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Numero d'incarto:
10.2003.358
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.358/rol
DA
1652/2003
Bellinzona
26
maggio 2003
Decisione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Laura Rossini
per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1983, di __________, nato a
__________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________
__________, celibe,
siccome
ritenuto
colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti
avvenuti dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a
__________ e __________;
reato
previsto dall' art. 51 LTP;
e meglio come
al decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, per cui fu proposta la condanna
Alla multa di fr. 100.--.
Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 103.40, a
titolo di risarcimento.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 20 maggio 2003 dall'accusato;
considerato
che dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________
ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 103.40,
di cui all'invito 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico;
visto
quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il
signor __________
pronuncia: 1. Il
DA 1652/2003 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti
di __________ __________ per i fatti avvenuti dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo
2003 a __________ e __________
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
__________, Viale __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
__________,
__________, __________ __________, __________,
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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