AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.13
Data decisione, Autorità:
10.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.13/pg
35547/009
Bellinzona
10
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 20 gennaio 2004 presentato da
__________ _________,
contro
la decisione 19 dicembre 2003
emessa da __________
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Il
20 gennaio 2004 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
19 dicembre 2003 con cui __________ gli ha inflitto una multa di fr. 50.-,
oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso dal competente giudice
di pace.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 23
dicembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione
del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 7
gennaio 2004.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 gennaio 2004 inoltrato da _________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster