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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.423
Data decisione, Autorità:
26.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.423/pg
33181/009
Bellinzona
26
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 20 dicembre 2003 presentato da
contro
la decisione __________ __________
2003 emessa __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Con
lettera __________ __________ 2003, ma inoltrata il __________ __________ 2003,
__________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione __________
__________ 2003 con cui __________ gli ha inflitto una multa di fr.50.-, oltre
la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace.
B. Si
rileva che la menzionata decisione, intimata il ____________________ 2003, è stata
notificata al ricorrente il ______________________________ 2003; ne consegue
che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai
sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, scadeva il 16 dicembre 2003.
Pertanto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso ____________________ 2003 inoltrato da _________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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