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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.124
Data decisione, Autorità:
08.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.124/pg
341/102
Bellinzona
8
maggio 2003
Stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 31 marzo 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione 28 marzo 2003 emessa
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti.
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
31 marzo 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 28
marzo 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto ad
__________ __________ una multa di fr. 50.- oltre che fr. 20.- di tassa di
giustizia e fr. 10.- di spese per non aver notificato, entro il termine
previsto dalla legge, la cessazione del rapporto di impiego di un dipendente
straniero .
B. In
data 7 aprile questa autorità ha scritto al destinatario della
contravvenzione di trasmettere, entro il 24 aprile 2003, la procura mediante la
quale conferiva alla signora __________ mandato di rappresentarlo; dal momento
che il termine indicato è scaduto infruttuosamente il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli art. 1 e seg. LPContr,
decreta: 1. Il
ricorso 31 marzo 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico di
Alessandro Intimi.
-
Intimazione
a:
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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