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Numero d'incarto:
30.2003.206
Data decisione, Autorità:
24.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.206/pg
Bellinzona
24
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 11 giugno 2003 presentato da
SA, __________
contro
la decisione 28 maggio 2003 emessa
dall'Ufficio del veterinario cantonale, __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. L'11
giugno 2003 la __________ SA ha inoltrato ricorso contro la decisione 28 maggio
2003 con cui l'Ufficio del veterinario cantonale ha inflitto a __________
__________, amministratore della __________ SA, __________, una multa di fr.
300 .- , oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20 .-.
B. In
data 24 giugno 2003 questa Autorità ha chiesto alla scrivente di trasmettere,
entro il termine perentorio di 5 giorni, la procura mediante la quale poteva
ricorrere a nome e per conto del contravventore, rispettivamente che il ricorso
fosse firmato in modo comprensibile da una persona avente diritto di firma con
la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile.
C. Il
termine indicato è scaduto infruttuosamente e di conseguenza il ricorso è
irricevibile.
D. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 11 giugno 2003 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico di __________
__________, amm. __________ SA, __________,
-
Intimazione
a:
__________, amm. __________ SA, __________,
Ufficio
del __________, __________
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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