AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.72
Data decisione, Autorità: 31.03.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.72/KRM 5241/009
Bellinzona 31 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 febbraio 2003 presentato da
_________ _________, domiciliato a _________, Via _________, difeso da: Lic.iur. _________ _________, _________,
contro
la decisione 31 gennaio 2003 (ris. _____/____) emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni 17 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, __________,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. Con decisione _________ 2003, n. _________ /_________, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a _________ _________, _________, una multa di fr. 780.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
"alla guida del veicolo _________ ha circolato a velocità eccessiva su un tratto contrassegnato dalla limitazione a 120 Km/h. La velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui controlli di velocità del 10.08.98. è stata di 183 Km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 168 Km/h."
Fatti accertati il 30 novembre 2002 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. Il Dipartimento delle istituzioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr 26.10.1985).
L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,
entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle
contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria
dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili
conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 30 km/h o più la
velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione
grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di
un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).
circolato ad una velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando quindi di 48 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in
esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,
secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2
RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione
operata tramite inseguimento è o meno corretta.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi al Ministero pubblico.
Per questi motivi,
visti gli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr , 4 lett. f,
47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e pronuncia:
1.1. La decisione _________ 2003, n. ____/_____, del Dipartimento delle istituzioni è annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
_________ _________, _________, Lic.iur. _________ _________, _________, Sezione della circolazione, __________, Ministero pubblico, _________
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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