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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.10
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.10/pg
33542/002
Bellinzona
9
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 9 gennaio 2004 presentato da
contro
la decisione 5 dicembre 2003
emessa da ______________
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 2 gennaio 2004, ma spedito in data 9 gennaio 2004, __________
__________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 5 dicembre 2003 con cui
_________ _______ gli ha inflitto
una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di
fr. 30.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo articolato __________
__________ / __________, un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente
della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di
dosaggio.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 10
dicembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr,
scadeva il 25 dicembre 2003; ritenuto che tale giorno, come il seguente, era
festivo e che i giorni 27 e 28 dicembre erano sabato e domenica, il termine per
per la presentazione del ricorso è scaduto effettivamente il 29 dicembre 2003.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 gennaio 2004 inoltrato da ________ ___________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
_____________, __________
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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