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Numero d'incarto:
10.2003.385
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto n.
10.2003.385
DA 1753/2003
Bellinzona,
4 marzo 2004
Decreto
di stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
Richiamata l'opposizione 29
maggio 2003 di
__________ ,
difeso da: __________
interposta al decreto
d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
preso atto del ritiro:
della querela 7 gennaio 2002 della parte lesa, Signor __________
__________, __________, con scritto 24 settembre 2003;
della querela contro ignoti datata 5 novembre 2001 de La
__________ Svizzera, rappresentata da Sicurezza __________ __________
__________, a sua volta rappresentata da __________ __________, __________1963,
con documento 3 novembre 2003;
della querela 20 novembre 2002 di __________ __________,
__________, in rappresentanza della __________ SA, __________, con scritto 18
novembre 2003;
della querela 5 novembre 2002 del Signor __________ __________,
, in rappresentanza della comproprietà “ – ____________________
– Sergio __________ ”, con documento 20 novembre 2003;
della querela 16 maggio 2002 della società Centro Sportivo di
__________ SA, __________, con lettera del 5 dicembre 2003;
di tutte le querele contro ignoti e rivelatesi connesse alla
condotta di __________ da parte delle __________, con scritto 17 dicembre 2003;
della querela 7 febbraio 2002 del Signor __________, __________,
con documento 23 dicembre 2003;
considerato che ogni querelante può desistere
dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza del giudice di prima
istanza (art. 31 cpv. 1 CPS), e che il reato di danneggiamento è un reato a
querela di parte (art. 144 CPS);
ritenuto che nel caso concreto tutte le
parti civili, nonché la parte lesa __________ __________, hanno dichiarato
esplicitamente di desistere dalla loro querela;
considerato che, di conseguenza, il
procedimento penale in parola diviene privo di oggetto in difetto di un
imprescindibile presupposto processuale (cfr. Jörg Rehberg, Andreas Donatsch,
Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 328);
visti gli art. 31 cpv. 1 e 144 cpv.
1 CP e, sulle spese, l’art. 9 cpv. 3 e cpv. 5 CPP;
decreta: 1. Il procedimento
penale è stralciato dai ruoli.
L'incarto è ritornato al per
quanto di sua competenza.
-
Non si prelevano tasse
e spese.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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