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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.195
Data decisione, Autorità: 08.04.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.195/CEG DA 596/2003
Bellinzona 8 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1963, di __________ e __________ n. , nato a __________ /, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________, celibe, impiegato magazziniere in malattia
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai danni della ditta __________ __________ un'unità ausiliaria completa per elaboratore, un telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici bicchieri, dodici tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un valore complessivo di fr. 17'439.--;
per avere, __________ in data 13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________ infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139, 144 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 41 cifra 1, 68 cifra 2 CP,
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA / del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:
Per ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile;
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.;
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2003;
indetto il dibattimento 8 aprile 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico Marco Villa con lettera 2 aprile 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale dichiara di estraneo ai fatti, o perlomeno di non ricordare, ritenuto che all'epoca soffriva di depressioni ed era dedito a sostanze stupefacenti. Egli precisa inoltre che a quel tempo gli era stata revocata la licenza di condurre e quindi non poteva guidare un'autovettura; tuttavia egli frequentava i luoghi poiché vi si recava ad acquistare metadone nella farmacia accanto al negozio ove è stato perpetrato il furto. Pur avendo commesso altri reati patrimoniali, questi portavano su una refurtiva di tutt'altra specie rispetto a quella indicata nella denuncia. Egli giustifica la presenza delle proprie impronte sul reperto della polizia argomentando che era solito appoggiarsi alla vetrina per verificare se il negozio era aperto e per poter cambiare del denaro. In conclusione egli postula l'assoluzione;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. furto,
per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previa rottura del vetro della porta di entrata, sottratto ai danni della ditta __________ un'unità ausiliaria completa per elaboratore, un telefono portatile, un apparecchio fotografico, dodici bicchieri, dodici tazzine per caffè nonché una caraffa di cristallo per un valore complessivo di fr. 17'439.--?
1.2. danneggiamento,
per avere, a __________ in data 13/15 giugno 1997, alfine di commettere il furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la porta di entrata della ditta __________ infrangendone il vetro (danni non quantificati dalla parte civile)?
In caso di risposta affermativa deve essere applicata una pena e, se sì, quale e di quale misura?
L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se si, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9, 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1.1 e 1.2., decaduti i quesiti posti sub 2 e 3,
proscioglie __________ dall'accusa di furto e di danneggiamento;
assegna le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.-- totale
Intimazione a:
__________, Via __________ __________, __________, __________ __________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________ __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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