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Numero d'incarto:
30.2003.345
Data decisione, Autorità:
18.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.345/pg
29319/007
Bellinzona
18
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con per
statuire sul ricorso 15 ottobre 2003 presentato da
___________ ___________, ___________,
contro
la decisione
29319/007 del 10 ottobre 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, ___________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, ___________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 10 ottobre
2003 la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
40.-, oltre a fr. 20.- di tasse e fr. 10.- di spese, per aver posteggiato il
veicolo __________ in zona rossa;
che in data 27 ottobre
2003 la polizia della città di ___________ nel proprio rapporto di controsservazioni
propone di abbandonare il procedimento contravvenzionale menzionato, siccome
viziato da errore;
che la Sezione della
circolazione con lettera 4 novembre 2003 si astiene dal formulare osservazioni;
che alla luce di quanto sopra
il ricorso va pertanto accolto e la decisione annullata con la conseguenza che
non si prelevano né tasse né spese;
per questi motivi visti gli artt. 3, 27, 90 cifra 1 LCStr,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 15 ottobre 2003 di
___________ ___________, ___________,è accolto .
Di conseguenza è annullata la
decisione n°__________ /__________ del __________ 2003
emessa dal Dipartimento delle Istituzioni.
-
Non si prelevano né
tasse, né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________,
___________ ___________, ___________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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