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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.29
Data decisione, Autorità: 25.03.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.29/DEM 2764/007
Bellinzona 25 marzo 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il segretario Massimo de'Sena per statuire sul ricorso 31 gennaio 2003 presentato da
________ ________, Via ________, ________ ________, patr. da: Lic.iur. ________ ________, ________,
contro
la decisione 17 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ________,
viste le osservazioni 11 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ________
letti ed esaminati gli atti ed i documenti formanti l’incarto;
ritenuto, in fatto
A. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, con decisione 17 gennaio 2003 ha inflitto a ________ ________, ________, una multa di fr. 200.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.- ed alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del motoveicolo ________, eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”.
La decisione impugnata menziona che “l’infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull’incidente” ed è stata resa in applicazione degli articoli 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. A OSS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________ si è aggravato davanti alla presente istanza, mediante ricorso 31 gennaio/3 febbraio 2003.
Il ricorrente, nel proprio gravame, sostiene di aver circolato sempre all’interno della corsia destra della carreggiata e che la polizia cantonale non ha adottato alcun provvedimento in relazione al sorpasso effettuato.
L'insorgente sostiene inoltre di non essere a conoscenza di alcun rapporto di polizia in ordine alla commissione di una presunta infrazione alle norme della circolazione stradale e non comprende come la Sezione della Circolazione ne possa essere in possesso. Il signor ________ postula quindi, in via principale che, siccome l’infrazione non è comprovata, la decisione in oggetto deve essere annullata.
C. Il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Sezione della circolazione, ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando al giudice competente la più ampia facoltà di giudizio.
Considerato in diritto
2.L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr). È vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.A norma dell’art. 11 LPContr, il giudice della Pretura penale esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Agli atti non figura alcun particolareggiato rapporto di polizia dal quale poter rilevare l’asserito sorpasso oltre la linea di sicurezza imputato al qui ricorrente.
Le testimonianze agli atti non permettono d’altronde di trarre alcuna conclusione in tal senso. L’unico elemento che emerge chiaramente dall'incarto è che il qui ricorrente ha effettivamente sorpassato il bus, ma non è dimostrato che per compiere detta manovra di superamento il ________ abbia oltrepassato la linea di sicurezza.
Dato l’esito, non si prelevano né tasse, né spese.
Per questi motivi, visti gli artt. Art. 90 Cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 31 gennaio 2003 di ________ ________, ________, è accolto.
Di conseguenza la decisione 17 gennaio 2003 della Sezione della circolazione di ________ è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Lic.iur. ________ ________, ________ Sezione della circolazione, ________
Il giudice: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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