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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2004.17
Data decisione, Autorità: 27.02.2004, PRPEN
Incarto n. 10.2004.17 ROC/MAM DA 3901/2003
Bellinzona 27 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
___________ __________, __________ difesa da: avv. __________ __________, ____________
prevenuta colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per ripetuta entrata illegale
per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico di __________ nel corso dell'estate 2002 e in data 17 luglio 2003 priva di certificati validi di legittimazione;
e per ripetuto soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente a __________ e __________ dall'estate 2002 al dicembre 2002 e dal 17 luglio 2003 al 21 novembre 2003 priva di certificati validi di legittimazione nonché svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
richiamati gli art. 41 cifra 1 e 55 CPS;
perseguito con decreto d'accusa no. / del __________ 2003 del Sostituto Procuratore Pubblico, Marisa Alfier che propone la condanna della prevenuta
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di
3 (tre) anni (art. 55 CPS).
fr. 25.--.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
__________ 2003;
indetto il pedissequo dibattimento 27 febbraio 2004, al quale hanno partecipato
il Sostituto Procuratore Pubblico Marisa Alfier, __________ e il difensore, lic. jur.
__________, __________,
osservato che, preliminarmente, il difensore ha postulato, in applicazione dell’art. 229 cpv. 1 e 3 CPP,l’autorizzazione dell’accusata a non presenziare al dibattimento, sulla base di preminenti ragioni, segnatamente il fatto che l’accusata, ora all’estero, analfabeta e priva di ogni e qualsiasi mezzo economico, non avrebbe già solo per questi motivi, richiesto né ottenuto dalle competenti preposte Autorità lo specifico salvacondotto per entrare su suolo elvetico ai fini di presenziare al presente dibattimento;
che il Sostituto Procuratore Pubblico non si oppone alla predetta richiesta della difesa di cui ai disposti degli artt. 229 cpv. 1 e 3 CPP;
che, stante quanto precede, e considerato l’accordo fra le parti, il Giudice
ha ammesso la richiesta della difesa, dispensando pedissequamente, la
prevenuta dall’obbligo di presenziare al presente dibattimento, in applicazione
dei predetti disposti di legge;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale, nella propria requisitoria, ha chiesto
la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentito il difensore, che ha ammesso la fattispecie oggettiva e soggettiva del reato
imputato alla prevenuta, postulando comunque una massiccia riduzione della
pena privativa della libertà personale ex art. 63 CPS e l’annullamento della
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero ex art. 55 CPS,
e, subordinatamente, la sospensione condizionale della stessa.
posti a giudizio i seguenti quesiti:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri,
1.1. per ripetuta entrata illegale
per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico di __________ nel corso dell'estate 2002 e in data 17 luglio 2003 priva di certificati validi di legittimazione;
1.2. e per ripetuto soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente a __________ e __________ dall'estate 2002 al dicembre 2002 e dal 17 luglio 2003 al 21 novembre 2003 priva di certificati validi di legittimazione nonché svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
esserle inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
pronunciata la pena accessoria della espulsione dal territorio svizzero e per
quale lasso di tempo (art. 55 CPS).
concessa la sospensione condizionale della pena principale e per quale
lasso di tempo.
sospensione condizionale della pena accessoria e per quale lasso di tempo.
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 23 cpv. 1 LDDS, 41 cifra 1 e 55 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, 229 CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti;
dichiara __________, fu __________ __________ e fu __________ __________ nata __________, nata a __________ il .1981, cittadina ecuadoriana, residente a __________ __________ (), Via __________ __________, nubile, venditrice;
colpevole di
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per ripetuta entrata illegale
per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico di __________ nel corso dell'estate 2002 e in data 17 luglio 2003 priva di certificati validi di legittimazione;
e per ripetuto soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmene a __________ e __________ dall'estate 2002 al dicembre 2002 e dal 17 luglio 2003 al 21 novembre 2003 priva di certificati validi di legittimazione nonché svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
di conseguenza
condanna __________, fu __________ __________ e fu __________ __________ nata __________, nata a __________ il .1981, cittadina ecuadoriana, residente a __________ __________ __________ (), Via __________ __________, nubile, venditrice;
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di
3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Fr. 125.--.
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________ Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________, Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, __________ Ufficio federale dell’Immigrazione, dell’Integrazione e dell’Emigrazione, __________ Ministero Pubblico della Confederazione, __________
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ___________
Fr. 125.-- tassa di giustizia
Fr. 125.-- spese giudiziarie
fr. 250.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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