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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.281
Data decisione, Autorità: 12.12.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.281/KRM 401 03 102
Bellinzona 12 dicembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da
_________, domiciliato a _________, Via _________ _________, patr. da: Avv. _________ _________, _________,
contro
la decisione _________ 2003 n ()_________ /_________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni _________ _________ 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
sentite le parti il _________ 2003;
considerato in fatto ed in diritto
"quale gestore del ristorante _________, _________, ha consentito che, dal ..2002 Al . ..2002, il citato esercizio pubblico rimanesse aperto malgrado l'assenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione dell'Ufficio permessi.
Inoltre - presso il medesimo ritrovo - messo in funzione un nuovo locale d'esercizio (veranda coperta), sprovvisto della necessaria autorizzazione dell'Ufficio permessi."
La contravvenzione è stata inflitta in applicazione degli art. 3, 4, 28 e 66 Lespubb; 78 e 79 RLespubb.
Ha pure contestato la contravvenzione per quanto concerne la veranda, perché la stessa sarebbe già stata esistente al momento della conclusione del contratto di locazione sottoscritto il _________ 2000 e non si tratterebbe di una struttura fissa (non sarebbe una veranda coperta, ma un gazebo).
Inoltre sottolinea che la questione attiene alla struttura dell'immobile e concernerebbe quindi la patente rilasciata la proprietario e non al gestore.
Per quanto concerne la veranda rileva che il gerente è obbligato, in caso di cambiamenti strutturali inerenti l'esercizio pubblico, a richiedere le relative autorizzazioni presso le autorità competenti.
Ciò significa che tutte le modifiche relative alla conduzione di un esercizio pubblico devono essere autorizzate dalla competente autorità dipartimentale: per ottenere la nuova gestione oppure gerenza occorre una nuova autorizzazione a gestire. Di conseguenza, solo ed unicamente quando l'Ufficio dei permessi, esaminata la candidatura del nuovo gerente si pronunci sulla sua idoneità ad assumere tale carica rilasciando una nuova autorizzazione in tale senso, il nuovo gerente è autorizzato ad iniziare la propria attività.
In concreto questa norma non è stata rispettata, perché il nuovo gerente ha iniziato a lavorare allorché il gestore non era ancora in possesso della nuova autorizzazione.
Ne discende che su questo punto il ricorso è infondato.
Neppure durante l'audizione del _________ 2003 è stato possibile fare chiarezza su tale aspetto.
In queste circostanze, permanendo un ragionevole dubbio, non si può concludere che ci si trovi di fronte ad un cambiamento strutturale che obbligava il gestore a richiedere un'autorizzazione.
Su questo punto il ricorso deve essere accolto.
per questi motivi visti gli art. 66 Lespubb; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 di _________ _________, _________, è parzialmente accolto.
La multa di cui al decreto n. ()_________ /_________ della Sezione dei permessi e dell'immigrazione è ridotta a fr. 250.-, la tassa di giustizia a fr. 60.- e le spese a fr. 20.-.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese per questa decisione.
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, _________ _________, _________, Avv. _________ _________, _________,
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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