AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.105
Data decisione, Autorità: 26.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.105/KRM/bep DA 224/2003
Bellinzona 26 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare
__________ , .., di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, __________ __________ __________, celibe,
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2,48 - max 2,86 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 1,39 grammi per mille)
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS
infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano e fuoriuscendo dal campo stradale sulla sua sinistra, cozzando conseguentemente dapprima contro una barriera protettiva, indi contro una rete di recinzione, terminando infine la corsa nel prato adiacente;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS;
fatti avvenuti il __________ 2002 a __________;
2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1'200.--.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico il 10.12.2001.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 gennaio 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 marzo 2003, al quale al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 3 marzo 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato,
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che la sospensione condizionale concessa alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 10.12.2001 non venga revocata.
Chiede pure la riduzione della pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente a 60 (sessenta) giorni e la riduzione della multa da fr. 1'200.-- a fr. 800.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. circolazione in stato di ebrietà
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulle pene proposte e sulle spese.
Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10.12.2001.
Se l'accusato può beneficiare dell'attenuazione della pena per aver dato prova di sincero pentimento;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifr. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 64 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ , .., di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, __________ __________ __________, celibe,
colpevole di circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti a __________ il ____________________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ____________________ 2003
condanna Andrea Tarchini,
un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
alla multa di fr. 1'200.--;
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.-- (fr. 1'050.-- in caso di motivazione scritta);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 10.12.2001, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________, __________,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ufficio giuridico della circolazione, Carmorino (.).
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________ __________,
fr. 1'200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1'850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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