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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.528
Data decisione, Autorità: 12.09.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.528/KRM DA 2592/2003
Bellinzona 12 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, .1975, di __________ e __________ n. , nato a __________ /, attinente di __________ /, domiciliato a __________, celibe, elettromeccanico
siccome
ritenuto colpevole di delitto contro la LF sul servizio civile sostitutivo;
fatti avvenuti a Vezia il 21 febbraio 2003;
reato previsto dall'art. 72 cpv. 1 LSC;
e meglio come al decreto di accusa n. / del __________ 2003 del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione (da espiare).
Al pagamento della tassa giudiziaria di fr. 100.- e alle spese di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta in data 1° settembre 2003 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 31 luglio 2003 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che il 4 agosto 2003 la posta di __________ non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 11 agosto 2003;
che il 13 agosto 2003 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 18 agosto 2003;
che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 12 agosto 2003;
che detto termine scadeva il 26 agosto 2003 (peraltro 6 giorni dopo il ricevimento del decreto per posta B, come ammesso dall'accusato stesso nel suo atto di opposizione);
che pertanto l'opposizione 1° settembre 2003 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia 1. L'opposizione al DA n. __________/__________è irricevibile.
Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
__________, __________ Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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