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Numero d'incarto:
30.2003.364
Data decisione, Autorità:
07.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.364/pg
03
804/103
Bellinzona
7
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 24 ottobre 2003 presentato da
contro
la decisione 29 agosto 2003 emessa
da ___________
letti
ed esaminati gli atti.
considerato in
fatto ed in diritto
-
Con
scritto 24 ottobre 2003, ma inoltrato in data 3 novembre 2003, __________
__________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 29 agosto 2003 con cui
__________ gli ha inflitto una
multa di fr. 250.-, oltra la tassa di giustizia di fr. 60 e le spese di fr.
20.-.
-
In
data 4 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Si
rileva che il menzionato scritto di questa Autorità è stato notificato al
ricorrente il 6 novembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 5
giorni è scaduto infruttuosamente l'11 novembre 2003.
Pertanto
lo scritto con la decisione impugnata prodotto in data 13 novembre 2003 è
tardivo e di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
- Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 24 ottobre 2003 inoltrato da è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il giudice: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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