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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.64
Data decisione, Autorità:
12.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.64/pg
4244/090
Bellinzona
12
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 14 febbraio 2003 presentato
da
_________, _________
contro
la decisione
_________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
- La Sezione della
circolazione con decisione _________ 2003 ha inflitto a _________ una
multa di 60.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 10.-
per i seguenti motivi:
"alla guida del
veicolo ZH _________ non ha osservato il divieto di far
riscaldare inutilmente il motore di un veicolo fermo".
Fatti accertati il _________
2002 in territorio di _________
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 33 lit. a ONC.
Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ si aggrava ora
davanti
questo
Giudice chiedendone l'annullamento, in quanto eccepisce l'erronea indicazione
dell'infrazione.
-
La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo Giudice
la più ampia facoltà di giudizio.
-
Dagli atti emerge
chiaramente che l'infrazione commessa non è quella indicata nel rapporto di
contravvenzione e nella risoluzione della Sezione della circolazione, bensì si
tratta di quella prevista al n° 326.2 dell'allegato 1 OMD (far girare
inutilmente il motore di un veicolo fermo).
Il ricorso va pertanto accolto
e di conseguenza deve essere annullata la risoluzione 24 gennaio 2003; visto
l'esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.
- Resta salva la facoltà
della Sezione della circolazione di intraprendere ex novo la procedura
contravvenzionale alla luce delle considerazioni qui espresse e anche - se del
caso - per violazione dell'art. 22 cpv. 1 ONC, la cui multa è prevista al n° _________
dell'allegato 1 OMD.
per questi motivi visti gli art. 42, 90 Cifra 1 LCStr,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 14 febbraio 2003 di _________,
_________ è accolto.
Di conseguenza la decisione
della Sezione della circolazione,Camorino n° _________ /_________ del
_________ 2003 è annullata.
-
Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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