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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.124
Data decisione, Autorità:
09.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.124
Lugano
9 luglio 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.120
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di
sfratto 25 maggio 2004 da
__________, Muralto
rappr. da RAPP1 Immobiliare e Fiduciaria,
contro
APPE1
e
APPE2
che il Pretore, con decreto 24 giugno 2004, ha accolto
ordinando ai convenuti di sgomberare immediatamente l'appartamento al II°
piano, interno n. 5, dello stabile sito in via __________ __________ 1 a
__________.
Appellanti i convenuti i quali, con scritto 1 luglio
2004, chiedono "l'effetto sospensivo della decisione, in quanto stiamo
avendo difficoltà a trovare un nuovo appartamento".
Letti ed esaminati gli atti dell'incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che il decreto di sfratto trova giustificazione nella disdetta 11
febbraio 2004, data dagli inquilini , con effetto 31 marzo 2004 e accettata
dagli istanti, del contratto di locazione stipulato il 17 aprile 2001 e
riguardante l'appartamento al II° piano, interno n. 5, dello stabile sito in
via __________ __________ 1 a __________;
che con
l'appello i convenuti non contestano la decisione di sfratto del Pretore ma, in
definitiva, chiedono una proroga del termine per uscire dall'appartamento
trovando difficoltà nella ricerca di una nuova sistemazione;
che il
differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra
legislazione ed il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura
meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 508
m. 9);
che,
eventualmente, spetta all'autorità d'esecuzione dello sfratto la possibilità di
concedere un termine di moratoria di breve durata sempre che ciò sia
giustificato da elementari ragioni di umanità (Droit du bail, 1991 n.
29), ciò che non appare nel caso concreto avendo, del resto, gli inquilini
rescisso il contratto ed avendo potuto continuare ad occupare l'appartamento
per alcuni mesi dopo la scadenza del contratto;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L'appello 1 luglio 2004 di __________ e __________ APPE1 è
respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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