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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2003.9
Data decisione, Autorità: 30.07.2003, PRPEN
Incarto n. 50.2003.9/fc DA 792/2003
Bellinzona 30 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire nella procedura penale avviata con istanza 21 luglio 2003 da
__________ __________ e __________ __________ /__________ (__________) il __________.1976, cittadina brasiliana, residente a __________ in __________, operaia, coniugata
mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. / del __________ 2002, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni 25 luglio 2003 il Procuratore generale Bruno Balestra si è rimesso al giudizio di questo giudice, non senza rilevare che l'istante dopo il decreto d'accusa citato è stata oggetto di altri due decreti d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decreto di accusa 31 luglio 2002 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________ __________ e __________ è stata dichiarata colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di esercizio illecito della prostituzione ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni (cfr. act 1);
che questo decreto d'accusa le è stato regolarmente notificato e tradotto nella sua lingua materna da un interprete (cfr. act. 2);
che ciononostante l'istante è rientrata in Svizzera a metà ottobre dello stesso anno ed ha esercitato illecitamente la prostituzione sino al 5 novembre 2002, venendo condannata con decreto di accusa n. / del __________ 2002 ad una pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalemente per un periodo di prova di 3 anni;
che in dispregio di questa nuova condanna e del precedente decreto di accusa la signora __________ è rimasta in Svizzera dal 7 dicembre 2002 al 26 febbraio 2003, esercitando la prostituzione a __________ per un periodo imprecisato e a __________ dal 1 al 8 febbraio 2003: per questi fatti è stato emanato a suo carico un ulteriore decreto di accusa n. / del __________ 2003 mediante il quale è stata condannata alla pena di 40 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
che l'istante chiede ora la revoca dell'espulsione a causa di matrimonio, contratto a __________ (__________) il 20 maggio 2003, con il signor __________ di __________;
che da una verifica risulta che il matrimonio non è ancora stato confermato in Svizzera;
che agli atti non vi sono elementi che diano sufficiente certezza che il matrimonio sia stato contratto con la reale volontà di formare una famiglia in Svizzera;
che per contro dal comportamento della signora __________ si evince una sua particolare refrattarietà al rispetto delle leggi e dell'ordine pubblico;
che pertanto la questione del ricongiungimento famigliare appare del tutto secondaria rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;
che l'istanza deve così essere respinta;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia
L'istanza è respinta.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________, __________, __________ __________, c/o __________, Via __________, __________, __________, Via __________, __________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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