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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.211
Data decisione, Autorità:
31.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.211/pg
653/104
Bellinzona
31
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 12 giugno 2003 presentato
contro
la decisione __________ 2003 n°
/ emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
__________,
nei confronti di
__________ __________, domiciliata a __________,
__________ __________,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
A. Il
12 giugno 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 6
giugno 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a
__________ __________ una multa di fr. 20.-, oltre che fr. 20.- di tassa di
giustizia e fr. 10.- di spese, per non aver notificato, entro il termine
previsto dalla legge, la cessazione del rapporto di impiego di un dipendente
straniero.
B. In
data 23 giugno 2003 questa Autorità ha chiesto allo scrivente di trasmettere,
entro il termine perentorio di 5 giorni, la procura mediante la quale poteva
ricorrere a nome e per conto del contravventore, con la comminatoria che,
trascorso infruttoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
C. Il
termine indicato è scaduto infruttuosamente e di conseguenza il ricorso è
irricevibile.
D. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 giugno 2003 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico di __________
__________.
-
Intimazione
a:
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
__________, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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