AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.37
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.37/pg 77/101
9 aprile 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 5 febbraio 2003 presentato da
________, c/o ________ SA, ________, Via ________,
contro
la decisione ________ 2003 (n° /) emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 17 gennaio 2003 ha inflitto a ________, per la ________ SA, una multa di fr. 1'500.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 40.--., per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in qualità di operaio addetto al montaggio dei ponteggi, dal 2 maggio 2002 al 16 giugno 2002, per complessive 6 settimane, il cittadino comunitario ________ ________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività".
Fatti accertati il 17 giugno 2002 in territorio di ________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, art. 6 e 10 cpv.1 OLS, 38 RAST CE/AELS
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________ si aggrava ora davanti a questo Giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce innanzitutto la validità dell'intimazione, lamenta in seguito il fatto di non essere stato sentito e infine chiede subordinatamente una sostanziale riduzione della pena inflitta.
C. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato, in diritto
Al riguardo questo giudice non dà seguito alla richiesta di richiamo degli atti dall'ufficio della manodopera estera e dall'ufficio delle imposte alla fonte, in quanto risulta inifluente ai fini del presente giudizio.
Come rettamente ha rilevato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione la nozione di organo nel diritto penale è più estesa di quella del diritto civile; pertanto il fatto che il ricorrente non riveste alcuna carica formale all'interno della società in questione non è decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità penale. Ne discende che anche persone non iscritte a registro di commercio possono essere oggetto di provvedimenti contravvenzionali.
Nell'evenienza concreta il ricorrente deve essere considerato datore di lavoro ai sensi della LDDS, in quanto di fatto era la persona di riferimento per lo svolgimento dell'attività lavorativa del signor Nespolo, come del resto figura inequivocabilmente dal verbale d'interrogatorio del 17 giugno 2002, sulla cui veridicità non v'è motivo di dubitare.
A comprova in particolare del ruolo importante ricoperto all'interno della ditta dal ricorrente si rileva, a titolo abbondanziale ed indipendente da quanto precede, che il signor ________ - come peraltro risulta da un'attenta lettura del gravame - é a conoscenza dei dettagli delle procedure inerenti la società anonima in oggetto.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni espresse, l'intimazione della
contravvenzione al signor ________ ________ è valida agli effetti di legge.
Si deve pertanto giungere alla conclusione che nell'evenienza concreta il signor ________ è punibile per la violazione della LDDS e dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri.
Ne consegue che in casu non vi è stata violazione del principio di essere sentito, ritenuto oltretutto che il signor ________ ha interposto tempestivo e motivato gravame davanti a questo Giudice.
Per quanto riguarda l'ammontare della multa si osserva che la stessa è conforme alle disposizioni in vigore ed è proporzionata all'infrazione commessa; pertanto non può essere accolta la richiesta di riduzione, né tantomeno quella contenuta nel petitum di ridurre la multa a cifra simbolica.
Per tutte le considerazioni espresse il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti in particolare gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS, art.6 e 10 cpv.1 OLS, 38 RAST CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 febbraio 2003 è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione 17 gennaio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________, ________ ________,
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster