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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.109
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.109/fc DA 192/2003
Bellinzona 10 aprile 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, ..1983, di __________ n. __________, nato a __________, cittadino portoghese, domiciliato a __________, Via __________, celibe, piastrellista difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per aver negligentemente lasciato acceso una stufa a legna sita nel soggiorno dell'abitazione di proprietà di __________ __________ dove stava eseguendo dei lavori di riattazione, provocando così l'incendio della canna fumaria propagatosi poi anche al tetto dell'abitazione, rendendo conseguentemente necessario l'intervento dei pompieri;
fatti avvenuti il 13 novembre 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla multa di fr. 300.--
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 aprile 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 marzo 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per non avere commesso il fatto e subordinatamente per insufficienza di prove ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se __________ __________ è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulle pene proposte e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________,
dall'imputazione di incendio colposo, per i fatti compiuti a __________ il 13 novembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, Via __________ __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
Avv. __________ __________, Via __________
Comando della Polizia cantonale, __________
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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