rendita intera d'invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
congenita, malattia o infortunio, e
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.2. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.3. Nella fattispecie concreta, per quanto riguarda l’incapacità lavorativa dell’assicurato, dalla documentazione medica agli atti risulta quanto segue.
Nel rapporto 14 maggio 2001 il dr. __________, specialista in neurochirurgia, ha sostenuto come dal punto di vista neurologico “ il paziente nell’attività come piastrellista sia nettamente limitato alla capacità lavorativa in misura superiore al 50%. In attività più confacenti, meno pesanti ed ergonomicamente favorevoli, la capacità lavorativa potrebbe consolidarsi al 50%” (doc. AI _).
Il 22 gennaio 2001 il dr. __________, primario del Servizio di Neurochirurgia all’Ospedale __________, escludendo qualsiasi intervento chirurgico, ha riscontrato che “in occasione di piccoli sforzi (ad esempio applicare il silicone tra le piastrelle) egli (l’assicurato, n.d.r.) avverte immediatamente dolori lombari che lo obbligano ad interrompere qualsiasi attività.” Il primario ha pertanto consigliato al paziente di inoltrare una domanda di prestazioni del 50% per la sua attività di piastrellista e di cercare un’attività complementare nel settore, ad esempio come rappresentante. Egli ha altresì ritenuto un decorso soddisfacente della problematica lombare (cfr. doc. AI _).
Il medico curante, dr. __________, nel rapporto 14 maggio 2001 ha invece attestato un’incapacità lavorativa del 100% quale piastrellista, del 50% in attività leggere che non implichino il trasporto ed il sollevamento di pesi, con variazione regolare della posizione da seduto a eretto (doc. AI _).
Infine, il 25 giugno 2001 il dr. __________ ha sostenuto che:
" (…)
Al nostro modo di vedere la migliore soluzione doveva essere ricercata in un'attività complementare nel settore (ad esempio lavori di rappresentanza) per la quale egli potrebbe essere, in funzione del mercato, abile anche fino al 70%, ma in ogni caso non meno del 50%.
Una rendita parziale associata ad un mutamento d'attività (senza riformazione) farebbe perfettamente al caso.
Per quel che concerne le caratteristiche della nuova attività essa non dovrebbe comportare la permanenza prolungata in determinate posizioni (soprattutto anteroflessione) movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco e il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg. Questa attività dovrebbe permettere inoltre al signor _________ di cambiare spesso posizione." (Doc. AI _ pg.2)
Nell’allegato al rapporto medico egli ha poi indicato un’esigibilità nell’attuale attività lucrativa di quattro ore giornaliere (doc. AI _).
2.4. Come accennato al consid. 1.5, con ricorso 27 agosto 2001 l’assicurato ha impugnato dinanzi al TCA la decisione su opposizione del 27 luglio 2001 della Cassa malati __________, avente per oggetto il mancato riconoscimento d’indennità giornaliere LAMAL dal 16 febbraio 2001 (cfr. inc. 36.2001.72). La documentazione medica prodotta dall’assicurato in quella procedura, in parte già raccolta dall’UAI, è stata acquista agli atti e trasmessa all’amministrazione per una presa di posizione (cfr. consid. 1.5).
In particolare vi figura una perizia datata 4 giugno 2001 eseguita dal dr. __________, specialista in reumatologia, per conto della __________, documento di cui l’UAI non aveva conoscenza. Poste le diagnosi di sindrome lombo-vertrebrale cronica, discopatie multiple da L2 a S1, difetto transizonale della vertebra S1 ed ernia discale nella zona L4/5, il reumatologo ha in particolare rilevato:
" (…)
Alle vostre domande posso rispondere quanto segue
Nella sua professione di piastrellista in che misura il Sig. __________ può essere considerato abile ?
Il paziente è inabile in misura del 100%.
Qualora nella sua professione non fosse da considerarsi abile, vi sono altre attività all'interno della sua ditta stessa, per esempio, che il Sig. __________ potrebbe svolgere In caso affermativo : quali (per es. lavori amministrativi, pianificazione del lavoro, visite dei cantieri, guida del furgone per portare i dipendenti, ...) entrerebbero in considerazione ? (indicare esattamente quali) In che misura e da quando ? Entrerebbe in considerazione una capacità totale ? Se si, da quando ?
Il paziente potrebbe svolgere lavori amministrativi, pianificazione lavori, in maniera completa. Visita di cantieri, guidare il furgone per portare i dipendenti con una limitazione della capacità lavorativa al 50%.
In quali altre professioni potrebbe realizzare una capacità lavorativa parziale (in che misura ?) o totale (benzinaio, fattorino, custode, ...) indicare esattamente quali .
Nelle professioni da Voi citate, l'attività lavorativa del paziente potrebbe essere ulteriormente aumentata e raggiungere anche il 100% qualora si rispettano i seguenti consigli:
Rimanere seduto per un massimo di 2 ore, quindi potersi alzare, non rimanere in piedi per più di un'ora quindi potersi sedere, evitare di portare carichi pesanti superiori ai 15 kg in maniera ripetuta, evitare lavori che necessitano la mobilizzazione frequente del rachide soprattutto in estensione - flessione e lavori che necessitino di lavorare piegato.
Procedere
Continuare con la terapia conservativa.
Prognosi
Negativa a medio lungo termine." (Doc. _)
Infine, nel rapporto 5 maggio 2001 alla Cassa malati, il dr. __________ ha sostenuto che l’assicurato è da ritenere totalmente inabile come piastrellista. Egli ha ritenuto un’inabilità al 50% in un’attività adeguata in cui l’insorgente non debba sollevare pesi maggiori di 15 chili, con condizioni ergonomiche favorevoli (doc. _).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, p. 230).
2.6. Ritornando al caso in esame, come visto al consid. 2.3, nel rapporto 25 giugno 2001 il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato può svolgere l’attuale attività lavorativa per quattro ore al giorno (doc. AI _). In un settore complementare, quale lavori di rappresentanza, l’abilità lavorativa può raggiungere anche il 70% ma non meno del 50% (“ A mio modo di vedere la migliore soluzione doveva essere ricercata in un’attività complementare nel settore (ad esempio lavori di rappresentanza) per la quale egli potrebbe essere, in funzione del mercato, abile fino al 70%, ma in ogni caso non meno del 50%”, cfr. doc. _). Per quanto concerne le caratteristiche di tale “nuova attività”, secondo il dr. __________ essa non dovrebbe comportare la permanenza prolungata in determinate posizioni (soprattutto anteroflessione), movimenti iterativi di antero e retroflessione del tronco e il sollevamento di pesi superiori a 10 kg, con possibilità di cambiare spesso posizione (doc. AI _).
Nel rapporto del 4 giugno 2001 allestito per conto della Cassa malati __________, il dr. __________ ritiene l’assicurato inabile al 100% quale piastrellista in quanto “non potrebbe riprendere tale professione poiché praticamente essa necessita di lavorare con la schiena piegata” (cfr. doc. _). Egli ha comunque sostenuto che “ il paziente potrebbe svolgere lavori amministrativi, pianificazione lavori, in maniera completa. Visita di cantieri, guidare il furgone per portare i dipendenti con una limitazione della capacità lavorativa al 50%” (cfr. doc. _). L’abilità lavorativa diverrebbe al 100% in mansioni in cui l’insorgente possa alternare la posizione da eretto a seduto, senza dover alzare ripetutamente pesi superiori di 15 kg, evitando di svolgere lavori che necessitano una posizione piegata della schiena.
