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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2003.12
Data decisione, Autorità: 04.07.2003, PRPEN
Incarto n. 50.2003.12/KRM DAP 2618/2001
Bellinzona 4 luglio 2003
Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 9 maggio 2003 da
mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto d'accusa n. 2618/2001 del 26 novembre 2001, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni 12 giugno 2003 il Procuratore pubblico __________ ha formulato preavviso negativo alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decreto di accusa 26 novembre 2001 del Procuratore pubblico __________, __________ è stato dichiarato colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato ad una pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare;
che con l'istanza che qui ci occupa è chiesta la revoca dell'espulsione;
che l'istante afferma di aver contratto matrimonio a Ginevra con una connazionale il 18 novembre 2002 e che essendo sua intenzione chiedere un'autorizzazione di soggiorno è necessario revocare l'espulsione;
che dagli atti risulta che nel novembre 2001 il condannato, anziché lasciare il nostro paese, si è trasferito tranquillamente nel Canton Ginevra, dove risiede da allora;
che il mancato ossequio della sentenza denota una particolare refrattarietà al rispetto della legge e dell'ordine pubblico;
che siffatto comportamento non merita protezione;
che nulla modifica il fatto che egli si sia sposato con una connazionale che beneficerebbe, a suo dire, del permesso C, poiché il matrimonio è avvenuto, come ha rilevato il Procuratore pubblico, dopo la decisione e mentre soggiornava illegalmente in Svizzera (a questo proposito si osserva che contro la decisione penale di espulsione cresciuta in giudicato non è dato ricorso come invece sembrerebbe affermare il condannato nell'istanza);
che pertanto, la questione della formalizzazione del ricongiungimento famigliare appare del tutto secondaria rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;
che l'istanza deve così essere respinta;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico del richiedente.
Intimazione:
Procuratore pubblico __________
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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