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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.133
Data decisione, Autorità:
16.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.133/pg
8103/210
Bellinzona
16
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 aprile 2004 presentato da
____________ SA, ____________ -____________,
contro
la decisione
26 marzo 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
-
La Sezione della
circolazione con decisione 26 marzo 2004 ha inflitto alla ____________ SA
una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di
fr. 10.-, per aver guidato il veicolo ____________ non osservando il
segnale "zona pedonale".
-
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
-
In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la ____________ SA,
come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
- Di conseguenza il
ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del
gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex
novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2004 è
accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° /__ del ____________ 2004
emessa dalla sezione della circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Sezione della circolazione,
,
____________ SA, ____________ -,
Il presidente:
Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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