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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.230
Data decisione, Autorità: 11.04.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.230/DEM DA 860/2003
Bellinzona 11 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, ____________________________.1961, di __________ e fu __________ n. , nato a __________ /, attinente di __________ __________ /________, domiciliato a __________, __________ __________ __________, celibe, metalcostruttore difeso da: Avv. __________, __________,
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.33 – max. 1.69 grammi per mille).
Reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 18 gennaio 2003;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA / del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico in data 5 novembre 2001;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 marzo 2003;
indetto il dibattimento in data odierna, 11 aprile 2003, al quale
sono presenti:
accusato, __________ __________, __________ difensore, Avv. __________ __________, __________
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
sentito il difensore, il quale ritiene che la pena indicata nel decreto d'accusa non sia adeguata rispetto agli antecedenti dell'accusato, così come l'importo della multa che ritiene del tutto sproporzionato.
Chiede che la pena detentiva sia ridotta ad al massimo 15-20 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova massimo di 2 anni.
Chiede altresì che si rinunci alla condanna del prevenuto ad una multa, tenuto conto della sua precaria situazione finanziaria, ma comunque che la stessa venga ridotta congruamente, ritenuto un massimo di fr. 300.-.
Il difensore si oppone inoltre recisamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.È __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e meglio come al DA __________/__________del __________ 2003?
2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?
3.In caso di condanna, può __________ __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4.Deve essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di tre giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 5 novembre 2001?
5.Il giudizio su tassa e spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91. cpv. 1 LCStr; 41, 63 CPS, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti no. 1 e 3, negativamente al quesito no. 4;
dichiara __________ __________,
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti a __________ il 18 gennaio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________, __________3.1961 di __________ e fu __________ n. , attinente di __________ __________ /, __________, celibe,
alla pena di 25 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
alla multa di fr. 500.-;
non revoca la sospensione condizionale della pena di tre giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 5 novembre 2001, ma il periodo di prova è prolungato di un anno;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito la pena sarà commutata in arresto.
dichiara la sentenza è definitiva
Intimazione a:
__________, __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 500.00 multa
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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