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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.252
Data decisione, Autorità:
05.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.252/pg
03
766/109
Bellinzona
5
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 23 luglio 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione
..2003 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
23 luglio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa, a quanto sembra, di fr. 600.-
oltre che fr. 200.- di tassa di giustizia e un importo imprecisato di spese,
per una violazione non meglio precisata;
-
In
data 25 luglio 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di
conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 luglio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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