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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.294
Data decisione, Autorità:
22.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.294/pg
03140/504
Bellinzona
22
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 8 settembre 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione 25 luglio 2003 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. L'
8 settembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
25 luglio 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha inflitto una multa di fr.
1000.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 40.-, per
violazione della Legge sugli esercizi pubblici.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata spedita alla ricorrente, per sua
stessa ammissione, il 25 luglio 2003; ne consegue che il termine perentorio di
15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7
cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente; nulla muta al riguardo la
giustificazione addotta dalla ricorrente con ricorso 8 settembre 2003.
Pertanto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 settembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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