Infine, con lettera 23 maggio 2002 il dr. __________, prendendo posizione in merito al citato rapporto 25 giugno 2001 del dr. __________, ha tuttavia osservato quanto segue (sottolineatura del redattore) :
" (…)
Ho preso in visione in particolare il rapporto del Prof. __________a, rapporto estremamente completo e dettagliato. La sua valutazione è fondamentalmente simile alla mia con qualche leggera differenza essenzialmente nel fatto che il Prof. __________ ritiene il paziente abile in una professione più leggera ma non in misura totale ma al 70%. Invece è d'accordo con me nel valutare che egli potrebbe svolgere lavori amministrativi, visite di cantiere, guidare il furgone in misura del 5O%. Le limitazioni funzionali sono pressa poco identiche, il Prof. __________ indica una possibilità di sollevamento massimo di 10 kg e io di 15.
Sulla base di quanto precede, la mia valutazione del 04.06.2001 può essere leggermente modificata come segue : il paziente è abile in un mestiere confacente (come da me e dal Prof. __________ descritto) in misura del 70% e non del 100%. Questa valutazione ha il merito di concordare perfettamente con quella del Prof. __________ e non dovrebbero esserci quindi ulteriori disguidi nel procedere."
(Doc. _)
2.7. Per quel che concerne il genere di attività esercitata dal ricorrente, dagli atti risulta che l’interessato lavorava presso la __________ in qualità di capo piastrellista (cfr. doc. AI _).
In data 6 agosto 2002 lo scrivente Tribunale ha chiesto al datore di lavoro di descrivere “ esattamente quale era il mansionario svolto dal succitato prima del danno alla salute (ad esempio: settore amministrativo, lavori di posa piastrelle ecc.) e di voler valutare (in percentuale) l’incidenza di ogni singola mansione rispetto all’attività lucrativa globalmente esercitata” (doc. _).
Questa la risposta del datore di lavoro datata 14 agosto 2002:
“(…) vi comunichiamo che il signor __________ svolgeva l’attività di capo piastrellista, che consisteva nell’operare unicamente sul cantiere, eseguendo la posa delle piastrelle, esecuzione della varie stuccature possibili, esecuzione dei giunti in silicone, ecc. fino a completazione del cantiere. In percentuale questa sua mansione, aveva un’incidenza del 100% rispetto alla sua attività globalmente esercitata” (doc. _).
Il TCA ha trasmesso tale risposta ai dr. __________ e __________ per una valutazione in merito alla capacità lavorativa. Il 9 settembre 2002 il dr. __________ ha ribadito di ritenere l’assicurato inabile al 100% nell’attività di piastrellista, rilevando che “ durante le precedenti visite da me effettuate, il paziente aveva ammesso di esercitare per una certa percentuale (non specificata), mansioni d’ufficio” (doc. _). Nella presa di posizione 9 ottobre 2002 il dr. __________ ha parimenti confermato il suo rapporto 25 giugno 2001, ritenendo l’assicurato abile al lavoro soltanto nella misura del 50% (doc. _).
2.8. Nel rapporto 4 giugno 2001 il dr. __________ sostiene dunque che nella precedente professione di piastrellista l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 100% (doc. _), ciò che ha ribadito con scritto 9 settembre 2002 (doc. _). Il dr. __________, invece, nella valutazione 25 giugno 2001 è dell’avviso che l’insorgente può svolgere l’attuale attività lavorativa per quattro ore al giorno (doc. _), quindi nella misura del 50% così come confermato il 9 ottobre 2002 (doc. _).
Ora, da una parte, il dr. __________, reumatologo, sottolinea che il paziente lamenta dei dolori lombari, ma soprattutto irradiazioni saltuarie alla gamba, con conseguente lieve deficit funzionale, precisando che i dolori “appaiono essenzialmente quando egli è piegato in avanti, quando rimane in piedi per mezz’ora-un’ora o quando guida la macchina dopo mezzor-un’ora”, per cui “non potrebbe riprendere tale professione poiché praticamente essa necessita di lavorare con la schiena piegata” (doc. _).
