AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2003.86
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, PRPEN
Incarto n. 10.2003.86/fc DAC 632/2002
Bellinzona 20 marzo 2003
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________ , .., di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino algerino, domiciliato a __________, c/o CRS, celibe, richiedente d'asilo
, .., di __________ __________ e __________ __________ n. , nato a __________ /, cittadino tunisino, di ignota dimora,
, .., fu __________ e __________ n. __________ , nato a __________ /, cittadino algerino, di ignota dimora,
tutti prevenuti
colpevoli di furto,
per avere a __________ il __________ __________ 2002, ai danni del negozio __________ __________ __________, allo scopo di conseguire un illecito profitto ed al fine di appropriarsene, agendo in correità fra di loro, dopo aver aperto con la forza la porta di vetro scorrevole, sottratto vari capi di abbigliamento, 4 zainetti e 4 paia di scarpe per un valore complessivo di fr. 7'114.-- (merce recuperata per fr. 3'420.-- e restituita alla parte civile) nonché fr. 200.--/300.-- in contanti, non recuperati;
fatti avvenuti il __________ __________ 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
perseguiti __________ __________ __________ __________ con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 n. DAC / del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 n. DAC / del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il 6 maggio 2002.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
__________ __________ con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 n. DAC / del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 3 ottobre 2002;
indetto il dibattimento 20 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 5 marzo 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti d'accusa impugnati;
rilevato che gli imputati sono stati regolarmente citati: __________ __________ __________ __________ mediante raccomandata del ..2003, __________ __________ e __________ __________ con pubblicazione sul foglio ufficiale del ____________________ 2003;
proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di tutti gli accusati;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa;
sentito il difensore, il quale riconosce la colpevolezza di __________ __________ e chiede la sospensione condizionale della pena dell'espulsione, chiede il proscioglimento di __________ __________ e __________ __________ __________ __________ per non avere commesso il fatto;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Se __________ __________ __________ __________ è autore colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.
Se __________ __________ è autore colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.
Se __________ __________ è autore colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.
Sulle pene proposte a carico di ogni singolo accusato e sulle spese.
Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei confronti di __________ __________ dal Ministero pubblico il 6 maggio 2002.
Se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione nei confronti di __________ __________.
Sulle pretese di parte civile.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
__________, cittadino algerino, __________ __________, cittadino tunisino, e __________ __________, cittadino algerino, sono tre richiedenti d'asilo che al momento dei fatti risiedevano il primo presso il centro della Croce Rossa (CRS) di __________, il secondo presso il CRS di __________ e il terzo presso il CRS di __________.
__________ e __________ sono attualmente di ignota dimora, mentre __________ risiede ancora presso il Centro di accoglimento per candidati all'asilo di via __________ __________a __________ (cfr. doc. 1).
Alle 04.45 gli agenti hanno intercettato in __________ __________a, all'altezza dell'intersezione con via __________ __________ __________, __________ __________ il quale stava correndo in direzione nord ed era in possesso di merce, che ha poi ammesso di avere rubato poco prima presso il negozio __________ __________.
Cinque minuti più tardi, la Polizia ha fermato sempre in __________ __________, all'altezza dell'intersezione con via __________, __________ e __________, i quali correvano pure in direzione nord, ma non avevano nulla con loro.
__________ ha individuato in queste due persone i suoi complici.
Con decreto d'accusa 20 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato i tre richiedenti d'asilo colpevoli di furto per avere, allo scopo di conseguire un illecito profitto ed al fine di appropriarsene, agendo in correità fra di loro, dopo aver aperto con la forza la porta di vetro scorrevole, sottratto vari capi di abbigliamento presso il negozio __________ __________ di __________ per un valore complessivo di fr. 7'114.--, nonché fr. 200.--/300.-- in contanti. Ha proposto la condanna di __________ e __________ alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni e la condanna di __________ alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di __________ il 6 maggio 2002 e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
Al dibattimento il difensore ha chiesto il proscioglimento di __________ e __________ e la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione di __________, non contestando la pena detentiva contro di lui proposta.
Egli sostiene che la polizia non ha fatto piena chiarezza sui fatti, in particolare per quel che concerne il modo in cui i tre si sono incontrati a __________, sull'apertura della porta del negozio e sull'ora del furto.
Secondo il difensore non vi sarebbe agli atti la prova che anche __________ e __________ abbiano preso qualcosa dal negozio e lo abbiamo portato fuori dallo stesso. Rileva pure che l'agente della __________ non sarebbe stato in grado di riconoscere le persone uscita dall'emporio. Non sarebbe infine provato che i vestiti ritrovati in un armadietto di cucina presso il centro della Croce Rossa in __________ __________ a __________, dove i tre hanno dichiarato di essersi recati nel corso della notte, provengano dal negozio __________ __________, poiché, contrariamente a quelli che aveva in mano __________, questi non avrebbero l'etichetta con il prezzo e sarebbero stati trovati in un sacco diverso.
