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Numero d'incarto:
30.2003.196
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.196/KRM
Bellinzona
4
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire sul ricorso 2 giugno 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________,
Contro
la decisione 23 maggio 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti.
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
30 maggio 2003 __________, ha inoltrato ricorso contro la decisione 23 maggio
2003 con cui la Sezione della circolazione
ha risolto l'abbandono del procedimento contravvenzionale avviato nei
suoi confronti per fatti accertati il 16 ottobre 2002.
-
Lo
scopo del ricorso è quello di far rivalutare da altra autorità la decisione.
In
concreto, trattandosi dell'abbandono del procedimento contravvenzionale, una
riconsiderazione potrebbe solo comportare il riconoscimento della necessità di
multare il ricorrente.
- Una
persona non può decidere di automultarsi, perché la pretesa punitiva appartiene
allo Stato.
Ne
segue che il signor __________ non ha alcun interesse legittimo a ricorrere.
- Vista
la particolarità della fattispecie e l'imperizia del ricorrente si può prescindere
in via eccezionale dal prelevare tasse e spese.
per questi
motivi, visti gli art. 4 e 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 maggio 2003 è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, __________,
__________,
via __________, __________
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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