D’altra parte, il dr. __________, neurochirurgo, ha riscontrato che l’assicurato non presentava più dolori di carattere radicolare e il “deficit significativo della dorsiflessione del piede e dell’alluce era quasi completamente risolto, la deambulazione sui calcagni era possibile e simmetrica”. Egli ha quindi riscontrato che in condizione di riposo l’assicurato non presentava disturbi lombari, rilevando comunque che “in occasione di piccoli sforzi (ad esempio applicare il silicone tra le piastrelle) egli avvertiva immediatamente dolori lombari che lo obbligavano ad interrompere questa attività” (doc. _).
Circa la valutazione apparentemente contraddittoria dei due specialisti va qui rammentato che essi si occupano di due discipline diverse. Infatti, il dr. __________ è reumatologo, mentre il dr. __________ è neurochirurgo. Per determinare l'incapacità lavorativa dell'assicurato occorre pertanto procedere ad una valutazione complessiva della fattispecie.
Va inoltre ricordato che il dr. ___________ , specialista FMH in neurochirurgia, nel rapporto 14 maggio 2001 ha sostenuto un’incapacità lavorativa dell’assicurato, quale piastrellista, superiore al 50 % (cfr. doc. _), modificando il rapporto 5 maggio 2001 dove aveva invece attestato per la medesima professione un’inabilità del 100%, ridotta al 50% in attività adeguate (doc. _).
I medici, nel valutare l'incapacità lavorativa, partono inoltre dal presupposto che l'assicurato esercitava l'attività di piastrellista.
Tuttavia, in data 9 settembre 2002 il dr. __________ ha evidenziato come nelle precedenti visite l’assicurato abbia ammesso di espletare anche dei lavori d’ufficio (doc. _), questo in contrapposizione a quanto certificato dal datore di lavoro in data 14 agosto 2002 (doc. _).
Ora, dagli atti risulta che il ricorrente era capo-piastrellista con uno stipendio di fr. 94'836,30. Con un simile stipendio, considerato inoltre che l’assicurato dal 1995 ricopre la carica di socio-gerente con diritto firma individuale della __________ (cfr. estratto RC, doc. _), è quindi plausibile sostenere che oltre all’attività di posa delle piastrelle ecc. egli abbia espletato altre mansioni, ad esempio, di natura dirigenziale. Del resto nel rapporto 14 maggio 2001, quindi dopo l’insorgenza del danno alla salute, l’ispettore della cassa malati ha in particolare evidenziato che l’assicurato non “può fare lavori amministrativi” e che “ha già ceduto parte amministrativa al figlio” (doc. _). Non è quindi da escludere, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che in passato le mansioni amministrative/dirigenziali erano effettivamente di competenza del ricorrente.
Tenuto conto delle limitazioni fisiche precedentemente evidenziate, non vi sono motivi per ritenere che in simili mansioni l’assicurato presenti una riduzione di rendimento. Del resto nella valutazione 4 giugno 2001 il dr. __________ ha attestato che “ il paziente potrebbe svolgere lavori amministrativi, pianificazione lavori, in maniera completa” (cfr. doc. _).
In queste condizioni, considerato come nella specie appare verosimile ritenere che, per i motivi sopra indicati, __________, quale socio gerente della __________ si dedicasse anche a mansioni amministrative e direzionali e ciò in una misura che non può comunque ragionevolmente superare il 30% (tale percentuale, visto il genere di attività, risulta essere comunque importante; cfr. ad esempio: STCA inedita 30 agosto 2001 nella causa G.F., inc. 32.2001.7, ove un autotrasportatore indipendente dedicava l’8% del suo lavoro a compiti amministrativi; cfr. STCA inedita 19 dicembre 2000 nella causa G.C., inc. 32.2000.55, in cui l’assicurato, autista indipendente, occupava un 15% della sua professione in mansioni dirigenziali e un 5% in lavori amministrativi) questo TCA ritiene, attraverso una valutazione complessiva, che l'inabilità lavorativa di ____________ nella sua professione precedente è del 70%.
Occorre tuttavia esaminare se il ricorrente può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un’altra attività lucrativa in modo da poter ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze economiche a seguito del danno alla salute. Tale questione verrà affrontata nei considerandi che seguono.
2.9. Infatti, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa va rammentato che ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
In casu, per quel che concerne l’esigibilità in un’altra professione, gli specialisti (Dr. __________ e __________) concordano nel ritenere l’assicurato abile al 70% in quelle attività leggere che non comportano, ad esempio, movimenti di flessione del tronco ed il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 chili (cfr. doc. _).
Nel gravame l'insorgente sostiene che non vi sono simili professioni rispecchianti le succitate indicazioni mediche. Ora, il TCA ha già avuto modo di decidere che una persona che non può sollevare più di 15 Kg, non può effettuare movimenti ripetitivi e può assumere posizioni corporee monotone per la durata di 1-2 ore circa (seduto o eretto) può esercitare un'attività quale operaio generico o aiuto magazziniere o nel settore della vendita (STCA del 21 gennaio 2001, 36.00.134).
La valutazione di un’inabilità del 50% in attività leggere espressa dal curante dr. __________ nel suo rapporto 14 maggio 2001 non può essere seguita poiché non trova alcuna conferma nei suindicati due referti specialistici (cfr. doc. AI _). Non concludenti sono anche gli ulteriori certificati stesi dal medico curante, essendo scarni, non motivati e indicanti in maniera generica un’incapacità del 100% (doc. AI _). Circa le certificazioni del dr. __________, va rammentato che se nel rapporto 14 maggio 2001 lo specialista in neurochirurgia ha sostenuto un’incapacità lavorativa dell’assicurato, quale piastrellista, superiore del 50 % (cfr. doc. _), diversi giorni prima nel rapporto 5 maggio 2001 egli ha invece attestato per la medesima professione un’inabilità del 100%, ridotta al 50% in attività adeguate (doc. _).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione per l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Pertanto, il tipo d'attività ritenuta esigibile dal profilo medico rientra senz'altro nella categoria delle attività leggere non qualificate e questo, visti i referti dei dr. __________ e __________, in misura del 70%.
2.10. Procedendo dunque al raffronto dei redditi secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), per quel che concerne il reddito da valido, nell’attestato del datore di lavoro 6 giugno 2001 si evince che senza il danno alla salute nel 2001 l’assicurato avrebbe percepito fr. 94'836,30 (cfr. doc. AI _).
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Il menzionato importo deve essere adeguato al 2001, anno in cui è stata emessa la decisione contestata. Infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50498 x 1902 : 1856). Partendo da un salario rivalutato di fr. 51’750.--, ritenuta un’esigibilità del 70%, si giunge ad un importo di fr. 36'225.--Ammettendo una riduzione del 15%, vista l’età dell’assicurato e l’importanza delle limitazione funzionali, il reddito ipotetico risulta essere di fr. 30'791,25. Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello di fr. 94'836,30.--, corrispondente al reddito da valido, emerge un’incapacità al guadagno del 67, 53% (94’837 – 30'791,25 x 100 : 94’837).
In conclusione, considerando la capacità residua poichè il grado di invalidità è superiore al 66 2/3 %, l'assicurato ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.
Il diritto alla rendita intera decorre dal 1° aprile 2001, dopo un anno di incapacità lavorativa - nell'attività intrapresa di piastrellista - media superiore al 66 2/3 %, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, cfr. consid. 2.9, cfr. anche doc. AI _.
Visto l’esito del ricorso, l’insorgente, rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento di fr. 1'500.— a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto. § La decisone contestata è annullata. §§ __________ ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2001.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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