AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.55
Data decisione, Autorità: 12.05.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.55/pg 5004/005
Bellinzona 12 maggio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 11 febbraio 2003 presentato da
_________ _________, -
contro
la decisione 31 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, _________, ;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 31 gennaio 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza il dispositivo mani libere"
Fatti accertati il 18 settembre 2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv.1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo Giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non essere certa di aver guidato alla data indicata, in quanto il veicolo in questione non è utilizzato esclusivamente dalla ricorrente.
C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando nel contempo a questo Giudice la più ampia facoltà di giudizio.
D. Alla ricorrente, richiamato il suo obbligo di collaborazione, è stato assegnato in data 14 aprile un termine, scaduto infruttuosamente, per indicare e comprovare le asserzioni contenute nel ricorso.
considerato, in diritto
La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Abbondanzialmente si rileva che le constatazioni operate dall'agente, peraltro non contestate al momento del ricevimento della contravvenzione datata 4 novembre 2002 nonostante la ricorrente avesse tale facoltà, non possono essere il frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni penali ed amministrative.
L'affermazione della ricorrente, secondo cui "devo dedurre che la presunta infrazione non sia stata da me commessa vista la mia attenzione verso le problematiche del traffico cittadino ed i rischi che esso comporta" è irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto non ha alcun valore probatorio per la fattispecie in esame, trattandosi di una semplice deduzione.
In sostanza la ricorrente non ha provato di non essere stata al volante il 18 settembre 2002 alle ore 15.40, non ha portato la benché minima prova in relazione all'assenza di telefonate nella circostanza riportata ed inoltre ha disatteso all'obbligo di collaborazione che le incombeva giusta l'art. 16 LCStr, non avendo risposto alle domande che le sono state poste.
La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 31 e 90 Cifra 1 LCStr, 3 ONC e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 11 febbraio 2003 è respinto.
Di conseguenza, è confermata la decisione n° __/ del __________ 2003 dalla Sezione della circolazione, _________,
La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50 .- sono a carico della ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della presente (art. 272 PP).
Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________, _________ _________, -,
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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