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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.286
Data decisione, Autorità: 11.06.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.286/fc DA 1113/2003
Bellinzona 11 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
__________ __________, __________.1955, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________ di __________, Via __________. __________, separato, pensionato
prevenuto colpevole di furto d'uso,
per avere, a __________ il 31 marzo 2003 sottratto il veicolo __________ __________ con targhe __________ di proprietà di __________ per farne uso, venendo fino a __________;
infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrato in data 15 marzo 2003, dal valico ferroviario di __________, illegalmente in __________, siccome provvisto unicamente di una carta d'identità italiana no. __________ non valida come documento di espatrio, soggiornando a __________ fino al 31 marzo 2003;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, dal 15 marzo 2003 al 1° aprile 2003, a __________, ed in altre località non precisate, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;;
reati previsti dagli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2003 dalla parte civile, limitatamente alle sue pretese;
indetto il dibattimento 11 giugno 2003, al quale l'accusato è stato autorizzato, con ordinanza 9 maggio 2003, a non presenziare in applicazione dell'art. 229 CP, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa e la parte civile, benché regolarmente citata, non è comparsa;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LS ; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
Se deve essere accolta la pretesa di parte civile che chiede il risarcimento di fr. 650.-.
Sulle spese.
rinvia la parte civile al competente foro per le sue pretese.
carica le spese di questa procedura di fr. 50.- alla parte civile.
Intimazione a:
__________, Via __________ __________, __________ __________, Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________, __________, __________ __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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