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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.309
Data decisione, Autorità:
13.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.309/pg
25680/001
Bellinzona
13
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 9 settembre 2003 presentato da
__________ __________,
contro
la decisione 22 agosto 2003 emessa
da _____________
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Il
9 settembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
22 agosto 2003 con cui _______ _____________
gli ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di
fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________
impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani
libere".
B. Giusta
l'art. 4 cpv. 2 lett.c LPContr il ricorso deve contenere una breve motivazione.
Secondo il principio di cui all'art. 6 LPContr, i ricorsi che non adempiono i
requisiti di legge vanno rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio.
Con
lettera raccomandata intimata il 16 settembre 2003 questa Autorità fissava al
ricorrente un termine perentorio di 10 giorni per motivare il gravame
conformemente alle disposizioni di legge vigenti, con la comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso; di conseguenza il
ricorso in esame deve essere dichiarato irricevibile.
D. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 settembre 2003 inoltrato da _____ ___________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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