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Numero d'incarto:
30.2003.382
Data decisione, Autorità:
17.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.382/pg
30027/090
Bellinzona
17
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 10 novembre 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione 17 ottobre 2003
emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
10 novembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
17 ottobre 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 250.-, oltre a fr. 60.- di
tassa di giustizia e fr. 20.- di spese, per non aver osservato un segnale luminoso
alla guida della vettura __________.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 20
ottobre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto infruttuosamente.
Pertanto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 novembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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