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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.219
Data decisione, Autorità:
05.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.219/pg
701/190
Bellinzona
5
novembre 2003
Stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 18 giugno 2003 presentato da
__________ __________, __________,
rappr. da: Casinò __________ SA, __________,
contro
la decisione 13 giugno 2003 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
rilevato che
lo scritto 18 giugno 2003 della Casinò __________ SA è stato trasmesso in data
24 giugno 2003 alla scrivente autorità dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione per ragioni di competenza, in quanto era stato considerato un
ricorso nei confronti della decisione 13 giugno 2003 emessa nei confronti di
__________ __________;
che
in data 27 giugno 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
comunicato a questa autorità che l'invio 24 giugno 2003 doveva essere
considerato come non avvenuto;
che
di conseguenza lo scritto 18 giugno 2003 non è un ricorso avverso la decisione
13 giugno 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione nei
confronti di __________ __________;
decreta: 1. Il
ricorso 18 giugno 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è stralciato dai
ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
__________, __________,
Casinò
__________ SA, __________
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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