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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.158
Data decisione, Autorità:
17.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.158/pg
9213/202
Bellinzona
17
maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 5 maggio 2004 presentato da
contro
la decisione 16 aprile 2004 emessa
da ___________
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 3 maggio 2004, ma spedito il 5 maggio 2004, __________ __________
__________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 aprile 2004 con cui
___________ gli ha inflitto una
multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di
fr. 10, per aver posteggiato il veicolo __________ fuori dai posti delimitati.
B. Si
rileva che contro la menzionata decisione il ricorrente aveva la facoltà di
interporre ricorso alla Pretura penale, così come indicato in calce alla
stessa.
La
decisione è stata notificata all'insorgente il 19 aprile 2004; ne consegue che
il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi
degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 4 maggio 2004.
Pertanto
il ricorso, inoltrato in data 5 maggio 2004, è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 maggio 2004 inoltrato da __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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