In conclusione, secondo la difesa __________ e __________ sono da prosciogliere, perché non avrebbero sottratto nulla o, perlomeno, vi sarebbe il dubbio che l'abbiano fatto.
In concreto occorre verificare se i tre richiedenti d'asilo abbiano sottratto qualcosa dal negozio di __________ __________ __________.
Si può essere d'accordo con la difesa che l'istruttoria non ha permesso di fare piena chiarezza sui fatti. Ciò soprattutto a causa dell'atteggiamento dei tre accusati, i quali hanno rilasciato ogni volta deposizioni diverse e spesso menzognere nell'intento di scagionarsi.
Ad ogni modo la confusione permane su fatti marginali e, in fondo, su fatti irrilevanti per il giudizio, mentre che per gli elementi costitutivi del reato non vi possono essere dubbi.
__________ __________ ha ammesso, sin dall'inizio, di essere entrato nel negozio e di avere asportato diversa merce; giustamente la difesa non lo contesta.
Gli altri due accusati hanno inizialmente negato qualsiasi addebito, sostenendo di non essere mai entrati nell'emporio. Nel seguito dell'istruttoria hanno poi però dovuto ammettere di essere entrati tutti e tre assieme. Fatto peraltro che aveva già trovato conferma nella deposizione dell'agente della __________, il quale ha affermato di aver visto tre uomini uscire dal negozio, girare l'angolo e allontanarsi sulla via __________ __________ in direzione della __________ (cfr. atto 7, verbale d'interrogatorio 9 settembre 2002, pag. 1). Lo stesso agente, contrariamente a quanto sostiene la difesa, ha riconosciuto con quasi assoluta certezza __________ e __________ (cfr. atto 7, interrogatorio citato, pag. 2).
__________ e __________ sostengono di non aver asportato nulla dal negozio. Questa circostanza non ha potuto essere definitivamente chiarita, perché l'agente della __________ non ha potuto vedere se tutti e tre avessero qualcosa con loro al momento di uscire e perché al momento del fermo i due accusati in parola non avevano merce rubata con sé. Ad ogni modo la questione non è decisiva, poiché essi sono comunque correi con __________ __________: __________ ha esplicitamente ammesso di essere entrato nel negozio e di avere rubato tre giacche e di averle date a __________ per portarle fuori (cfr. atto 7, verbale di interrogatorio 11 settembre 2002, pag. 2); __________ ha pure ammesso di essere penetrato nell'emporio e di avere collaborato a mettere i vestiti in uno zaino (cfr. atto 7, verbale d'interrogatorio 10 settembre 2002, pag. 1).
I tre hanno quindi agito con un intento comune e hanno collaborato tutti e tre assieme per rubare la merce dal negozio. La circostanza che solo uno di loro ha avuto il compito o la possibilità di portare fisicamente la merce fuori dal negozio non ha influsso sulla correità, poiché tutti e tre hanno agito in base ad una comune volontà di rubare.
Per quanto concerne il quantitativo di merce rubata, non corrisponde al vero l'affermazione della difesa secondo la quale non sarebbe provato che i vestiti trovati presso il centro della Croce Rossa di __________a, non provenissero dal negozio __________ __________. Alla merce, salvo tre pezzi, era attaccato il relativo cartellino con il prezzo di vendita. Ha così potuto essere accertato che proveniva dal negozio in discussione, tant'è che è già stata restituita al proprietario (cfr. atto 7, verbale di sequestro 10 settembre 2002 ore 16.00). L'unico vestiario di cui non ha potuto essere stabilità la provenienza è quello sequestrato il ____________________ 2002 alle ore 11.15, presso il centro CRS di __________ (cfr. atto 7, relativo verbale di sequestro).
Tutti e tre gli accusati devono quindi essere condannati per furto.
Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione, non vi è agli atti alcun elemento che possa giustificarla. Peraltro i tre accusati neppure si sono presentati al dibattimento e due di loro sono addirittura di ignota dimora.
visti gli art. 55, 139 cifra 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________ __________ __________, __________ ____________________ __________,
colpevoli di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. DAC /, DAC /, DAC / del ____________________ 2002;
condanna __________ __________ __________ __________,
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.
condanna __________ __________,
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.
condanna __________ __________,
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.
ordina l'iscrizione delle condanne a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca nei confronti di __________ __________ la sospensione condizionale della pena di 3 (tre) giorni di detenzione inflittagli con decreto 6 maggio 2002 dal Ministero pubblico.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Ai condannati è stato indicato che possono ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia.
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
i condannati sono stati avvertiti della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
__________ __________, c/o CRS, __________, __________ __________, di ignota dimora (per vie edittali) __________ __________, di ignota dimora (per vie edittali) Procuratore pubblico Nicola Respini, __________ __________ __________, __________, __________ __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________ __________ ____________________ __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico, in solido, di _________, __________ __________,
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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