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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.9
Data decisione, Autorità:
13.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.9/pg
35123/008
Bellinzona
13
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso __________ __________ 2004 presentato da
(rappresentata __________
__________)
contro
la decisione __________ __________
2003 emessa __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. L'
__________ __________ 2004 __________ __________ -__________ ha inoltrato
ricorso contro la decisione __________ __________ 2003 con cui __________ le
ha inflitto una multa di fr.50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le
spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare
il veicolo __________ __________, di un fondo privato debitamente segnalato con
apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il
____________________ 2003 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni
per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5
LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso __________ __________ 2004 inoltrato da _________ è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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