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Numero d'incarto:
32.2002.125
Data decisione, Autorità:
18.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00125
rg/fz
Lugano
18 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 23 settembre 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12.8.02 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 2 ottobre 2002
con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti
economici, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti
per un complemento istruttorio (V);
richiamato lo scritto 13 maggio 2002 con
cui il rappresentante della ricorrente dichiara di aderire alla proposta
formulata dall'UAI (VII) e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili ( (V);
atteso che l'accordo intervenuto tra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
§) gli
atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo
intercorso fra le parti.
§)
l'Ufficio AI verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili
fr. 1'000.--, ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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